Con l’introduzione del nuovo Modello 730/2015 Precompilato cambiano anche molte delle regole relative alle responsabilità dei CAF e dei professionisti abilitati che in caso di errori e omissioni, dovranno sostenere le spese dovute per le relative sanzioni.
Il nuovo Modello 730/2015 Precompilato si configura come una vera e propria rivoluzione fiscale che interesserà circa 19 milioni di cittadini, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e pensionati. Per questi contribuenti l’Agenzia delle Entrate, (che ha già emanato le istruzioni per la compilazione del nuovo Modello Precompilato e ha già chiarito quali sono i casi di esclusione dai controlli) metterà a disposizione, entro il prossimo 15 Aprile, la dichiarazione Precompilata che i contribuenti dovranno poi decidere se accettare o integrare, per inviarla comunque, in via definitiva entro al scadenza, del 7 Luglio.
Le nuove sanzioni
Il Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) che ha introdotto il nuovo Modello 730/2015 Precompilato prevede, però anche numerose novità per i CAF e i professionisti abilitati che effettuano l’assistenza fiscale necessaria al contribuente per integrare la dichiarazione e per inviarla e per i quali sono previste, da quest’anno, maggiori responsabilità, dal momento che ricade su di essi l’onere del pagamento dell’imposta oltre che delle sanzioni e degli interessi dovuti per il rilascio di un visto di conformità infedele.
I CAF e i commercialisti dovranno, quindi, prestare la massima attenzione circa la documentazione che il contribuente dovrà fornire loro, dal momento che qualora rilasciassero un visto di conformità infedele (nel caso in cui la dichiarazione sia manchevole di alcuni dati o di alcuni redditi) la situazione cambierebbe, per loro, nel modo seguente:
| Fino al 2014 | Dal 2015, con Modello 730/2015 Precompilato |
|---|---|
| Sanzione da 258 a 2582 euro | importo dell’imposta + sanzione del 30% dell’imposta + interessi |
La dichiarazione rettificativa
Il CAF o il professionista abilitato, può però scegliere, in caso di errori, di trasmettere, entro il 10 Novembre di quest’anno una dichiarazione rettificativa del contribuente ossia una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In questo caso al CAF o al professionista abilitato spetta solo il pagamento dell’importo della sanzione mentre al contribuente (che con questo documento riconosce il proprio errore, ovvero la mancata presentazione di dati e/o redditi che hanno comportato il rilascio di un visto di conformità infedele) spetta il pagamento dell’imposta e dei relativi interessi.
Se il versamento dell’imposta avviente entro il 10 Novembre, la sanzione è ridotta dal 30% al 3,75% ovvero a un 1/8 del minimo, in base alle norme vigenti sul ravvedimento operoso.
Controlli formali
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate decida di effettuare delle verifiche relative al visto di conformità, richiede, per via telematica i documenti e i chiarimenti necessari al CAF o al professionista abilitato entro il 31 Dicembre 2016 (anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Al CAF e ai professionisti abilitati vengono concessi 60 giorni tempo (prima erano 30) per trasmettere la documentazione contenente i chiarimenti richiesti e per il pagamento delle somme eventualmente dovute, in seguito al controllo formale. Nel caso in cui il CAF o il professionista abilitato provveda al pagamento delle imposte, e degli interessi (che vanno calcolati fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello in cui viene inviata la comunicazione di controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione è ridotta ai 2/3 del dovuto, ovvero al 20%.
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