Avvocati: il recupero degli onorari secondo la Cassazione

Isabella Policarpio

28/01/2019

28/01/2019 - 12:50

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La Corte di Cassazione ha elencato le modalità del recupero degli onorari degli avvocati quando il cliente non procede al pagamento spontaneamente. Il punto della situazione.

Avvocati: il recupero degli onorari secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 44885 del 2018, ha sancito, con decisione presa a Sezioni Unite, le esatte modalità di recupero dell’onorario dell’avvocato quando il cliente insolvente.

Dunque, l’avvocato che ha subito il danno, può agire per il recupero di quanto a lui dovuto con il decreto ingiuntivo o con il procedimento sommario “speciale”.

La sentenza è stata pubblicata lo scorso 23 febbraio. Facciamo il punto della situazione.

Decreto ingiuntivo e procedimento sommario “speciale”

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44885 del 2018, pubblicata in data 23 febbraio del 2018, ha affrontato la tematica inerente le modalità di recupero dell’onorario dell’avvocato quando il cliente non provvede al pagamento in maniera spontanea.

Dunque, gli ermellini hanno stabilito che, a seguito dell’introduzione dell’articolo 14 del d.lgs 150 del 2011, la controversia per l’onorario dell’avvocato può essere introdotta in due modalità:

  • con il decreto ingiuntivo;
  • con un procedimento sommario “speciale”.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo, ex articolo 633 e ss. del Codice di procedura civile, l’opposizione va proposta con ricorso ex 702-bis. Resta ferma l’applicazione delle norme speciali che, anche dopo l’opposizione al decreto ingiuntivo, disciplinano la tutela privilegiata del creditore (artt. 648, 649 e 653 del Codice di procedura civile).

Nel secondo caso, la controversia sul recupero dell’onorario dell’avvocato viene introdotta mediante un procedimento sommario “speciale”, a seguito dell’introduzione dell’articolo 14 del d.lgs n. 150 del 2011. Il procedimento sommario “speciale” è disciplinato dagli articoli 3,4 e 14 del sopra citato d.lgs e da quanto disposto nell’articolo 702-bis e seguenti (salvo le deroghe previste dal decreto stesso).

Le Sezioni Unite escludono la possibilità di introdurre l’azione con il rito di cognizione ordinaria e con il procedimento sommario ordinario di cui agli artt. 702-bis e ss. del Codice di procedura civile.

La decisione della Corte di Cassazione

Nella sentenza in esame, le Sezione Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito quanto segue:

  • il recupero dell’onorario non può avvenire mediante il rito di cognizione ordinario e con il procedimento sommario ordinario;
  • la controversia ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (introdotta ai sensi del 702-bis oppure in via monitoria) deve riportare nell’oggetto la domanda di condanna del cliente insolvente al pagamento dell’onorario;
  • dopo l’introduzione della domanda, essa è soggetta al rito previsto dall’articolo 14 del d.lgs n. 150 del 2011 (ciò anche quando i clienti insolventi contestano l’an della questione);
  • quando il convenuto organizza la difesa in via riconvenzionale, di compensazione e di accertamento pregiudiziale la domanda va trattata con il rito sommario.

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