Ecco cosa spetta (e cosa no) all’ex moglie dopo il divorzio e qual è la differenza con l’ex marito.
Tanti uomini non vogliono divorziare per non essere costretti a lasciare la casa e un sostanzioso assegno all’ex moglie, per quanto ciò non sia sempre un rischio. La legge, peraltro, non distingue tra moglie e marito in questo senso, fissando criteri per regolare le questioni patrimoniali validi per entrambi i coniugi. È però fattuale che nell’attuale composizione sociale le ex mogli siano più spesso corrispondenti ai detti requisiti, per quanto non sia una scelta del legislatore. Ecco perché sono quasi sempre i mariti a porsi questa domanda ed è lo stesso motivo per cui, generalizzando, si parla dei diritti dell’ex moglie dopo separazione e divorzio, piuttosto che dell’ex marito. Vediamo quali sono le regole di riferimento per chiarire ogni dubbio e soprattutto perché sono previste in questo modo.
L’assegnazione della casa coniugale
Il primo elemento di controversia e preoccupazione quando finisce un matrimonio è l’assegnazione della casa coniugale. Quest’ultima non corrisponde a qualsiasi immobile di proprietà di uno o entrambi i coniugi, ma precisamente alla dimora in cui la famiglia ha vissuto e sviluppato il proprio “habitat domestico”. È bene sapere che lo scioglimento del matrimonio non incide sulla proprietà dell’immobile, che resta la stessa. Il marito proprietario rimane tale e lo stesso vale per la moglie, invece quando sono comproprietari l’immobile deve essere diviso. Ciò detto, il tribunale può regolare il godimento della casa familiare nell’interesse dei figli. Di conseguenza, in presenza di figli che hanno diritto al mantenimento con un legame stabile e apprezzabile con l’immobile in questione, l’assegnazione viene attribuita al genitore collocatario. Quest’ultimo ha diritto di abitare nell’immobile fino all’autonomia, anche potenziale, dei figli.
Questo diritto può essere previsto in fase di separazione, ma dovrà comunque essere determinato nuovamente in fase di divorzio per avere efficacia. Quando l’immobile è in affitto, si cambia il contratto, ma in caso di proprietà la questione si complica. Il diritto di godimento impedisce la richiesta di un canone di locazione o altra indennità di occupazione e l’assegnazione non modifica la proprietà. In buona sostanza, se la casa dell’ex marito viene assegnata all’ex moglie lui dovrà pagare le spese straordinarie, l’Imu ed eventualmente il mutuo. L’assegnataria è invece chiamata al pagamento di utenze, spese ordinarie di condominio e manutenzione. Di questo si tiene però conto nella determinazione dell’assegno divorzile e di mantenimento, alleggerendo il contributo dovuto. Naturalmente, la casa è assegnata all’ex marito se è il genitore collocatario e si applicano le medesime regole.
L’assegno divorzile
In seguito al divorzio l’ex coniuge economicamente più debole ha diritto a un assegno divorzile se necessario alla sua sussistenza, tenendo conto del contributo apportato alla vita familiare e in particolare al patrimonio dell’ex coniuge. L’ex moglie ha diritto a questo assegno, che non è uguale a quello di mantenimento, se non ha mezzi sufficienti a vivere in maniera dignitosa. Se in base a redditi, età, capacità professionali e condizioni di salute l’ex moglie può provvedere autonomamente alla propria sussistenza non ha diritto ad alcun contributo, indipendentemente dal tenore di vita durante il matrimonio.
In queste considerazioni si tiene conto anche dell’assegnazione della casa coniugale e della funzione perequativa che la Cassazione ha attribuito all’assegno divorzile. L’ex moglie che ha oggettivamente sacrificato le proprie aspirazioni professionali per l’interesse della famiglia, di comune accordo con il marito, ha diritto a un riconoscimento del patrimonio che ha contribuito a formare. Anche in questo caso valgono le stesse regole per l’ex marito, ma sappiamo che ancora oggi la gestione del menage domestico vede prevalentemente le mogli nei detti requisiti. Se l’assegno divorzile viene corrisposto periodicamente e l’ex moglie non si risposa ha anche diritto al 40% del Tfr maturato dall’ex marito per il lavoro svolto durante il matrimonio.
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