Scadenzario fiscale completo per il mese di luglio 2017: modelli 730 e 770, imposte da pagare con eventuale maggiorazione 0,40%, IVA e Intrastat.
Come ogni anno le scadenze fiscali di luglio sono davvero numerose, alcune delle quali a forte rischio proroga (vedi modello 770).
Per aiutare i lettori a districarsi nel complesso scadenzario fiscale di luglio 2017 si elencano di seguito le principali scadenze del mese per persone fisiche, imprese e professionisti.
Luglio è il mese della doppia scadenza del modello 730/2017 il 7 ed il 24 luglio; a fine mese vi è anche la scadenza del modello 770, adempimento aspramente criticato dai professionisti in quanto duplicazione parziale della certificazione unica già inviata lo scorso mese di marzo. Sempre il 31 luglio è la data di scadenza delle certificazioni uniche per i lavoratori autonomi non interessati alla scadenza del modello 730.
Ma non solo: le scadenze fiscali di luglio 2017 comprendono anche gli adempimenti periodici ai fini Irpef, IVA, Inps e Intrastat.
Doppia scadenza modello 730/2017: 7 e 24 luglio
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 730/2017 definitivo e istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le novità soprattutto la scadenza che, per i contribuenti che presenteranno la dichiarazione con modello 730/2017 in forma autonoma tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate è stata prorogata fino al termine ultimo del 24 luglio 2017 (il 23 che è la scadenza originaria cade di domenica).
Per Caf e commercialisti intermediari, resta la scadenza ultima del 7 luglio. In alcuni casi anche per gli intermediari abilitati alla trasmissione del modello 730/2017 la scadenza potrà essere posticipata.
In particolare, sulla base di quanto contenuto nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la scadenza per l’invio del modello 730/2017 è spostata al 24 luglio per commercialisti e Caf che, al 7 luglio, avranno inviato almeno l’80% delle dichiarazioni.
Scadenza modello 770/2017 e certificazione unica lavoratori autonomi
Il mese di luglio 2017 comprende anche la scadenza per l’invio telematico del modello 770/2017.
Il modello 770/2017 (anno d’imposta 2016) unifica i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario e deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati.
Inoltre, deve essere compilato per comunicare i dati delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
La scadenza del modello 770/2017 è il prossimo 31 luglio. A questo proposito, tuttavia, ricordiamo che ormai da qualche anno la scadenza di fine luglio viene sistematicamente rinviata a settembre causa le numerose scadenze fiscali estive (il mese di luglio è anche il mese in cui si pagano le imposte sui redditi derivanti dalle dichiarazioni).
Sempre il 31 luglio, oltre al modello 770, vi è anche la scadenza delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi non interessati alla compilazione della dichiarazione precompilata.
Scadenze fiscali lunedì 17 luglio 2017: IVA e Irpef, sostituti d’imposta
Lo scadenzario fiscale del mese di luglio 2017 si caratterizza ovviamente anche per le scadenze degli adempimenti periodici Irpef, Inps e IVA.
In ordine alle scadenze fiscali IVA entro lunedì 17 luglio 2017 (il 16 cade di domenica..) occorre ricordarsi di procedere al:
- versamento IVA di competenza giugno 2017 per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 indicando il codice tributo 6006 nella sezione erario.
In ordine, invece, all’IRPEF entro lunedì 17 luglio 2017 occorre effettuare il versamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali;
- redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente . Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 06/2017.
Nello stesso modello F24 è possible pagare anche i contributi INPS dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio.
Scadenze fiscali martedì 25 luglio 2017: Intrastat mensili e trimestrali
Proseguendo verso la fine del mese occorre segnare con il rosso la data di martedì 25 luglio 2017: in questo caso le scadenze fiscali riguardano i contribuenti operatori intracomunitari con obbligo mensile INTRASTAT.
L’adempimento consiste nella presentazione elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e/o prestazioni di servizi intracomunitari:
- effettuati nel mese di giugno per i contribuenti con obbligo mensile (ovvero quelli che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE per più di 50.000 euro annui);
- effettuati nel secondo trimestre 2017 (aprile, maggio e giugno) per i contribuenti con obbligo trimestrale (ovvero quelli che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE per meno di 50.000 euro annui)
Ecco quali sono le modalità di presentazione del modello Intrastat:
- presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I.;
- presentazione all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.
Scadenza 31 luglio 2017 per il versamento delle imposte Irpef, Ires e Irap
Ricordiamo che il prossimo 31 luglio 2017 è il termine di scadenza per il versamento delle imposte Irpef, Ires ed Irap con maggiorazione dello 0,40% oppure a rate.
Versamenti Irpef in scadenza il 31 luglio 2017:
- Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Versamento Irpef primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irpef a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016;
- Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell’Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
- Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irpef a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell’Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti Ires in scadenza il 31 luglio 2017:
- Soggetti Ires: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota ordinaria dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti Irap in scadenza il 31 luglio 2017:
- IRAP: versamento primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Soggetti Ires: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
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