Articolo 5 Nato, ecco quando bisogna intervenire (e cosa succede all’Italia)

Simone Micocci

06/03/2026

L’articolo 5 della Nato definisce il principio di difesa collettiva. Ecco cosa prevede e perché è così importante.

Articolo 5 Nato, ecco quando bisogna intervenire (e cosa succede all’Italia)

Negli ultimi giorni la tensione internazionale è salita ulteriormente dopo il lancio di un missile iraniano verso lo spazio aereo della Turchia, Paese membro della Nato, poi intercettato dalle difese dell’Alleanza nel Mediterraneo.

L’episodio, avvenuto nel pieno dell’escalation tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall’altra, ha riacceso il dibattito su uno degli strumenti più delicati del sistema di sicurezza occidentale: l’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, quello che disciplina la difesa collettiva tra gli Stati membri.

Il punto è semplice ma cruciale: cosa succede se uno Stato della Nato viene attaccato? E soprattutto, un episodio come quello avvenuto nei cieli della Turchia potrebbe davvero portare all’attivazione della difesa comune?

Proprio su questo meccanismo si concentra ora l’attenzione degli osservatori internazionali, perché l’articolo 5 rappresenta il pilastro dell’Alleanza atlantica e stabilisce che un attacco armato contro uno dei Paesi membri debba essere considerato come un attacco contro tutti. Tuttavia, come vedremo, la sua applicazione non è automatica e lascia agli Stati diversi margini di azione su come contribuire alla difesa dell’alleato colpito.

Cos’è l’articolo 5 Nato e perché è importante

L’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico è il vero cuore pulsante della Nato, istituendo quella difesa collettiva che consente all’Alleanza di contare su una deterrenza davvero efficace, ma anche di poter reagire con vigore a scopo difensivo.

Per comprendere meglio, ecco il testo integrale dell’articolo:

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

In sintesi, l’attacco armato a un membro Nato legittima l’azione di tutti gli altri Stati. Principalmente, la mutua difesa permette di scoraggiare le aggressioni, ma in caso di necessità consente anche di reagire in modo efficace, come i singoli Stati non riuscirebbero a fare individualmente.

Quando si attiva la mutua difesa dell’articolo 5

L’articolo 5 Nato chiarisce che la mutua difesa può essere attivata esclusivamente quando uno Stato membro subisce un attacco militare. Per completezza, è bene sapere che il successivo articolo del Trattato Nord Atlantico include nell’ipotesi di attacco militare sia quelli al territorio che quelli a danno di forze, aerei o navi delle parti. In particolare, sono tutelati:

  • i territori delle parti in Europa e nell’America settentrionale;
  • il territorio della Turchia;
  • le isole sotto la giurisdizione di una delle parti nell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
  • forze, navi e aeromobili delle parti che si trovano sui territori citati;
  • forze, navi e aeromobili delle parti in qualsiasi regione d’Europa dove siano stazionali come forze di occupazione;
  • forze, navi e aeromobili delle parti nel Mar Mediterraneo o nella regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro o sopra gli stessi.

Questi attacchi militari giustificano l’azione collettiva della Nato, che tuttavia non è obbligata a un impegno bellico. Anzi, lo stesso Trattato chiarisce che le controversie internazionali devono essere risolte preferibilmente con mezzi pacifici, incoraggiando la diplomazia. Non solo: gli Stati membri non possono sfruttare l’Alleanza per ricorrere alla minaccia o alla forza. In ogni caso, questi limiti possono essere superati e giustificare la risposta bellica coesa alle condizioni previste dall’articolo 5. L’azione militare, tuttavia, può essere intrapresa soltanto con la decisione del Consiglio di sicurezza, finalizzata a ristabilire la pace e la sicurezza.

I Paesi membri Nato, Italia compresa, sono quindi tenuti all’aiuto reciproco, ma non sono obbligati all’uso della forza armata.

Di norma, vengono preferiti altri mezzi per supportare lo Stato che ha subito un attacco, relegando la guerra vera e propria all’ultima soluzione. Ad oggi, la difesa collettiva dell’articolo 5 è stata invocata soltanto in occasione degli attentati terroristici a danno degli Stati Uniti nel 2001. Nell’occasione, la Nato ha avviato l’Operazione Eagle Assist e l’Operazione Active Endeavour.

Si è trattato, rispettivamente, di operazioni di difesa aerea e navale a cui hanno preso parte diversi membri Nato. Molto più spesso, invece, l’Alleanza ha applicato l’articolo 4 del Trattato Nord Atlantico, che prevede la consultazione e l’adozione di una strategia comune in caso di minaccia alla sicurezza, all’integrità territoriale o all’indipendenza politica a una delle parti. Queste ultime sono peraltro sempre tenute alla cooperazione e all’assistenza reciproca, un insieme di obiettivi funzionale alla deterrenza.

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