Avvocati: quando si può fare causa al cliente per recupero onorari?

Isabella Policarpio

20 Maggio 2019 - 12:32

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Avvocati, quando si può fare causa al cliente per recupero onorari? Secondo la Cassazione serve prima la rinuncia al mandato. I dettagli.

Avvocati: quando si può fare causa al cliente per recupero onorari?

Quando si può fare causa al cliente per il recupero degli onorari?

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (in allegato) ha ribadito che l’avvocato può fare causa al cliente per il recupero degli onorari solamente dopo aver rinunciato al mandato, altrimenti commette un illecito deontologico.

La decisione prende spunto dal ricorso presentato da un avvocato a cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato i 2 mesi di sospensione dall’attività inflitti dal COA. Vediamo i dettagli della decisione e a quali condizioni l’avvocato può fare causa al cliente.

Quando l’avvocato può fare causa al cliente per il recupero onorari? Il caso di specie

Come anticipato, nel caso di specie la Cassazione ha confermato la sanzione comminata all’avvocato che aveva agito per il recupero degli onorari nei confronti del cliente. L’avvocato, infatti, aveva promosso il recupero degli onorari senza prima rinunciare al mandato.

In particolare, si tratta della violazione dell’articolo 34 del Codice deontologico forense, che recita:

"L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato."

Infatti l’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

Per approfondire la questione, si rimanda alla lettura della sentenza n. 11933/2019 della Corte di Cassazione.

Causa al cliente per recupero onorari: norme di riferimento

Il recupero degli onorari da parte dell’avvocato nei confronti del cliente insolvente ha subito una modifica con la legge 150/2011. Attualmente, gli avvocati devono far riferimento a due leggi fondamentali:

  • articolo 28, legge n. 794/1942, novellato dall’articolo 34 del D.Lgs 150/2011, che sancisce: “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”;
  • articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2011, che recita: “le controversie previste dall’articolo della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Recupero onorari dal cliente: cosa dice l’articolo 34 del Cdf

Il nuovo Codice deontologico forense, in vigore da dicembre 2014 e approvato dal Cnf in data 31 gennaio 2014, detta all’articolo 34 che:

  • l’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare agli incarichi ricevuti;
  • la violazione del dovere di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Per avere il quadro della situazione, si suggerisce la lettura di Avvocati: il recupero degli onorari secondo la Cassazione, dove vengono elencate le modalità del recupero dell’onorario in base ai diversi interventi della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione, sentenza numero 11933/2019
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