Spese di giustizia, quali sono? Importi e calcolo

Giorgia Dumitrascu

6 Febbraio 2026 - 13:16

Le spese di giustizia sono i costi dovuti allo Stato per il processo: variano in base al valore della causa, al grado di giudizio e all’esito.

Spese di giustizia, quali sono? Importi e calcolo

Le spese di giustizia sono i costi dovuti allo Stato per avviare, gestire e chiudere un processo. Non coincidono con la parcella dell’avvocato e pesano sulla sostenibilità economica di una causa. La loro entità varia in base al tipo di procedimento, al valore della lite e alle attività richieste all’ufficio giudiziario. Ignorarle significa valutare un’azione legale senza conoscere una parte rilevante del rischio economico.

Che cosa sono le spese di giustizia e cosa comprendono

Le spese di giustizia sono i costi dovuti allo Stato e agli uffici giudiziari per l’esercizio della funzione giurisdizionale: servono a rendere possibile l’accesso al giudice, lo svolgimento del processo e l’adozione dei provvedimenti.
Il perimetro delle spese di giustizia è fissato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico in materia di spese di giustizia, che disciplina in modo unitario oneri, anticipazioni e recuperi connessi ai procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari.

“Le spese di giustizia non coincidono con le spese legali, cioè il compenso professionale dell’avvocato e le relative spese di studio, che sono pattuite con il cliente e seguono regole diverse”.

Nel linguaggio corrente si incontrano espressioni come spese di giudizio o spese di tribunale o ancora spese processuali, sono sinonimi d’uso che rinviano allo stesso insieme di costi pubblici legati al processo.

Quali sono le spese di giustizia?

“Le spese di giustizia non sono un costo unico, ma l’insieme di voci diverse che si attivano lungo il procedimento”.

La voce principale è il contributo unificato, previsto dagli artt. 9 e ss. D.P.R. n. 115/2002, dovuto per l’iscrizione a ruolo della causa. Accanto a questo si collocano i diritti e le spese di notifica, necessari per gli adempimenti di cancelleria e per la comunicazione degli atti alle parti, oltre alle spese anticipate dall’erario o prenotate a debito, cioè costi che lo Stato sostiene in via provvisoria quando la legge lo impone o quando una parte è ammessa a particolari tutele.

Gli importi di tali costi dipendono da fattori oggettivi:

  • valore della causa, che determina il contributo unificato;
  • tipo di procedimento (civile, penale, amministrativo, tributario), perché ogni rito prevede regole e oneri diversi;
  • grado di giudizio: impugnare una sentenza comporta, di regola, un nuovo contributo e ulteriori costi connessi all’attività dell’ufficio.
Voce di spesa A cosa serve Da cosa dipende l’importo
Contributo unificato Iscrizione a ruolo e avvio del processo Valore della causa, tipo di procedimento, grado di giudizio
Diritti e notifiche Attività di cancelleria e comunicazioni degli atti Numero e tipo di atti, modalità di notifica
Spese anticipate dall’erario Costi sostenuti provvisoriamente dallo Stato Previsione di legge, situazione della parte
Spese prenotate a debito Oneri registrati ma non riscossi subito Esito del processo e soggetto tenuto al pagamento

Come si calcolano le spese di giustizia?

Per orientarsi, il punto di partenza è il contributo unificato previsto per il processo civile di primo grado, che varia in base al valore della controversia.

Contributo unificato nel processo civile (primo grado – valori indicativi)

Valore della causa Contributo unificato
Fino a € 1.100 € 43
Da € 1.100,01 a € 5.200 € 98
Da € 5.200,01 a € 26.000 € 237
Da € 26.000,01 a € 52.000 € 518
Da € 52.000,01 a € 260.000 € 874
Da € 260.000,01 a € 520.000 € 1.214
Oltre € 520.000 € 1.686

Al contributo unificato si aggiungono le anticipazioni forfettarie pari a 27 euro.

In caso di appello o ricorso per Cassazione, il contributo è dovuto nuovamente ed è più elevato rispetto al primo grado. In appello il contributo aumenta del 50%; in Cassazione raddoppia rispetto al primo grado (art. 13 D.P.R. n. 115/2002). Se il valore della causa non viene dichiarato, si applica il contributo massimo. Al contributo unificato si aggiunge inoltre l’importo fisso per le anticipazioni forfettarie.

