Ricorso multe stradali, tempistiche, costi e come fare senza avvocato

Ilena D’Errico

22 Aprile 2024 - 22:12

Il ricorso per le multe stradali può essere proposto in diversi modi, in alcuni casi anche senza avvocato. Ecco cosa c’è da sapere: le tempistiche da rispettare, i costi e come fare.

Ricorso multe stradali, tempistiche, costi e come fare senza avvocato

Si parla continuamente di contestare le multe, soprattutto in tempi recenti con le diverse sentenze della Corte di Cassazione che danno molte speranze agli automobilisti, ma in pochi sanno come presentare un ricorso contro le multe stradali. Questo anche perché nel nostro ordinamento ci sono varie modalità ammesse, in particolare la contestazione può essere presentata:

  • all’ente che ha comminato la sanzione (ossia il ricorso in autotutela);
  • al Prefetto;
  • al Giudice di Pace.

Tendenzialmente queste modalità dovrebbero essere equivalenti, ma di fatto ognuna ha diverse peculiarità, che si riflettono anche sulle tempistiche da rispettare e sui costi per la contestazione, nonché sulla possibilità di fare ricorso senza un avvocato. In questa guida analizzeremo le caratteristiche più importanti per ogni tipologia di ricorso, fornendo le informazioni utili per non commettere errori.

Quando si può contestare una multa stradale

Prima di approfondire le modalità per contestare una multa stradale è bene capire quando questo è possibile o, più precisamente, quando è utile. Nulla vieta di presentare ricorso contro una multa legittima, ma ovviamente non ci sono speranze di ottenere l’annullamento del verbale e si perderà oltretutto la possibilità di pagare anticipatamente e usufruire della riduzione della sanzione.

Di conseguenza, ha senso contestare una multa soltanto quando contiene, anche solo presumibilmente, un errore di qualche tipo. In particolare la legge distingue tra vizi formali e sostanziali ed entrambi, sebbene molto diversi, possono dar luogo all’annullamento del verbale.

Vizi formali

I vizi formali sono errori che riguardano per l’appunto la forma della multa, ossia la compilazione del verbale e la notifica, e non sempre permettono l’annullamento. Soltanto i vizi di forma gravi consentono di annullare il verbale, per esempio quegli errori che impediscono l’identificazione del veicolo o del conducente oppure non indicano la contravvenzione. Per esempio, se il verbale della multa non riporta i dati anagrafici corretti del conducente oppure una targa errata è utile contestarlo.

Al contrario, un errore più lieve che non compromette l’identificazione non permette l’annullamento, per esempio la data di nascita sbagliata del conducente che non impedisce di identificarlo con gli altri dati. Anche l’errore sull’orario della contravvenzione è per così dire giustificabile, a meno che sia essenziale per l’identificazione della violazione stessa. La firma dell’agente accertatore, invece, è superflua per le contravvenzioni elevate a distanza ma indispensabile per quelle immediate.

Il tipico vizio di forma che porta al ricorso è il ritardo nella notifica della contravvenzione (quando non immediata) che deve avvenire al domicilio del trasgressore (se non identificabile quello del proprietario dell’auto) entro 90 giorni dalla data di accertamento, che salgono a 360 giorni per i residenti all’estero. Fa fede la data di consegna della raccomandata all’ufficio postale o, altrimenti, la ricezione della pec.

Vizi sostanziali

I vizi sostanziali riguardano direttamente le modalità con cui sono svolti i fatti e non le formalità. Chi fa ricorso contro una multa adducendo vizi sostanziali contesta proprio di aver commesso la violazione descritta nel verbale. Per esempio, se si riceve una multa per il mancato pagamento del parcheggio che invece era stato effettuato, errori sui cartelli stradali e così via.

Quando è presente un vizio sostanziale la multa è di fatto sempre annullabile, perché (se accertato in sede di ricorso) viene del tutto cambiata la ricostruzione della vicenda. Di norma, in questi casi non era stata commessa alcuna violazione fin dal principio.

Ricorso in autotutela

Il ricorso in autotutela consente ai cittadini di presentare l’opposizione direttamente all’ente che ha comminato la sanzione, riportato sull’intestazione del verbale. Questo strumento è molto utile ma è pensato principalmente per permettere alle Pubbliche amministrazioni di correggere i propri provvedimenti senza passare per i tribunali.

