Circa una settimana fa è arrivato il decreto che ha ufficializzato la sospensione della prima rata IMU, fissata per il 17 giugno. Com’è ormai noto il congelamento dell’IMU riguarda la prima casa, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli Iacp, gli immobili rurali e i terreni agricoli, mentre ne sono esclusi gli immobili signorili, i capannoni, gli alberghi e i centri commerciali.
La sospensione ha generato molta confusione, sia per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi, materia su cui è intervenuto un Dpcm del Governo a decidere la proroga del Modello 730, sia per quanto riguarda l’acconto IMU per gli immobili che non rientrano in detta sospensione e che avranno due alternative fino al 7 giugno. Quali sono?
Le due alternative
Il MEF con circolare n. 2/DF è intervenuto fornendo preziosi chiarimenti ai contribuenti. Gli immobili esclusi dal decreto IMU potranno scegliere di versare l’acconto IMU in due modi:
- A. Calcolando la rata in base alle aliquote 2012;
- B. Seguendo i parametri stabiliti dai Comuni e pubblicati entro il 16 maggio.
La possibilità di scegliere un’opzione piuttosto che l’altra varrà sino al 7 giugno, quando verrà convertito il decreto “sblocca pagamenti” e sarà possibile seguire solo la prima alternativa.
In tal senso precisiamo che il 2012 è l’anno di riferimento solo per detrazioni e aliquote, mentre la condizione oggettiva, ovvero quella in base a cui viene considerato l’immobile, ai fini del pagamento, è relativa al 2013. Ad esempio un immobile destinato all’affitto lo scorso anno, ma diventato prima casa nel 2013, sarà incluso nella sospensione dell’IMU.
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