Sfratto per morosità: basta una rata per essere cacciati

Vittorio Proietti

19 Aprile 2017 - 12:30

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Lo sfratto per morosità può arrivare con una sola rata non pagata, poiché è un grave inadempimento e avvia un procedimento automatico. Ecco una Sentenza esemplare.

Sfratto per morosità: basta una rata per essere cacciati

Lo sfratto dell’inquilino per morosità può arrivare con una sola rata non corrisposta, poiché il mancato pagamento è considerato un grave inadempimento e la Sentenza 355/2017 del Tribunale di Genova conferma la tutela dei diritti del locatore.

La Sentenza del tribunale ligure sottolinea anche che l’esecuzione dello sfratto per morosità nei riguardi del canone di affitto non è un giudizio della Corte, ma un processo automatico a seguito di determinati parametri disciplinati dalla Legge 392/78.

Gli elementi predeterminati dalla Legge riguardano il ritardo del pagamento, ma anche la somma non corrisposta. L’esecuzione dello sfratto per morosità è disposta senza necessità di prove da parte del locatore, è sufficiente una rata non pagata per andare in giudizio.

Vediamo cosa prevede la legge sullo sfratto per morosità e cosa sancisce la Sentenza del Tribunale genovese.

Lo sfratto per morosità e la legge sugli affitti abitativi

Lo sfratto per morosità su cui i giudici genovesi si sono pronunciati trova la sua ragion d’essere nella normativa sulle locazioni di immobili ad uso abitativo, in particolare nell’Art. 5 della Legge 392/1978, che disciplina la gravità dell’inadempimento riguardo all’affitto.

L’obbligazione dell’affittuario a pagare il canone ed un suo eventuale ritardo comportano due elementi specifici di gravità, poiché alla rata dell’affitto non pagata si aggiungono anche gli oneri accessori, che non possono essere dilazionati oltre due mesi.

Alla mancanza di pagamento si aggiunge il ritardo, che la legge citata prevede non più esteso di 20 giorni dalla scadenza di pagamento della rata di affitto. La risoluzione dello sfratto, secondo la legge, non ha bisogno di ulteriori atti per essere esecutiva.

Lo sfratto per morosità è un meccanismo automatico

Il caso della Sentenza del Tribunale di Genova dimostra chiaramente quanto il mancato pagamento del canone di affitto, perpetrato nel tempo e senza giustificazioni valide, generi un meccanismo automatico di sfratto per morosità.

La proprietaria si è limitata a mettere agli atti il solo contratto di locazione, sufficiente al conteggio della rata mancante e delle spese accessorie omesse. Il locatore, infatti, non ha nessun onore di prova secondo la Legge.

Il Tribunale ligure ha confermato la procedura di sfratto per morosità, decretando la risoluzione del contratto di locazione e rendendo esecutiva la riconsegna dell’immobile entro 60 giorni dall’emissione della Sentenza, senza dimenticare il rimborso della rata di affitto non pagata.

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