Scuola: sono vietate le lezioni in musei, cinema e parchi con il DPCM?

Teresa Maddonni

14/10/2020

14/10/2020 - 15:14

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Scuola: si potranno ancora fare le lezioni in musei, cinema e parchi o sono considerate uscite didattiche e quindi vietate come da DPCM del 13 ottobre? Dal Miur la nota di chiarimento ai presidi.

Scuola: sono vietate le lezioni in musei, cinema e parchi con il DPCM?

Scuola: sono vietate le lezioni nei musei, cinema e parchi o altri spazi alternativi con il nuovo DPCM? Sono considerate uscite didattiche?

A fare chiarezza sulla questione è lo stesso ministero dell’Istruzione in una nota pubblicata sul sito ufficiale e inviata a tutte le scuole.

L’invito a fare lezione in spazi alternativi che possono essere non solo parchi, quindi all’aperto, ma anche cinema, musei, biblioteche o teatri è arrivata proprio da viale Trastevere e dalla sua titolare la ministra Lucia Azzolina prima dell’inizio dell’anno scolastico e inserito nel Piano scuola.

Ora la nota del Miur pone dei chiarimenti a fronte del nuovo DPCM del 13 ottobre che ha portato qualche piccola novità per la scuola e l’università, come la conferma della sospensione delle gite scolastiche. Vediamo cosa dice la nota Miur sulle lezioni in altri luoghi che non siano le aule.

Scuola: sì alle lezioni in musei, cinema e parchi

Nonostante il DPCM del 13 ottobre la scuola potrà continuare a prevedere le lezioni negli spazi alternativi che siano musei, cinema e parchi sempre nel rispetto delle regole e delle misure di sicurezza.

In particolare la nota del Miur arriva a seguito delle perplessità giunte proprio dalle scuole e dagli stessi dirigenti scolastici con richieste di chiarimenti alla luce delle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 13 ottobre e da oggi in vigore fino al 16 novembre prossimo.

Come si legge nella nota del ministero, la disposizione sulla sospensione delle gite scolastiche, uscite didattiche scambi e gemellaggio “non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali.”

Precisa ulteriormente il ministero di Azzolina nella nota:

“Pertanto, restano regolarmente consentite, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità”, in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro i quali hanno non solo aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa.”

La nota che ha raggiunto ogni scuola in Italia non riporta solo chiarimenti relativi alle lezioni, ma anche su una modifica al decreto Agosto convertito in legge e che interessa gli insegnanti.

Scuola: no al licenziamento per insegnanti Covid

Per la scuola arriva un’altra novità che tuttavia noi di Money.it avevamo già anticipato e che riguarda l’abolizione della norma che prevede il licenziamento degli insegnanti Covid in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Prevista dal decreto Agosto questa misura è stata eliminata con la conversione in legge dello stesso. Scrive il Miur nella nota che ha inviato agli istituti:

“Vi comunico inoltre che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica.”

Il Miur specifica ancora che l’organico Covid essendo assunto su posto comune, questo per quanto riguarda i docenti, non può essere adoperato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, ma aggiunge: “salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

I chiarimenti del Miur su questi aspetti chiariscono ancora una volta l’assenza di ogni minima intenzione di chiudere le scuole. Azzolina ha detto in più di un’occasione che gli studenti non sono sacrificabili e che la scuola resta il luogo più sicuro.

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