Presentare un ricorso in questo modo è piuttosto semplice, si deve inviare all’ente - tramite i recapiti ufficiali indicati sul verbale - la contestazione con raccomandata a/r o pec, indicando i propri dati, il verbale contestato, le motivazioni e allegando eventuali documenti di supporto.

Tempistiche

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale contestato al proprio domicilio, così che l’amministrazione sia tenuta a una risposta (positiva o negativa che sia) entro i termini per il ricorso. Presentare l’istanza in autotutela è sempre possibile anche dopo questo periodo, ma in questo caso l’ente non avrebbe alcun obbligo di risposta.

Costi

L’istanza in autotutela amministrativa non prevede alcun costo, se non quello necessario per l’invio della raccomandata a/r o della pec.

Rischi

Il ricorso in autotutela può rivelarsi rischioso per i contribuenti, in quanto non interrompe i termini per presentare altri tipi di contestazione, pregiudicando questa possibilità e comportando l’irrevocabilità del verbale. È anche vero che è possibile contestare la mancanza di risposta entro i termini e ottenere - soltanto in caso di ricorso puntuale con esito positivo - un risarcimento per i danni da lite temeraria.

È quindi sempre preferibile tenere adeguatamente il conto delle tempistiche, predisponendo se necessario il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e non rischiare di perdere questa possibilità.

Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace è ammesso soltanto in forma alternativa a quello dinanzi al Prefetto (non è mai possibile utilizzare entrambi) a patto che la multa non sia già stata pagata.

Per contestare una multa al Giudice di Pace bisogna inviare la richiesta con raccomanda a/r o pec (o consegnarla personalmente in cancelleria), allegando la copia del verbale e di un documento di riconoscimento, oltre all’indicazione del ricorso con le motivazioni. Di norma il sito web del tribunale di riferimento indica tutti i documenti necessari, che è bene consultare per conoscere il numero di copie richieste e stampare il modello precompilato. Tuttavia, è ammessa anche la procedura online tramite il portale dedicato del ministero della Giustizia.

Tempistiche

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere necessariamente proposto entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o entro lo stesso periodo dalla notifica del verbale per la contestazione differita. Questo tipo di ricorso è particolarmente indicato per i verbali affetti da vizi sostanziali, che necessitano di analisi accurate, e in ogni caso l’eventuale audizione dei testimoni (impossibile nelle altre modalità di ricorso).

Costi

Il ricorso al giudice di pace ha un costo relativo al contributo unificato, che dipende dal valore della causa, nel dettaglio:

  • 43 euro per le multe fino a 1.100 euro;
  • 98 euro per le multe di importo superiore a 1.100 euro.

Si somma inoltre il costo della marca da bollo, pari a 27 euro.

Rischi

Il ricorso al Giudice di Pace può terminare con la conferma della multa in caso di assenza del ricorrente o annullamento (totale o parziale) del verbale se vengono appurate le cause di illegittimità. Se il ricorso è ritenuto infondato, però, il Giudice di Pace può comminare una sanzione aggiuntiva di importo compreso tra il minimo e il massimo costo previsto dalla legge per la violazione in oggetto.

Ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto avviene con le medesime modalità previste per il Giudice di Pace, ma non ammette complesse indagini, né l’audizione di testimoni. Per questo motivo è idoneo per i vizi formali del verbale o per quelli sostanziali ma particolarmente evidenti.

Tempistiche

Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, anche in questo caso via pec o raccomandata a/r oppure attraverso la procedura telematica cercando su internet l’apposito servizio della propria Regione.

Costi

Il ricorso al Prefetto è sostanzialmente gratuito, salvo eventuali costi di spedizione della raccomandata a/r.

Rischi

Il ricorso al Prefetto non deve assolutamente essere tentato quando non è immediatamente documentabile l’illegittimità del verbale o comunque è necessario l’intervento di testimoni, perché non permette indagini complesse e pregiudica comunque la possibilità di ricorrere successivamente al Giudice di Pace.

Contestare una multa senza avvocato

Tutte le modalità di ricorso per le multe stradali illustrate permettono di contestare il verbale (e persino stare in giudizio) anche senza avvalersi di un avvocato. Ovviamente, nulla vieta a chi ne sente la necessità, magari per casi particolarmente complessi e multe davvero elevate, di richiedere l’assistenza legale.

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