Tari 2026, sconto fino al 60% se il Comune non raccoglie i rifiuti

Patrizia Del Pidio

6 Luglio 2026 - 17:18

Sconto Tari fino al 60% se la raccolta rifiuti non funziona: ecco cosa stabilisce la legge, quando scatta il taglio della tassa e come fare domanda.

Tari 2026, sconto fino al 60% se il Comune non raccoglie i rifiuti

Tari 2026, con uno sconto che può arrivare fino al 60% se il Comune non raccoglie i rifiuti. Quando si parla di Tari vi è un principio confermato da recenti sentenze che stabilisce un legame tra la qualità del servizio che l’amministrazione comunale offre e il corrispettivo che il cittadino deve pagare. Se la raccolta dei rifiuti non funziona il cittadino ha diritto a uno sconto che non è lasciato alla discrezionalità del Comune, ma rappresenta una vera tutela prevista dalla legge se il contribuente subisce disagi legati alla gestione dei rifiuti.

Vediamo nel dettaglio come funziona lo sconto Tari, quando spetta, quali sono i requisiti per ottenerlo e come presentare richiesta al Comune.

La Tari è una tassa che il cittadino versa per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma se il servizio non viene erogato correttamente si ha diritto a una riduzione dell’importo da pagare. Il cittadino, in caso di disservizi nella raccolta della spazzatura, può procedere anche a diffidare il Comune. Se la diffida non porta ai risultati previsti, in ogni caso, il cittadino può presentare anche un esposto alla Procura della Repubblica, allegando foto e video come prova di quanto afferma.

La riduzione della Tari permette di ottenere uno sconto che taglia fino al 60% l’importo ordinario (portando il cittadino a pagare solo il 40% del totale dovuto) e si può richiedere solo se il disservizio è prolungato e può essere imputato al Comune.

Le sentenze della Corte di Cassazione al riguardo sono diverse ma prenderemo in esame quella del 2020 e quella del 2023.

Tari 2026, sconto fino al 40% se il Comune non raccoglie i rifiuti

Per quanto riguarda lo sconto sulla Tari, l’odiata tassa sui rifiuti, il disservizio, quindi in caso di mancata raccolta, può portare al diritto a una riduzione. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione del 22 settembre 2020.

La sentenza n. 19767/2020 ha infatti accolto il ricorso di un’impresa che aveva chiesto al Comune di Nola una riduzione dell’imposta vista la mancata raccolta dei rifiuti, stabilendo che:

“Tale tassa (per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ndr), è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.”

La tassa dunque va pagata dal singolo utente indipendentemente dal fatto che la utilizzi o meno. Inoltre, sia la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che la Tari sono tributi che:

“il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio”

Come stabilito da una sentenza della Cassazione del 2005 (la numero 21508):

“sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione.”

Tari 2026, riduzione della tassa per disservizio: la sentenza della Cassazione

Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, ma a una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, come l’occupazione e detenzione di locali e aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione.

Le riduzioni a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale.

In conclusione, la sentenza del 2020 della Cassazione afferma il diritto a una riduzione fino al 40% della Tari per il mancato svolgimento del servizio di raccolta. Il criterio determinante per calcolare la percentuale si determina in relazione alla distanza del contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale.

L’ordinanza del 2023 per la Tari

Anche l’ordinanza 2374 del 2023, sempre della Corte di Cassazione, afferma che la riduzione della Tari in caso di disservizio non è lasciata alla discrezionalità del Comune, visto che si tratta di un vero e proprio obbligo previsto dall’articolo 59, comma 4 del Dlgs 507 del 1995 che recita:

il tributo è dovuto nella misura ridotta se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta.

Il Comune ha piena responsabilità del servizio di raccolta rifiuti e, pertanto, se quest’ultimo non viene erogato l’importo della Tari andrà ridotto a patto che il disservizio abbia una durata abbastanza lunga.

La riduzione non deve essere vista come una sorta di risarcimento danni per la mancata raccolta dei rifiuti, ma deve essere vista come un ripristino dell’equilibrio che deve esserci tra costi sostenuti dal Comune e servizio effettivamente erogato.

Un servizio inesistente o insufficiente determina una riduzione fino al 60% del costo originario, con un pagamento da parte del cittadino del 40% di quanto previsto dal totale dovuto.