Tfr non pagato: online il nuovo servizio Inps per le domande telematiche

Claudia Cervi

06/06/2022

06/06/2022 - 17:13

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Tfr non pagato dal datore di lavoro? L’Inps annuncia un nuovo servizio per l’invio delle domande telematiche da parte dei cittadini che chiedono l’intervento del Fondo di Garanzia.

Tfr non pagato: online il nuovo servizio Inps per le domande telematiche

L’Inps ha annunciato l’avvio di un nuovo servizio online per l’invio delle domande telematiche da parte dei cittadini che chiedono l’intervento del Fondo di Garanzia per recuperare le somme non versate dal datore di lavoro. Quando l’azienda è in crisi o sottoposta a procedure concorsuali o esecutive, i dipendenti che hanno maturato il diritto di ricevere il Tfr possono rivolgersi direttamente all’Inps, per soddisfare il diritto di credito.

INPS- Messaggio 2303 1° giugno 2022
Nuova procedura per invio domande al Fondo di Garanzia

Cos’è il Fondo di Garanzia Tfr?

Il Fondo di Garanzia per il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto) dell’Inps è stato istituito con la L. 297/82 per il pagamento del Tfr in sostituzione del datore di lavoro insolvente, ovvero per l’azienda
che, trovandosi in stato di crisi, non può adempiere agli obblighi retributivi previsti dalla legge.

Il cittadino che ha maturato il diritto di ricevere il Tfr ma che si vede negare il pagamento dello stesso oltre che delle ultime tre mensilità, incluse anche tredicesima e quattordicesima ed eventuali prestazioni di malattia e maternità, può dunque chiedere il pagamento delle somme da parte dell’Inps, accedendo al Fondo di Garanzia.

Cos’è il Tfr?

Il Tfr è quella somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori subordinati all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa.
Come spiegato sul portale Inps , il Tfr è disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5, alla quale va aggiunta la rivalutazione dell’importo accantonato fino all’anno precedente.

Il diritto al Tfr sorge nel momento della cessazione del rapporto di lavoro e si prescrive in cinque anni (articolo 2948, comma 5 del codice civile).

A chi è rivolto il Fondo di Garanzia Tfr?

Il Fondo di Garanzia assicura il pagamento del Tfr ai lavoratori dipendenti, a conclusione di un rapporto di lavoro subordinato, o agli eredi del lavoratore in caso di suo decesso nonché ai cessionari a titolo oneroso del Tfr. L’Inps che gestisce il fondo interviene in tutti quei casi in cui il datore di lavoro risulta essere insolvente.

Non possono invece accedere al fondo:

  • i lavoratori iscritti a enti previdenziali alternativi (Enpaia per Agricoltori, Inpgi per i Giornalisti, ecc.);
  • i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali e al Fondo Dazieri;
  • i lavoratori dipendenti da amministrazioni statali e parastatali, regioni, province e comuni.

Come funziona il Fondo di Garanzia?

Il Fondo interviene con il pagamento dell’intero Tfr quando sul datore di lavoro è intervenuta una procedura concorsuale o individuale.

In caso di concordato preventivo, il Fondo di garanzia interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto. Il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme da questo dovute ai lavoratori e stabilite dal concordato.

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia i requisiti per attivare le procedure fallimentari, per accedere al Fondo di garanzia il lavoratore deve presentare all’Inps l’atto di pignoramento nei confronti dell’azienda e dimostrare che il datore di lavoro non ha sufficienti garanzie patrimoniali per provvedere al pagamento del suo credito.

Come inviare la nuova domanda all’Inps

Prima di inviare la domanda all’Inps è necessario seguire queste operazioni - possibilmente supportati da un avvocato:

  • inviare l’istanza di ammissione allo stato passivo al curatore fallimentare;
  • attendere la dichiarazione di stato passivo da parte del giudice delegato;
  • presentare la copia autentica dello stato passivo all’Inps, allegando una certificazione della cancelleria di assenza di opposizioni, il modello SR52, la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione e la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione.
  • Una volta che l’istanza verrà presentata - completa di tutta la documentazione - tramite la modalità telematica, l’Inps provvederà a pagare quanto richiesto dal dipendente e verificato dal giudice.

Grazie al nuovo servizio annunciato dall’Inps con il messaggio 2303 del 1° giugno 2022, è possibile presentare le domande di intervento del Fondo di garanzia (sia congiuntamente che in forma disgiunta):

  • per il Tfr (trattamento di fine rapporto) (art. 2 L. 297/82) e
  • per i crediti di lavoro (artt. 1 e 2 del D.lgs 80/92) e
  • del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.lgs n. 80/92).

In questo documento sono riportati i passaggi per presentare le nuove domande telematiche:

Manuale Utente Fondo di Garanzia TFR
Fonte INPS

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