Schiamazzi notturni nei locali: per la legge è colpa del proprietario

Vittorio Proietti

11 Maggio 2017 - 12:19

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La Corte di Cassazione interviene sulla responsabilità degli schiamazzi notturni per i locali più vivaci: per la legge la colpa è del proprietario anche fuori dall’esercizio, la responsabilità è sua.

Schiamazzi notturni nei locali: per la legge è colpa del proprietario

Gli schiamazzi notturni provenienti dai locali più vivaci e che riversano i clienti fuori dalle mura possono dare poche opportunità di difendersi dai rumori molesti. La Corte di Cassazione è però intervenuta con una Sentenza a favore dei cittadini residenti contro il disturbo della quiete pubblica.

La Sentenza 22142/2017 ha infatti sancito che gli schiamazzi e i rumori molesti sono responsabilità dei proprietari dei locali, che devono garantire secondo la Legge il controllo anche fuori del proprio locale.

Il reato di disturbo della quiete pubblica è disciplinato dal Codice Penale all’Art. 659, che dispone pene piuttosto severe per chi produce rumori molesti e disturba il riposo degli abitanti delle zone limitrofe.

Vediamo in cosa consiste il reato di disturbo della quiete pubblica e cosa è previsto dalla Legge per i proprietari di locali avvezzi agli schiamazzi notturni.

Disturbo della quiete pubblica: il reato è punito severamente

Gli schiamazzi notturni provenienti dall’esterno o dall’interno del locale generano il disturbo della quiete pubblica e compromettono il riposo dei cittadini. Per questo motivo il Codice Penale lo identifica come reato e lo punisce severamente all’Art. 659.

Per i rumori molesti sono infatti applicati sia una multa, che può arrivare finora a 309 euro, sia l’arresto fino a 3 mesi nei casi più gravi. Ovviamente è il proprietario del locale che ha responsabilità e perciò secondo la Legge sarà proprio lui a pagarne le conseguenze.

Il reato di disturbo della quiete pubblica è solitamente commesso tramite abuso degli strumenti sonori, quindi mantenendo il volume della musica nei locali molto alto, oppure suscitando agitazione e strepito negli animali domestici.

Non soltanto nei locali pubblici i rumori molesti possono infastidire e creare dei disagi: anche nei condomini possono crearsi situazioni spiacevoli, tanto da costringere gli amministratori e i residenti ad approvare un regolamento, comunque obbligatorio se il numero di condomini è superiore a 10.

La responsabilità del proprietario per gli schiamazzi notturni

La Sentenza 22142/2017 della Corte di Cassazione ha evidenziato che degli schiamazzi notturni e dei rumori molesti provenienti dai locali pubblici sono pienamente responsabili i proprietari, in quanto hanno l’obbligo giuridico di impedirlo.

Se per i clienti sarà infatti doveroso limitare i rumori molesti, per il proprietario sarà obbligo evitare il disturbo della quiete pubblica anche fuori dall’attività, impiegando ad esempio del personale dedicato al rispetto del diritto alla quiete per gli altri cittadini.

Il proprietario deve fare il possibile per applicare il suo controllo nel locale, altrimenti è colpevole di aver omesso le sue responsabilità e quindi indirettamente di aver permesso alla clientela di violare l’Art. 659, dove è peraltro già specificata la responsabilità del reato negli occupati in mestieri rumorosi o di intrattenimento pubblico.

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