Come chiedere l’accesso agli atti: chi può farlo e costi

Isabella Policarpio

1 Luglio 2021 - 09:55

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Chi può fare l’accesso agli atti, quanto si paga e quanto tempo serve: cosa dice la legge e modulo da compilare.

Come chiedere l’accesso agli atti: chi può farlo e costi

Chiedere l’accesso agli atti alle Amministrazioni pubbliche è un diritto di ciascun cittadino. Ma la legge prevede alcune condizioni per poterlo fare: in primis occorre che il richiedente abbia un concreto interesse nel prendere visione dei documenti.

In questa guida vedremo cosa prevede la legge 241/1990 sull’accesso agli atti amministrativi, quanto tempo serve e i relativi costi. In coda all’articolo il modello FAC-SIMILE da presentare all’amministrazione interessata.

Come fare l’accesso agli atti amministrativi

Il soggetto interessato a chiedere l’accesso agli atti deve presentare una richiesta motivata in forma scritta rivolta all’Amministrazione Pubblica che ha formato il documento che si desidera visionare. Per farlo bisogna compilare un modulo (che abbiamo allegato alla fine dell’articolo) dove occorre indicare:

  • l’ufficio destinatario dell’istanza di richiesta;
  • le proprie generalità;
  • l’interesse concreto che motiva la richiesta.

La domanda, compilata e firmata, deve essere presentata all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Amministrazione interessata.

Una volta presentata la richiesta di accesso agli atti, l’Amministrazione può accogliere la domanda, respingerla (se riguarda atti che sono esclusi dal diritto di accesso) oppure limitarla o differirla solo ad alcuni dei documenti oggetto della domanda.

L’accesso agli atti e documenti si può richiedere a tutte le amministrazioni pubbliche (anche quelle non statali), alle aziende autonome e speciali, agli enti pubblici e ai gestori dei servizi di pubblica utilità.

In caso di accoglimento, l’Amministrazione autorizza la visione degli atti che deve avvenire nei tempi e nei modi indicati e, se necessario, alla presenza del personale addetto. Tali documenti possono essere visionati negli orari di apertura dell’ufficio e non si possono in alcun modo alterare o portare in un luogo diverso; l’interessato, tuttavia, può prendere appunti o copiarne il contenuto su altri fogli.

Quanto si paga per l’accesso agli atti?

L’accesso agli atti, essendo un diritto di ogni cittadino, è gratuito o almeno lo è la semplice presa visione. Invece, se si vuole ottenere una copia, bisognerà pagare le spese per la riproduzione.

Per gli atti richiesti in copia semplice l’interessato deve pagare circa 16 euro mentre per gli atti in sola visione - quindi senza estrazione o rilascio copia - non ci sono spese da sostenere.

Chi può fare l’accesso agli atti?

Tutti i cittadini possono fare l’accesso agli atti a patto che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale che sia collegato al o ai documenti oggetto della richiesta.

Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, previsto nel Capo V della legge 241/1990, può essere negato soltanto se dalla divulgazione dei documenti può derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale oppure se i documenti in questione riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche.

Quanto tempo ci vuole per l’accesso agli atti?

Dai 15 ai 30 giorni è il tempo necessario per prendere visione di atti e documenti dopo la richiesta di accesso agli atti. Il termine, tuttavia, può variare in base alla mole di lavoro dell’ufficio interpellato e alla quantità di documentazione richiesta.

Se la Pubblica Amministrazione accoglie la richiesta di accesso agli atti, comunica al richiedente a quale ufficio rivolgersi e quanti giorni ha per prendere visione dei documenti. Il termine non può mai essere inferiore a 15 giorni; se il richiedente non esercita il diritto di accesso entro la data stabilita dovrà presentare una nuova richiesta.

Modulo di richiesta accesso agli atti

Di seguito il modello FAC-SIMILE da presentare all’Amministrazione per richiedere l’accesso agli atti. Al suo interno il richiedente (o il suo legale rappresentante) deve indicare le proprie generalità e l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è richiesto l’accesso.

Qui il modulo da scaricare:

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