Ad esempio, in una causa civile ordinaria, il costo iniziale è dato dal contributo unificato calcolato sul valore della lite. Se la causa si ferma al primo grado, questo è il principale esborso. Se invece si propone appello o ricorso per Cassazione, il contributo va versato di nuovo, con gli aumenti previsti per il grado di giudizio.

Nel procedimento penale, la logica è diversa. Le spese di giustizia maturano per le attività investigative e processuali e vengono poste, di regola, a carico del condannato. Non rappresentano un costo iniziale per avviare il processo, ma un’esposizione economica che emerge all’esito del giudizio.

Come si pagano le spese di giustizia e chi le anticipa?

Il pagamento delle spese di giustizia non avviene in un unico momento. Dipende dal tipo di procedimento e dalla fase in cui ci si trova. Alcune voci sono dovute all’avvio della causa, altre emergono solo nel corso o all’esito del giudizio.

Nel civile e nell’amministrativo, il versamento principale è il contributo unificato. Nel tempo possono aggiungersi ulteriori spese legate alle notifiche, alle comunicazioni o ad attività specifiche disposte dal giudice. Nel processo penale, invece, il meccanismo è diverso:

“Le spese non vengono anticipate dall’imputato, ma sono poste a suo carico solo in caso di condanna, secondo quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

Quanto alle modalità, il pagamento avviene attraverso il Portale dei Servizi Telematici e il sistema PagoPA, secondo le indicazioni fornite dall’ufficio giudiziario competente. Ciò che conta è che il versamento sia correttamente riferibile al procedimento: un pagamento privo di causale o di dati identificativi può non essere riconosciuto e dover essere ripetuto.

Resta poi il tema di chi anticipa le spese. In presenza di specifiche condizioni, alcuni costi possono essere anticipati dallo Stato o prenotati a debito, come accade nei casi di patrocinio a spese dello Stato. In queste ipotesi il pagamento non è immediato e resta legato all’esito del processo e alla situazione economica della parte.

Infine, l’ipotesi dell’insolvenza del condannato. Se chi è tenuto al pagamento non dispone dei mezzi necessari, le spese restano un credito dello Stato, che può attivare le procedure di recupero previste dalla legge. È un profilo spesso sottovalutato, ma rilevante nella valutazione complessiva del rischio economico di un processo.

Quando non si pagano?

In alcuni casi le spese di giustizia sono anticipate dallo Stato e, in altri ancora, possono essere recuperate anche a distanza di tempo. Tutto dipende dalla condizione economica della parte, dall’esito del processo e dal momento in cui i costi sono esigibili. Il primo scenario è quello del gratuito patrocinio:

“Se ricorrono i requisiti la parte ammessa non sostiene direttamente molte delle spese di giustizia, i costi necessari vengono anticipati dall’erario (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)”.

Ai fini dell’accesso al gratuito patrocinio rileva il reddito imponibile ai fini IRPEF e, di regola, comprende anche i redditi dei conviventi. Per l’anno in corso, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentita se il reddito non supera € 13.659,64 soglia periodicamente aggiornata con decreto del Ministero della Giustizia.

Al termine del procedimento c’è poi la liquidazione delle spese di giustizia. I costi del processo vengono quantificati dal giudice e diventano un dato certo. La liquidazione può riguardare le spese poste a carico della parte soccombente oppure quelle anticipate dallo Stato, come avviene nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato.

In concreto, le spese di giustizia seguono queste logiche:

  • se la parte è ammessa al gratuito patrocinio, le spese sono anticipate dallo Stato, ma possono essere recuperate se vengono meno i requisiti;
  • se il processo si conclude con una condanna o una soccombenza, le spese vengono liquidate e poste a carico della parte obbligata;
  • se lo Stato ha anticipato i costi, può attivare il recupero delle somme tramite Equitalia Giustizia;
  • una volta liquidate, le spese sono soggette a prescrizione ordinaria decennale, salvo ipotesi particolari previste dal Testo unico, e non possono essere richieste oltre tali termini.

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