Superbonus villette: documenti e scadenze per avere il 110% nel 2023

Rosaria Imparato

3 Febbraio 2023 - 17:51

Superbonus 110% per le villette, servono specifici documenti per avere l’agevolazione piena nel 2023: vediamo quali sono e le scadenze da rispettare.

Superbonus villette: documenti e scadenze per avere il 110% nel 2023

Le villette, cioè gli edifici unifamiliari, hanno la possibilità di usufruire del superbonus al 110% (e non al 90% come la maggior parte dei beneficiari) ma ci sono documenti da produrre entro precise scadenze.

A cambiare, poi, è anche la data di fine lavori: dipende se chi fa gli interventi edilizi opta per la detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Facciamo quindi il punto sulle date da segnare sul calendario e su documenti e certificazioni da avere in regola.

Superbonus villette: quali documenti servono per avere il 110% nel 2023

Per le villette l’aliquota del superbonus rimane al 110% e il beneficio rimane fruibile tramite detrazione in dichiarazione dei redditi, sconto in fattura oppure cessione del credito, ma solo con una precisa condizione: se alla data del 30 settembre 2022 sono stati fatti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (compresi quelli che non rientrano tra i lavori agevolati).

In tal caso, potrà essere agevolata al 110% la spesa sostenuta fino al 31 marzo 2023. Entro questa scadenza bisognerà avere pronti i documenti che seguono:

  • l’asseverazione sui requisiti tecnici degli interventi;
  • l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute;
  • l’attestato di prestazione energetica finale per verificare, a confronto con l’Ape iniziale, il miglioramento di almeno due classi energetiche;
  • la comunicazione Enea, con i suoi allegati.

Superbonus 110% villette: quando devono terminare i lavori?

La scadenza del 31 marzo riguarda i pagamenti che devono essere effettuati con bonifico parlante, per poter beneficiare della detrazione del superbonus 110% in dichiarazione dei redditi. La scadenza è valida indipendentemente dall’effettuazione dei lavori, che potranno comunque terminare in un secondo momento.

Situazione diversa per chi, invece, sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura. Perché? Perché cambia la burocrazia. Nelle opzioni alternative alla detrazione, infatti, si deve:

  • inviare la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 per le spese pagate nel 2022;
  • presentare all’Enea (per i lavori di riqualificazione energetica) o al Comune (per la messa in sicurezza antisismica) le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità delle spese.

Questi documenti presuppongono l’esecuzione delle opere: di conseguenza, non basta solo aver pagato i lavori entro il 31 marzo, ma bisogna che entro questa scadenza siano anche stati effettuati gli interventi edilizi.

Rimane però la possibilità di terminare i lavori in un secondo momento (e anche pagarli successivamente al 31 marzo) facendo i lavori agevolati con altri bonus casa.

Infine, il Sole24Ore specifica che il Durc di congruità dovrà essere rilasciato dall’impresa al committente prima del saldo dei lavori edili (al 110% o meno): se il saldo avverrà dopo il 31 marzo, perché riferito a bonus minori, dovrà essere rilasciato in questa sede.

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