Nessuna novità rilevante sulle diverse impote indirette dopo la pubblicazione del Testo Unico sul Registro e altri tributi indiretti. Vediamo a cosa serve.
Il Testo Unico sul Registro e altri tributi indiretti, contenuto nel decreto legislativo 123 del 1° agosto 2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 186 del 12 agosto 2025. Le disposizioni contenute nel Testo Unico trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2026. Composto in 205 articoli, suddivisi in sei parti, il nuovo testo unico non si limita a stabilire una nuova disciplina dell’imposta di registro, ma prevede l’inclusione in esso anche per imposte ipotecarie, catastali, di successione e donazione e disciplina l’imposta di bollo, di bollo sui valori e delle attività finanziarie ed estere.
Il nuovo testo unico, inoltre, contiene norme che prevedono agevolazioni o regimi sostitutivi e l’elenco delle norme abrogate. Il provvedimento contiene le norme vigenti, ma prevede anche l’abrogazione di molti provvedimenti sempre nell’ottica di razionalizzare e semplificare il Fisco italiano. Il Testo Unico di Registro non apporta significative novità visto che si limita a riprodurre la normativa in vigore attualmente andando a cancellare o modificare solo i punti che risultano obsoleti.
Il Testo Unico non modifica, ma contiene
In base a questo criterio è facile comprendere come la normativa delle imposte indirette diverse dall’Iva sia stata riportata nel Testo Unico senza modifiche con l’eccezione delle ipotesi in cui una trasformazione del testo si è resa necessaria per recepire modifiche sopravvenute nel corso del tempo.
Il nuovo Testo Unico, di fatto, va a uniformare tutti i provvedimenti precedenti previsti da altri atti normativi facendo un unico corpo di tutte le imposte indirette diverse dall’Iva.
Gli obiettivi del nuovo Testo Unico sono:
- andare a uniformare le registrazioni tramite una logica “one-stop”;
- prevedere e favorire per ogni tipo di adempimento la modalità telematica;
- andare a semplificare quelli che sono gli obblighi che risultano essere a carico del contribuente e degli intermediari professionali a cui può rivolgersi;
- per le operazioni immobiliari e societarie si opera una sorta di rafforzamento del diritto.
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Le novità del Testo Unico
Il nuovo Testo unico chiarisce in modo semplice l’ambito in cui deve essere applicata l’imposta di registro e nello specifico per gli atti sottoscritti all’estero si applica solo nel caso in cui riguardino beni o diritti che esistono in Italia. Nell’ambito di applicazione sono inclusi anche i contratti verbali che riguardano aziende o immobili.
Il Testo Unico, come abbiamo detto, non riguarda solo l’imposta di registro, ma ingloba anche
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