Biglietto dinamico: l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti ai fini della determinazione della base imponibile Iva per i biglietti omaggio. Di seguito tutte le novità.
Biglietto dinamico: con la risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito al corretto trattamento ai fini Iva del biglietto omaggio.
Nel settore dello spettacolo è stato introdotto il principio del dynamic ticket pricing, ovvero del prezzo dinamico, per la vendita di biglietti. Questa metodologia, già utilizzata nel settore dei trasporti aerei, prevede che il prezzo di ogni biglietto possa continuamente variare, sia in aumento che in riduzione, in base ad algoritmi di calcolo che tengono conto di varianti predeterminate.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in seguito alla richiesta di ulteriori approfondimenti riguardanti la disciplina impositiva dei biglietti omaggio, la cui cessione costituisce prestazione di servizi, imponibile ai fini Iva, quando viene superato il limite massimo del 5 per cento dei posti disponibili del locale.
In particolare il quesito posto all’Amministrazione finanziaria concerne la corretta individuazione del prezzo di vendita al quale commisurare i biglietti gratuiti.
Vediamo di seguito nel dettaglio il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 15/E del 15 febbraio 2018.
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che per l’individuazione del prezzo di riferimento per determinare il valore dei biglietti omaggio, potrebbe essere corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita, compresa la vendita svolta al botteghino, per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.
In alternativa, potrebbe essere preso a riferimento il primo prezzo a catalogo per ogni tipo di settore.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 3 comma 5 lettera a del DPR n. 633/1972 prevede che nel settore dello spettacolo, i biglietti omaggio, quando eccedono il limite del 5% dei posti disponibili, sono imponibili ai fini Iva e la relativa imposta si applica con riferimento al prezzo praticato nelle cessioni a titolo oneroso.
Nel caso in cui quindi i biglietti eccedano tale limite l’imposta si applicherà con riferimento al prezzo praticato nelle cessioni a titolo oneroso.
Partendo da questo presupposto l’Agenzia delle Entrate concorda con l’istante nel ritenere che nel caso prospettato, caratterizzato dalla notevole variabilità dei prezzi di vendita dei biglietti, per ragioni di certezza e di uniformità, tenendo presente anche l’esigenza di scongiurare abusi, sia corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.
Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la risoluzione n. 15/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018.
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