Superbonus 110%, per quanti anni possono esserci controlli?

Ilena D’Errico

01/07/2023

01/07/2023 - 17:58

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Ecco per quanti anni possono esserci i controlli fiscali riguardo al Superbonus 110% e quali documenti è importante conservare.

Superbonus 110%, per quanti anni possono esserci controlli?

Il Superbonus 110% è, seppur gli alti e bassi di applicazione, uno dei benefici fiscali maggiori mai concessi. A fronte di una serie precisa di requisiti, c’è quindi una particolare attenzione ai controlli fiscali e agli accertamenti relativi alle detrazioni, con minuziose verifiche riguardo alla cessione del credito e gli sconti in fattura. Non è raro che in tema edilizio i controlli possano prolungarsi notevolmente, ma vediamo per quanti anni possono esserci per il Superbonus 110%.

Per quanti anni possono esserci controlli sul Superbonus 110%

I controlli sul Superbonus 110 possono esserci per 8 anni, entro i quali l’Agenzia delle entrate può richiedere e verificare la documentazione relativa ai requisiti per l’agevolazione fiscale. In particolare, vengono verificati i dettagli relativi alla cessione del credito e allo sconto in fattura, con il relativo coinvolgimento del fornitore e dei cessionari.

L’Agenzia delle entrate notifica l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione che ha consentito l’accesso al bonus fiscale. L’atto di recupero della cessione del credito può comunque avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo risultato improprio. Ne consegue, che il complesso di controlli e accertamenti dell’Ag può considerarsi definitivamente concluso soltanto 8 anni dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al Superbonus 110%.

I documenti da conservare per i controlli sul Superbonus 110%

Dato che gli accertamenti fiscali possono essere effettuati per diversi anni è importante farsi trovare preparati ed esibire tutta la documentazione, nel caso in cui l’Ag ritenesse opportuno richiederla. In particolare, la circolare n. 24 del 2020 della stessa Agenzia delle entrate ha ricordato quali sono i documenti da conservare per eventuali accertamenti. Si tratta di:

  • Fatture o ricevute fiscali che provino le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi oggetto del Superbonus 110%. Le persone fisiche, inoltre, devono conservare anche la ricevuta del bonifico (bancario o postale) con cui hanno effettuato il pagamento.
  • Dichiarazione del consenso all’esecuzione dei lavori firmata dal proprietario, nel caso in cui non sia quest’ultimo a effettuare i lavori bensì il detentore dell’immobile in oggetto.
  • Copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese di condominio, ma solo relativamente ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Questi documenti possono comunque essere sostituiti da una certificazione rilasciata direttamente dall’amministratore condominiale.
  • Copia dell’asseverazione inviata all’Enea per gli interventi volti all’efficientamento energetico.
  • Copia dell’asseverazione - depositata presso lo sportello competente – per gli interventi sismici.

Superbonus 110%, le sanzioni per chi non ha i documenti in regola

Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate dovesse riscontrare delle difformità sui requisiti di accesso al Superbonus 110% si rischiano pesanti conseguenze. Per la documentazione inidonea, oppure contenente errori o omissioni, l’Ag può revocare il diritto a ricevere il beneficio.

Con la mancanza del diritto a ricevere il Superbonus 110%, si è quindi costretti alla restituzione dell’importo ricevuto, peraltro maggiorato dalle sanzioni applicate dall’Agenzia delle entrate e dagli interessi, i quali possono arrivare fino al 200% della detrazione usufruita indebitamente. Nel caso di mancanza, anche solo parziale, dei requisiti previsti dalla legge, l’Ag procede con il recupero dell’importo della detrazione non spettante, anche in questo caso con le maggiorazioni dovute agli interessi e alle sanzioni, nei confronti dei beneficiari dello sconto in fattura o della detrazione.

Resta la possibilità, nell’ipotesi di concorso nella violazione, di attribuire una responsabilità solidale anche al fornitore che ha applicato lo sconto e al cessionario che ha acquistato il credito. Si configura, in questo caso, un rischio molto serio, per via delle particolari fattispecie penali individuate per questi soggetti. Si tratta delle accuse di utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o maggiore rispetto a quello dovuto.

Oltretutto, accanto al possibile reato di indebita compensazione, si configurano in ogni caso salate sanzioni amministrative, che dipendono in particolare dalla misura di detrazione non spettante.

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