Superbonus 110% in condominio: come calcolare la prevalenza residenziale

Anna Maria D’Andrea

13 Gennaio 2022 - 12:25

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Superbonus 110% in condominio, come si calcola la prevalenza residenziale? A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 10 dell’11 gennaio 2022.

Superbonus 110% in condominio: come calcolare la prevalenza residenziale

Superbonus 110%, dall’Agenzia delle Entrate arrivano alcune utili indicazioni su come calcolare la prevalenza residenziale in caso di condominio misto.

Come noto, il superbonus spetta per i lavori effettuati su unità immobiliari e condomini residenziali. Non è riconosciuto invece per lavori su immobili utilizzati per l’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Nel caso di condominio misto, il superbonus si applica solo sulle spese relative ad edifici a prevalente uso residenziale. Come fare quindi il calcolo della superficie complessiva del condominio a destinazione residenziale?

Tra i punti evidenziati, l’Agenzia delle Entrate specifica che a tal fine bisogna tener conto di tutte le unità immobiliari residenziali che costituiscono il complesso immobiliari, comprese quelle escluse dall’agevolazione. Vi rientrano inoltre anche le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Superbonus 110% in condominio: come calcolare la prevalenza residenziale

Per l’accesso al superbonus in caso di lavori sulle parti comuni del condominio, le spese rientrano nel calcolo dell’agevolazione spettante solo se riguardano l’edificio residenziale considerato nella sua interezza, secondo il principio di prevalenza della funzione residenziale.

È questo il primo aspetto richiamato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 10 dell’11 gennaio 2022, che si sofferma quindi sulle regole per calcolare la prevalenza residenziale.

In prima battuta è bene soffermarsi sulla casistica specifica prospettata dal contribuente. Il condominio per il quale si intende accedere al superbonus è composto da tre edifici: uno composto da sole abitazioni, il secondo da unità abitative e non e il terzo di categoria D/6, strutturalmente separato, con accesso autonomo e proprio impianto di riscaldamento autonomo.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate viene innanzitutto evidenziato che per calcolare la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza si considerano tutte le unità residenziali che compongono l’edificio, anche se di categorie catastali escluse dall’agevolazione fiscale.

Nel caso specifico vi rientra anche l’edificio di categoria D/6, e non conta il fatto che abbia propri servizi energetici e che sia provvisto di accesso autonomo dall’esterno.

L’indipendenza funzionale rileva ai fini del superbonus 110% solo in relazione alle unità immobiliari unifamiliari o relative ad edifici plurifamiliari.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 10 dell’11 gennaio 2022
Superbonus - «interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici - calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e la superficie delle unità non residenziali. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)»

Superbonus 110% anche per le unità non residenziali del condominio se c’è il requisito della prevalenza

Chiarite le regole per determinare la prevalenza residenziale del condominio, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

  • se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza presenti nel condominio sia superiore al 50% dell’intero edificio, il superbonus è riconosciuto anche al proprietario o detentore delle unità non residenziali, a patto ovviamente che sostengano le spese relative agli interventi eseguiti sulle parti comuni;
  • se invece la superficie complessiva delle unità residenziali è inferiore al 50%, il superbonus per i lavori sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nell’edificio.

Nell’ultimo caso, solo i possessori di unità immobiliari residenziali potranno applicare il superbonus 110% per i lavori trainati, a patto che non si tratti di categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9).

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