Abuso edilizio, non è ammessa la denuncia anonima: vale il diritto alla trasparenza

Isabella Policarpio

8 Luglio 2019 - 09:51

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La denuncia di abuso edilizio non può essere anonima. Di conseguenza, il proprietario dell’immobile ha sempre il diritto di sapere da chi proviene. Ecco i dettagli della sentenza del Tar Liguria.

Abuso edilizio, non è ammessa la denuncia anonima: vale il diritto alla trasparenza

Abuso edilizio, non si ammette la denuncia anonima. Lo ha stabilito il Tar della Regione Liguria in una recente sentenza (510/2019), dove i giudici hanno ribadito che il diritto alla trasparenza vale in ogni caso, sia che la denuncia abbia avuto esito positivo che negativo.

Significa che il soggetto che ha subito la denuncia per abuso edilizio può chiedere di conoscere nome e cognome di chi lo ha accusato. Il Tar precisa che il Comune ha l’obbligo di comunicare il nominativo entro 20 giorni dalla richiesta e permettere al denunciato l’accesso agli atti.

L’abuso edilizio, infatti, non rientra tra i casi in cui è ammessa la denuncia anonima perché non espone al pericolo di azioni discriminatorie o altre rivendicazioni (come accade invece nelle controversie di lavoro).

La decisione del Tar prende spunto dal ricorso presentato dal singolo proprietario che contestava la denuncia per abuso edilizio per aver costruito una veranda sul suo balcone. Vediamo, di seguito, i dettagli della decisione del Tar e i motivi del divieto di denuncia anonima per abuso edilizio.

Abuso edilizio: non è ammessa la denuncia anonima

Il Tar della Liguria (sentenza 510/2019) ha recentemente sancito un importante principio: in caso di abuso edilizio non può esserci denuncia anonima perché il proprietario dell’immobile ha diritto di sapere da chi proviene l’esposto. Ciò si applica sia che l’accertamento dell’abuso edilizio sia positivo che negativo.

In altre parole, chi subisce un sopralluogo o altre forme investigative da parte della Polizia può chiedere al Comune nome e cognome della persona che ha segnalato il fatto. In questi casi il Comune non può rifiutarsi di rivelare da chi proviene la denuncia, anzi deve consegnare la copia dell’esposto al richiedente entro e non oltre 20 giorni.

Dunque, il Tar Liguria ha ribadito il diritto alla trasparenza e all’accesso agli atti al cittadino, in quanto la fattispecie di denuncia dell’abuso edilizio non rientra tra quelle ammesse nella denuncia anonima: infatti manca il rischio di azioni discriminatorie o indebite nel confronti del denunciante, pericolo che invece incorre quando si denuncia un violazione di legge sul luogo di lavoro.

Qui Come denunciare un abuso edilizio: a chi rivolgersi e obblighi del Comune

Abuso edilizio, divieto di denuncia anonima: il caso di specie

La decisione del Tar ligure parte dal caso concreto di un proprietario che aveva costruito una veranda sul proprio balcone e, per questa ragione, aveva subito la denuncia del vicino.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno stabilito che non spetta al Comune chiarire la titolarità della porzione di abitazione o risolvere questioni attinenti l’estetica del condominio: in entrambi i casi si tratta di controversie tra privati da risolvere in sede civile.

In più, il Tar si esprime circa il diritto di trasparenza, stabilendo che - se il privato cittadino ne fa richiesta - il Comune non può rifiutarsi di rivelare nome e cognome del o dei denunciati. Non importa che le verifiche di abuso edilizio abbiano esito positivo o negativo: in ogni caso al cittadino deve essere riconosciuto il diritto alla trasparenza e l’accesso agli atti.

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