Chi è e cosa fa l’amministratore di sostegno: compiti, durata dell’incarico e come fare richiesta

Isabella Policarpio

07/10/2019

20/11/2019 - 17:06

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L’amministratore di sostegno assiste persone con problemi fisici o psichici nel compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Vediamo chi è come farne richiesta al giudice.

Chi è e cosa fa l’amministratore di sostegno: compiti, durata dell’incarico e come fare richiesta

Chi è cosa fa l’amministratore di sostegno è stabilito dalla legge 6 del 2004, con la quale questa figura è stata introdotta. L’amministratore si occupa dell’assistenza, della rappresentanza e del supporto di persone che, a causa di problemi fisici o psichici, non sono in grado di provvedere autonomamente agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Si pensi agli anziani, ai tossicodipendenti o agli invalidi che, seppur mantenendo una certa capacità intellettiva non sono completamente autosufficienti, e quindi non possono pagare le bollette o gestire delle compravendite in autonomia.

Lo scopo dell’amministratore di sostegno, quindi, è di garantire la protezione giuridica al soggetto in difficoltà, ma senza limitare in maniera eccessiva la sua capacità di agire.

Di seguito faremo chiarezza sui poteri attribuiti, chi può essere nominato amministratore di sostegno, eventuali costi e come fare il ricorso al giudice tutelare.

Amministratore di sostegno: chi può richiederlo?

Coloro che sono affetti da infermità o menomazione fisica o psichica, anche parziale, possono beneficiare dell’assistenza di un amministratore di sostegno. Precisamente questa figura è prevista per:

  • anziani;
  • disabili;
  • alcolisti, tossicodipendenti;
  • carcerati;
  • malati terminali;
  • ciechi.

Quanto costa l’amministratore di sostegno?

Per legge l’amministratore di sostegno non ha diritto ad alcun compenso, si tratta infatti di una curatela a titolo gratuito. Tuttavia in alcuni casi il giudice può stabilire che gli venga corrisposta un’equa indennità, soprattutto quando la persona che amministra dispone di un grande patrimonio.

L’equo indennizzo non deve essere considerato una retribuzione ma piuttosto un rimborso spese, e viene stabilito dal giudice con apposita istanza, tenendo in considerazione le condizioni economiche di amministratore e beneficiario e la qualità del servizio effettuato. Per maggiori informazioni sull’equo indennizzo dell’amministratore e il rimborso spese si consiglia la guida dedicata su chi paga l’amministratore di sostegno

Chi può essere nominato amministratore di sostegno

La persona che rivestirà l’incarico di amministratore di sostegno è scelta dal giudice e nella maggior parte dei casi la scelta cade sulla persona indicata dallo stesso beneficiario. Infatti, ove sia possibile, è sempre preferibile nominare una persona che abbia uno stretto legale o un rapporto di fiducia con la persona da amministrare. per questo nell’atto di nomina il giudice deve preferire:

  • il coniuge;
  • padre o madre;
  • figlio;
  • fratello o sorella;
  • parente entro il 4 quarto grado.

Se nessuno dei predetti soggetti risulta idoneo, il giudice potrà nominare un soggetto estraneo al beneficiario scelto tra quelli presenti in un apposito elenco di professionisti e non depositato presso l’ufficio del Giudice tutelare. generalmente questi soggetti sono avvocati, notai, psicologi ed educatori.

Come presentare ricorso per l’amministratore di sostegno

Per ottenere l’amministratore di sostegno occorre presentare ricorso al giudice tutelare del luogo in cui si ha la dimora abituale. Il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato oppure da:

  • coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • tutore o curatore;
  • pubblico ministero.

Per presentare la domanda al giudice non è richiesta l’assistenza tecnica dell’avvocato a titolo obbligatorio, anche se è sempre consigliata in quanto l’atto di ricorso deve contenere dettagliatamente le capacità residue del beneficiario e le sue esigenze.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso il Giudice nomina, con decreto motivato immediatamente esecutivo, un amministratore di sostegno che può essere sia la persona prescelta nel ricorso, sia persona diversa. L’importante è che, come stabilito dall’articolo 408 del Codice Civile, “la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”.

