Aspi e mini Aspi 2014: è possibile modificare la domanda già presentata, qualora ci si accorgesse solo in un secondo momento di avere diritto a un ammortizzatore sociale diverso da quello per il quale si è fatta richiesta? L’Inps è intervenuta sull’argomento tramite il messaggio n. 7111/2014: ecco che cosa ha detto.
Aspi e mini Aspi 2014: è possibile modificare la richiesta per l’indennità, anche se è stata già presentata. E’ questo, in breve, quanto spiegato dall’Inps attraverso il messaggio n. 7111/2014, pubblicata in seguito alle molte segnalazioni provenienti dai diversi uffici territoriali relative alle richieste, da parte di lavoratori e patronati, di poter cambiare le domande di indennità.
Possibile il cambio di richiesta: da mini Aspi ad Aspi
Succede di frequente, infatti, che un lavoratore - solo dopo aver fatto richiesta di mini Aspi – si accorga di avere i requisiti per poter godere del trattamento Aspi. L’importante, però, è che si rispettino tutti i termini previsti; infatti, anche se le indennità mini Aspi sono già state accolte (o addirittura se sono già in corso di erogazione) si può procedere con la trasformazione, a patto che per l’interessato sia possibile presentare l’apposita domanda Aspi rispettando il termine originario di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego richiesta e accolta (in presenza dei requisiti previsti dalla legge) decorrerà a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Le somme eventualmente già versate a titolo di mini Aspi saranno detratte dalla prestazione. Al contrario, se la domanda viene presentata dopo il predetto termine di due mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non potrà godere del cambio da mini Aspi ad Aspi.
Che cosa sono Aspi e mini Aspi
Aspi e mini Aspi rappresentano due tipi di indennità di disoccupazione spettanti ai lavoratori dipendenti, entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2013 a seguito dell’entrata in vigore della riforma Fornero (legge 92/2012).
L’Aspi viene riconosciuta se sussistono i seguenti requisiti:
- Disoccupazione involontaria;
- due anni d’iscrizione previdenziale;
- un anno di contribuzione previdenziale.
Nel 2014 viene erogata per 8 mesi a soggetti con età inferiore ai 50 anni; 12 mesi per coloro che hanno un’età pari o superiore a 50 anni; 14 mesi per soggetti con età pari o superiore a 55 anni.
La mini Aspi, invece, viene erogata in presenza dei seguenti requisiti:
- Disoccupazione involontaria;
- minimo 13 settimane di contributi provenienti da attività lavorativa svoltasi nei 12 mesi precedenti dall’inizio del periodo di disoccupazione.
La mini Aspi viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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