Il trucco per prendere la disoccupazione lavorando solo per pochi giorni

Simone Micocci

19 Ottobre 2023 - 11:42

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Solitamente per avere diritto alla Naspi sono richieste almeno 13 settimane di lavoro: la durata del rapporto è invece ininfluente per l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati.

 Il trucco per prendere la disoccupazione lavorando solo per pochi giorni

Per avere diritto all’indennità di disoccupazione Naspi bisogna aver lavorato per almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni, riuscendo così a maturare un assegno il cui importo mensile quest’anno non può superare i 1.470,99 euro mensili.

Tuttavia, esiste un modo per acquisire un’indennità di disoccupazione in modo più semplice e veloce e tra l’altro per un importo maggiore: andare a lavorare all’estero, anche solo per pochi giorni, e poi fare rientro in Italia.

Un “trucco” che sta spopolando tra i giovani, specialmente tra i gruppi Telegram e Facebook, con tanto di istruzioni su come fare per prendere un’indennità di disoccupazione in pochi semplici passi.

È bene sottolineare che non c’è nulla di illegale: a prevederlo è infatti la Legge n. 402 del 25 luglio del 1975, con la quale vengono disciplinate le regole per il diritto e il calcolo della cosiddetta indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati.

Quanto si racconta, quindi, è vero? È davvero possibile prendere una disoccupazione d’importo elevato con soli pochi giorni di lavoro all’estero? Facciamo chiarezza su come funziona questo strumento, nonché su come bisogna fare per riceverlo.

Cos’è l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati

Grazie alle informazioni pubblicate sul sito dell’Inps, dove si può anche accedere al servizio per l’invio della domanda, possiamo rispondere ai dubbi che ancora persistono riguardo a questo particolare “trucco”.

Nel dettaglio, l’Istituto conferma che la disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero rappresenta una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali (stabilite con decreti ministeriali annuali) che si rivolge ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero (in Stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati) e sono rimasti disoccupati o per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale.

Requisiti

Per avere diritto all’indennità è necessario soddisfare una serie di requisiti, quali:

  • il rimpatrio in Italia deve avvenire entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

E per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro? Come anticipato in Italia deve essere di almeno 13 settimane, mentre in questo caso è molto più bassa (ma solo in caso di prima richiesta). Nel dettaglio, quando l’indennità di disoccupazione si richiede per la prima volta, è ininfluente la durata del rapporto di lavoro: per le successive, invece, è richiesto un periodo lavorato di almeno 12 mesi, di cui almeno 7 mesi all’estero.

Quindi, per beneficiarne la prima volta basta anche un contratto di pochi giorni o settimane, come appunto viene raccontato sui social network.

Quanto spetta

L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale dell’anno di riferimento della prestazione come determinata dagli appositi decreti ministeriali. A tal proposito, di seguito trovate la tabella con i valori di riferimento per il 2023 che variano a seconda del settore e della qualifica.

Tabella delle retribuzioni convenzionali 2023
Clicca qui per scaricare il file con tutti gli importi aggiornati.

La prestazione decorre dal giorno del rimpatrio a meno che il disoccupato abbia dichiarato la disponibilità al lavoro entro 7 giorni; in caso contrario decorre dal giorno in cui viene sottoscritta la Did. La durata massima è di 180 giorni.

Come fare domanda

Come prima cosa è bene soffermarsi su quelli che sono i documenti richiesti al fine di poter produrre la domanda di disoccupazione per rimpatriati. Nel dettaglio:

  • chi ha lavorato in uno Stato estero che applica la normativa comunitaria deve allegare il documento portatile U1, nel quale sono indicati i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore. A ciò va aggiunta tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero;
  • chi invece ha lavorato in uno Stato estero non convenzionato deve allegare apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dalla competente autorità consolare.

La domanda va inviata telematicamente all’Inps utilizzando l’apposito servizio disponibile nella sezione MyInps (clicca qui), chiamando il numero verde o rivolgendosi a un intermediario autorizzato (caf o patronato).

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