Se il condannato non paga il risarcimento, cosa succede?

Ilena D’Errico

30 Agosto 2025 - 00:45

Ecco cosa succede quando chi viene condannato al risarcimento non paga i danni causati.

Se il condannato non paga il risarcimento, cosa succede?

I reati non hanno solo conseguenze penali, ma anche civili. L’autore deve infatti risarcire la vittima o i suoi familiari per i danni causati, obbligo derivante dalla stessa sentenza di condanna. Gli interessati devono costituirsi come parte civile nel processo penale per far valere i propri interessi o instaurare un giudizio civile successivo, spesso indispensabile per quantificare i danni in modo preciso. Un iter lungo e dispendioso che non sempre porta ai risultati sperati, soprattutto quando il condannato non paga il risarcimento.

In questi casi è comprensibile lo sconforto, ma bisogna sapere che non tutto è perduto. Il risarcimento dei danni causati dal reato è un dovere legale per l’autore, che non può certo sottrarsi impunemente dall’adempimento. Ecco perché ci sono vari rimedi che le vittime (o i familiari superstiti) possono adottare per far valere i propri diritti. Non necessariamente, però, il risarcimento del danno è causato da un reato. In questo caso la tutela delle persone danneggiate è leggermente differente, minore per certi versi, ma la procedura è analoga anche al di fuori dell’ambito penale. Vediamo le informazioni più importanti.

Pignoramento ed esecuzione forzata

Se il condannato non paga il risarcimento entro i termini previsti sarà necessario avviare un’azione di recupero del credito, come per qualsiasi genere di credito maturato. L’unica differenza da tenere a mente quando il risarcimento deriva dal reato riguarda le tempistiche ed eventuali passaggi ulteriori. Se la sentenza di condanna dichiara che il risarcimento è provvisoriamente esecutivo o prevede una provvisionale (non sempre sufficiente a coprire tutti i danni) è possibile dare il via all’esecuzione con la notifica dell’atto di precetto usando come titolo esecutivo la sentenza.

Altrimenti, è necessario attendere che non sia revocabile o instaurare una causa civile. Dopo l’atto di precetto, comunque, in caso di persistente inadempimento si avvia l’esecuzione forzata, che comincia con il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore. Conti correnti, veicoli e case vengono sottratti, qualora non già sottoposti a sequestro preventivo, per soddisfare i creditori attraverso la vendita giudiziaria.

Quando questa non è sufficiente o il condannato è nullatenente la situazione si complica ulteriormente. Le possibilità di ottenere il pagamento del risarcimento scemano, ma conoscere i rimedi a disposizione aumenta senza dubbio le possibilità di successo. L’esecuzione forzata rappresenta comunque il rischio maggiore per l’inadempimento, da cui non dipendono conseguenze penali dirette.

La responsabilità dei familiari

Generalmente, la responsabilità del risarcimento ricade esclusivamente da chi ha provocato il danno, come definito di volta in volta dalla sentenza. I parenti del condannato non sono responsabili se non sono stati a propria volta condannati per qualche motivo, come aver collaborato con l’autore del crimine, e lo stesso vale per qualsiasi debito personale, salvo specifiche situazioni di corresponsabilità. In ogni caso, è bene sapere che il risarcimento danni, come tutti i debiti, corrisponde a un obbligo a cui il condannato deve adempiere con il proprio patrimonio presente e futuro. In altre parole, è possibile attendere un miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali per passare all’azione, per esempio aggredendo lo stipendio del detenuto che lavora.

Il dovere di pagamento per gli illeciti civili e stradali si trasmette inoltre agli eredi del debitore, mentre gli eredi della vittima possono sempre agire per riscuotere il risarcimento. A tal proposito, sarà necessario tenere conto della prescrizione del risarcimento per evitare spiacevoli sorprese. Esiste poi un’altra situazione in cui l’obbligo di risarcimento ricade indirettamente sui familiari, ossia gli atti come le vendite e le donazioni effettuati in frode ai creditori. I creditori possono ottenere la revoca di questi trasferimenti commessi prima del reato e anche di quelli successivi se eccedenti l’ordinaria amministrazione, obbligando quindi le terze parti alla restituzione (con possibilità di rifarsi a propria volta sul debitore). Lo stesso accade per debiti diversi e altre cause di risarcimento, per i trasferimenti operati dopo l’insorgenza del debito.

Quando lo Stato paga il risarcimento

Può inoltre accadere che il risarcimento sia coperto da assicurazioni o fondi specifici, ma le vittime di reati dolosi commessi con violenza sulla persona (o i loro prossimi congiunti in caso di omicidio) e di caporalato possono ottenere un indennizzo dallo Stato, a patto di non aver contribuito al realizzarsi dell’illecito. Ciò è possibile soltanto se si dimostra di aver tentato inutilmente l’esecuzione forzata, a meno che l’autore del crimine sia ignoto oppure abbia ottenuto il gratuito patrocinio a carico dello Stato.

È inoltre necessario che la vittima non abbia riportato condanne definitive o non sia a processo per evasione fiscale e altri reati giudicati gravissimi. L’indennizzo, che non spetta a chi è stato già risarcito in conseguenza del reato, viene calcolato entro rigidi parametri che lo rendono molto inferiore al risarcimento a carico del condannato. Nelle situazioni generali si va fino a 50.000 euro per l’omicidio a 15.000 euro per i delitti meno gravi, con una quantificazione dipendente anche dalla documentazione prodotta e soprattutto dalle spese mediche.

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