Nel compiere la scelta, il giudice prende in considerazione esclusivamente la cura e l’interesse del beneficiario; per questa ragione in genere l’amministratore di sostegno viene individuato tra i parenti più prossimi o il coniuge.

Sono esclusi dalla nomina, invece, tutti gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario.

Il decreto di accoglimento o rigetto del ricorso deve riportare la durata dell’incarico, gli atti per i quali l’amministratore si dovrà sostituire o affiancare la persona assistita, la durata dell’incarico e ogni dovrà rendere conto al giudice del suo operato.

Documenti e FAC-SIMILE

Abbiamo visto che per il ricorso avverso la nomina dell’amministratore bisogna presentare domanda al giudice tutelare del luogo di residenza del beneficiario.
Vediamo quali sono i documenti che occorrono per fare ricorso:

  • Atto di nascita del beneficiario
  • Certificato di residenza del beneficiario
  • Certificato di residenza dei ricorrenti
  • Codice Fiscale del beneficiario e dei ricorrenti
  • Documentazione medica comprovante la condizione di salute del beneficiario;
  • Documento di identità dei ricorrenti.

Qui in allegato invece il FAC-SIMILE della domanda per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno:

Domanda amministratore di sostegno (FAC-SIMILE)
Clicca qui per scaricare il Fac-Simile della domanda da presentare al Giudice Tutelare per la richiesta di un amministratore di sostegno.

Quanto dura l’incarico dell’amministratore?

L’incarico dell’amministratore di sostegno può essere a tempo determinato o indeterminato, in base alle esigenze personali. Quando è a tempo determinato si potrà sempre fare una proroga prima della scadenza del termine.

La durata dell’amministratore di sostegno è disciplinata dall’articolo 413 del Codice civile. Qui si prevede che la cessazione o la sostituzione dell’incarico possono essere chiesti quando:

  • il beneficiario, il Pubblico Ministero, o lo stesso A.d.s. ritengono che ne sono venuti meno i presupposti;
  • l’amministratore di sostegno non ha realizzato la piena tutela del beneficiario, come invece avrebbe dovuto.
  • Dopo la richiesta, spetta al giudice valutare se ci sono i presupposti per cessare l’incarico o sostituire l’amministratore tramite decreto motivato.

Cosa fa l’amministratore di sostegno: poteri e doveri

I poteri e i doveri dell’amministratore di sostegno sono tassativamente previsti dagli articoli 409 e 410 del Codice civile. Nel primo si prevede che:

“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.”

In altre parole, l’amministratore può compiere solo quegli atti riservati dal Giudice Tutelare alla propria competenza esclusiva o parziale. Al beneficiario, invece, spetta la piena titolarità nel compiere gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana.

In sintesi, l’amministratore deve svolgere l’incarico:

  • tenendo conto dei bisogni del beneficiario;
  • informando tempestivamente il giudice in caso di dissenso;
  • informare il beneficiario di tutti gli atti portati al termine;
  • svolgere l’incarico per 10 anni, a meno che l’amministratore non sia il coniuge (o il convivente) un ascendente o un discendente.

Per quanto riguarda i poteri invece, questi sono divisi in due grandi categorie:

  • atti di ordinaria amministrazione, come l’acquisto di beni mobili e lo svolgimento di faccende quotidiane. In questi casi non occorre l’autorizzazione del giudice tutelare;
  • atti di straordinaria amministrazione, ad esempio la compravendita di un immobile o di beni molto costosi; per questi è necessario chiedere l’autorizzazione del giudice.

Caso particolare è il matrimonio. Anche se verrebbe da pensare che si tratta di un atto che necessita dell’autorizzazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n°11536 di giovedì 11 maggio 2017 ha stabilito che il beneficiario è libero di convolare a nozze anche senza il consenso dell’amministratore di sostegno o del giudice.

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