Spesometro e dichiarazione IVA: l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell’8 ottobre 2018 dà il via alle lettere di compliance sulle incongruenze nei dati comunicati.
Spesometro: arrivano le lettere di compliance dalle Entrate se la dichiarazione IVA effettuata dal contribuente risulta in contrasto con l’importo delle operazioni comunicate dal soggetto e dai suoi clienti.
Le lettere di compliance finalizzate alla “promozione dell’adempimento spontaneo” verranno inviate dall’Agenzia delle Entrate a quei contribuenti che, secondo l’incrocio dei dati, risultano aver omesso, completamente o solo in parte, di dichiarare il proprio volume d’affari con la dichiarazione IVA.
È questo quanto contenuto nel provvedimento pubblicato l’8 ottobre 2018.
Tali comunicazioni vengono inviate direttamente nell’indirizzo PEC del soggetto IVA e sono inoltre consultabili all’interno del Cassetto fiscale sul sito web delle Entrate.
Gli alert dell’Agenzia delle Entrate vengono inviati al contribuente al fine di valutare la correttezza dei dati comunicati, indicando inoltre le modalità di cui egli può avvalersi per richiedere informazioni o manifestare eventuali elementi e fatti estranei al Fisco.
Spesometro e dichiarazione IVA: compliance e controlli nel provvedimento delle Entrate
Partono lettere di compliance e controlli sullo spesometro nel caso di incongruenze con l’importo delle operazioni comunicate dai titolari di partita IVA.
Questo è in breve il messaggio del provvedimento n. 237975 pubblicato in data 8 ottobre 2018 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Con tale provvedimento l’Agenzia informa sulle modalità tramite cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guadia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati alle Entrate, ai sensi dell’art. 21, Dl n. 78/2010, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, da cui risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, il volume d’affari conseguito.
La compliance in questione viene inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata, o per posta ordinaria se il contribuente non ha o non ha comunicato l’indirizzo PEC. Ad ogni modo l’avviso sull’avvio sui controlli è consultabile anche nel proprio Cassetto fiscale.
Nella lettera di compliance finalizzata ad accertamenti sull’effettivo volume d’affari che risulta non dichiarato o solo in parte nello spesometro, sono riportati i seguenti dati:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
Spesometro e dichiarazione IVA: come chiedere informazioni alle Entrate
Nella lettera di compliance disponibile nel Cassetto fiscale del soggetto IVA sono contenute informazioni relative ai seguenti dati:
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
- somma delle operazioni comunicate dai clienti IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso e considerate al netto dell’IVA;
- operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione IVA;
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA e acquisti comunicati da ciascuno di essi;
- dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente e operazioni comunicate per ciascuno di essi.
Tenendo conto dei dati di cui sopra, resi disponibili dalle Entrate nell’area privata del sito web, il contribuente può richiedere all’Agenzia, anche tramite eventuali intermediari che si occupano della trasmissione delle dichiarazioni, maggiori informazioni riguardo le anomalie segnalate o comunicare fatti e circostanze che il Fisco ignora, spiegando i motivi delle incongruenze emerse.
Come regolarizzare la propria posizione in seguito a errori o omissioni
Nel caso in cui il titolare di Partita IVA riconosca i dati presenti nella lettera di compliance ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, può porre rimedio e regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso permette di pagare sanzioni ridotte, la cui entità è graduata in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla sua regolarizzazione.
Nel caso in cui il contribuente si renda conto di incongruenze, può ricorrere al ravvedimento operoso anche se non ha ancora ricevuto la lettera di compliance, quindi al di là del fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo.
Non è possibile invece il ricorso a tale procedura nel caso in cui il soggetto IVA riceva una notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o in generale di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e degli esiti del controllo formale.
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