Come si denuncia un abuso edilizio? Vediamo come segnalare le violazioni, le sanzioni previste e le novità di ottobre 2025.
Come denunciare un abuso edilizio? Se un cittadino si accorge di un abuso edilizio e di una irregolarità può procedere a segnalare l’illecito. Per farlo è necessario seguire un iter preciso, ma è bene sapere che la denuncia può essere presentata anche in forma anonima.
Davanti a una violazione edilizia il dovere sia del cittadino sia delle istituzioni è quello di intervenire, anche se alcuni soggetti sono obbligati a farlo, mentre altri possono scegliere.
Innanzitutto occorre sottolineare che un abuso edilizio è qualsiasi intervento edilizio fatto senza permessi o in difformità con i permessi rilasciati o contro le normative urbanistiche. Quando una persona è responsabile di abuso edilizio in Italia, può subire diverse conseguenze, sia amministrative che penali. Per questo la denuncia deve essere corredata da prove e rispettare alcuni termini di legge.
Come denunciare correttamente un abuso edilizio? Ecco tutto quello che c’è da sapere su some segnalarlo e conseguenze.
Comunicazione abuso edilizio, le novità del 2025
A ottobre 2025 è entrata in vigore la nuova procedura per le segnalazioni degli abusi edilizi definita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La nuova modalità standardizzata è omogenea a livello nazionale e prevede modelli per la compilazione che garantiscano completezza, aggiornamento e qualità nella raccolta dei dati.
Questo è solo il primo passo verso la digitalizzazione che si concluderà con l’attivazione della Banca Dati Nazionale sull’Abusivismo Edilizio (BDNAE).
La nuova procedura serve per le segnalazioni da parte di Comuni e Prefetture: si tratta quindi della comunicazione degli abusi edilizi accertati con sospensione dei lavori od ordinanza di demolizione.
Il flusso prevede che i Comuni, che raccolgono le segnalazioni, debbano comunicarle, con i relativi aggiornamenti, con cadenza trimestrale, ogni anno, entro il:
- 30 marzo;
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 31 dicembre.
I Comuni, entro le date sopra indicate, hanno il dovere di segnalare gli abusi alle Prefetture che, poi, hanno 30 giorni di tempo per inoltrare al ministero i dati ricevuti.
Come denunciare un abuso edilizio? I passaggi principali
Il primo passo per presentare una denuncia di abuso edilizio, soprattutto se si è un semplice cittadino, è raccogliere quante più informazioni e documentazione possibile:
- foto e video del presunto abuso;
- indicazioni precise dell’indirizzo o della particella catastale;
- descrizione dettagliata dei lavori in corso o già eseguiti.
A questo punto, raccolto il materiale di prova, due sono le opzioni a scelta: segnalare il fatto al Comune oppure sporgere una denuncia presso gli uffici delle Forze dell’ordine nelle stesse modalità di una denuncia ordinaria, quindi sia in forma scritta che orale.
Come denunciare al Comune?
Nel dettaglio, a livello comunale:
- recarsi all’Ufficio Tecnico Comunale o all’Ufficio Edilizia Privata del Comune dove si trova l’immobile di persona, oppure inviare una PEC o una raccomandata A/R e usare moduli predisposti dal Comune (se disponibili online)
- la denuncia deve riportare: dati personali (si può anche procedere con una denuncia anonima, ma è più efficace se firmata); l’oggetto della segnalazione, i dettagli sull’abuso (tipo di lavori, luogo, periodo, ecc.), le prove a supporto
L’amministrazione comunale deve provvedere con celerità: infatti il Comune è tenuto a rispondere alla segnalazione del cittadino entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione, disponendo un ordine di sospensione o di demolizione dell’opera abusiva.
Se il Comune non rispetta le tempistiche indicate, il privato cittadino può rivolgersi al Tar e chiedere la nomina di un “commissario ad acta” il quale intima agli organi comunali competenti di avviare il procedimento di verifica dell’abusività e le eventuali contromisure.
Abuso edilizio, la denuncia alle Forze dell’ordine
In alternativa all’esposto al Comune, il cittadino interessato può anche rivolgersi alle Forze dell’ordine, presentando la denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.
La denuncia deve contenere la descrizione dettagliata del fatto, le eventuali prove (per esempio delle fotografie) ed essere sottoscritta dal denunciante.
A questo punto, le Forze dell’ordine provvederanno a inviare gli atti alla Procura della Repubblica che darà inizio alle indagini investigative per accertare il fatto e verificare se esistono o meno gli estremi del reato di abuso edilizio, ex articolo 44 del D.P.R n. 380 del 2001.
Se il denunciante lo preferisce, la denuncia può essere fatta anche in forma orale: sarà l’ufficiale incaricato a redigere il verbale e apporre la data, mentre il denunciante dovrà solamente firmare l’atto di proprio pugno, pena l’invalidità della denuncia.
Dopo l’esposto, le autorità competenti, in particolare il pubblico ministero, inizieranno le indagini investigative che sono rivolte a verificare se la ditta costruttrice dell’opera avesse tutte le licenze richieste e, qualora presenti, se sono in regola.
