Tasse non dovute? Ecco quanti interessi ti deve il Fisco

Nadia Pascale

24 Aprile 2026 - 11:27

Fissato il criterio per il calcolo del tasso di interesse in caso di rimborso di maggiori imposte non dovute: buone notizie per i contribuenti che potranno avere un calcolo favorevole.

Tasse non dovute? Ecco quanti interessi ti deve il Fisco

Hai pagato tasse non dovute? Aumentano gli interessi che il Fisco deve riconoscere al contribuente. Il decreto Riscossione definisce i criteri da adottare per il rimborso delle imposte non dovute e per il calcolo degli interessi. La nuova normativa è più favorevole al contribuente.

Dal 2027 i contribuenti che hanno pagato maggiori imposte rispetto a quelle dovute vedranno riconoscersi in modo automatico il pagamento degli interessi fin dal momento del versamento delle imposte e non dal momento di presentazione dell’istanza.

Ecco cosa prevede il decreto Riscossione in merito agli interessi da versare al contribuente che paga maggiori tributi rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Rimborso tasse non dovute, come si calcolano gli interessi

Cosa succede se in seguito a ricorso il contribuente ottiene il riconoscimento del diritto al rimborso delle maggiori imposte versate? L’articolo 68 del decreto legislativo 546 del 1992 prevede che se il ricorso del contribuente viene accolto, il Fisco deve restituire al contribuente le maggiori somme versate e non dovute con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. Il rimborso deve avvenire entro 90 giorni. Si può notare che in seguito a ricorso e riconoscimento del diritto al rimborso delle maggiori imposte, non occorre presentare un’ulteriore domanda di rimborso.

La norma appare poco chiara sia in relazione alla misura degli interessi che il Fisco deve corrispondere, sia in relazione al momento dal quale gli interessi devono essere calcolati. Per porre fine a questa confusione interviene il decreto Riscossione.

Novità 2027 nel calcolo interessi imposte non dovute

Dal 2027 troverà applicazione una nuova disciplina, viene modificato l’articolo 88 del decreto legislativo 33 del 2025, il nuovo testo prevede che “Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute in seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n.44 a decorrere rispettivamente, dalla data della domanda di rimborso e dalla data del versamento dell’imposta da rimborsare.”

Viene, quindi, fissato il tasso di interesse che il Fisco deve corrispondere in relazione a tali maggiori imposte versate e viene fissato il criterio temporale, che inizia a decorrere dal momento del versamento in caso di sentenza. Non può essere, invece, calcolato dal momento di presentazione di istanza di rimborso perché in seguito a sentenza che riconosce il diritto al rimborso delle maggiori imposte, non è necessario presentare istanza in quanto il rimborso deve essere versato autonomamente entro 90 giorni.

Precedenti in giurisprudenza, interessi riconosciuti dal momento del versamento

Questa interpretazione sembra essere coerente anche con la sentenza 857 della Commissione tributaria della regione Lazio del 2020. Nel caso in oggetto il maggiore versamento di imposte era dovuto a una modifica normativa con effetto retroattivo.
Il contribuente chiede, quindi, un rimborso delle maggiori somme erroneamente calcolate e versate.
Il contribuente chiede di dichiarare illegittimo il diniego parziale formatosi sulla sua istanza di rimborso degli interessi di euro 408.321 che spetterebbero in relazione all’IRES e all’IRAP che le sono state rimborsate per l’anno 2011.

Il giudice accoglie la richiesta sottolineando che gli interessi devono essere corrisposti non dal momento della presentazione di domanda delle maggiori imposte, ma dal momento del versamento.

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