Per esempio può accadere che il costruttore fosse munito della licenza del Comune, nonostante il divieto di costruire nelle zone interessate da vincoli paesaggistici o ad alto rischio sismico o idrogeologico. Anche in presenza della licenza, la costruzione dovrà essere demolita.
Cosa fa il Comune dopo la segnalazione di abuso edilizio?
Quando il Comune (Ufficio Tecnico / Edilizia Privata) riceve la denuncia o segnalazione esamina la documentazione e le prove allegate (foto, indirizzo, descrizioni).
Se la segnalazione appare fondata, si apre un fascicolo di accertamento.
I tecnici comunali o la polizia municipale effettuano un sopralluogo ufficiale e verificano:
- se l’opera è realmente abusiva;
- se ci sono permessi edilizi;
- se ci sono difformità rispetto ai progetti autorizzati.
Dopo il sopralluogo, si compila un verbale che descrive la situazione riscontrata. Se viene accertato l’abuso si avvia il procedimento sanzionatorio con le seguenti opzioni:
- ordinanza di sospensione dei lavori (se i lavori sono ancora in corso);
- ordinanza di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi;
- in alcuni casi, può anche disporre il sequestro (richiedendo l’intervento della magistratura)
Il responsabile ha solitamente 90 giorni per demolire l’opera abusiva volontariamente e chiedere sanatoria (se possibile). Oltre questo termine, il Comune può demolire d’ufficio, a spese del responsabile o l’immobile può essere acquisito gratuitamente al patrimonio comunale. Inoltre, può partire un procedimento penale parallelo.
Quali sanzioni per chi commette abuso edilizio?
In sintesi, chi commette abuso edilizio in Italia può subire diverse sanzioni, che dipendono dal tipo e dalla gravità dell’abuso.
Le sanzioni amministrative comprendono: ordinanza di demolizione, acquisizione al patrimonio comunale, sanzione pecuniaria (multa).
Per abusi gravi scatta, invece, il procedimento penale per reato edilizio (Art. 44 del Testo Unico Edilizia - D.P.R. 380/2001) punito con: ammenda (multa penale) da 2.582 a 103.291 euro oppure arresto fino a 2 anni (nei casi più gravi: costruzione senza permesso, in zona vincolata, ecc.). Può essere disposto il sequestro preventivo del cantiere o dell’immobile (ordinato dal giudice su richiesta della Procura).
Le sanzioni penali previste dall’articolo 44 del Dpr 380/2001 variano in base alla gravità dell’abuso e nello specifico:
- per l’inosservanza delle norme, prescrizioni o modalità esecutive è prevista un’ammenda fino a 10.329 euro;
- per i lavori in totale difformità o in assenza di permesso è previsto l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro (che in alcune circostanze è aumentata da 10.328 a 103.290 euro);
- per lottizzazione abusiva è previsto l’arresto fino a 2 anni e un’ammenda da 15.493 a 51.645 euro;
- per interventi in zone vincolate è previsto l’arresto fino a 2 anni e un’ammenda da 15.493 a 51.645 euro.
Attenzione ad altre conseguenze che si possono subire per abuso edilizio, come:
- problemi nella vendita: l’immobile abusivo è molto difficile da vendere o ipotecare;
- niente mutui o finanziamenti: le banche non erogano mutui su immobili non regolari;
- rischio di crolli: costruzioni abusive possono essere anche strutturalmente pericolose;
- responsabilità civile: se l’abuso causa danni a terzi, puoi essere citato in giudizio per risarcimento
La denuncia di un abuso edilizio è obbligatoria?
Chi si accorge di un abuso edilizio è obbligato dalla legge a denunciarlo? La risposta è che dipende.
Se ad accorgersi della violazione è un privato cittadino la denuncia è facoltativa, anche se, dinanzi a un interesse diretto, ad esempio se l’abuso danneggia, rovina la visuale toglie luce o valore alla casa, in quel caso hai tutto il diritto di agire anche in sede civile.
Se a rilevare l’illecito è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio l’obbligo di denuncia c’è. Si tratta in questo caso di tecnici comunali o Vigili Urbani: se scoprono un abuso edilizio nell’ambito delle loro funzioni, devono segnalarlo immediatamente all’autorità giudiziaria o all’autorità competente.
Le norme che disciplinano l’abuso edilizio in Italia
La legge principale su tutto ciò che riguarda l’edilizia e che, quindi, disciplina anche l’abuso è il D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia.
In esso si trovano norme su:
- titoli abilitativi (Permesso di Costruire, SCIA, ecc.)
- sanzioni per abusi edilizi
- procedimenti di demolizione
- sanatorie e regolarizzazioni
L’Art. 44 D.P.R. 380/2001 richiama anche il codice penale per i reati edilizi: l’abusivismo edilizio è un reato penale e può prevedere arresto o ammenda. In caso di falso nelle dichiarazioni edilizie, l’art. è il 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico).
Leggi speciali sul tema sono il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che riguarda l’abuso su immobili vincolati (storici, paesaggistici), le pene sono più pesanti e la Legge Galasso (L. 431/1985) che si occupa di protezione dei paesaggi, coste, fiumi.
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