Anche il Fisco va in vacanza: stop a pagamenti, scadenze e lettere di compliance per agosto 2021

Rosaria Imparato

4 Agosto 2021 - 15:55

condividi

Agenzia delle Entrate e Riscossione vanno in vacanza: come funziona lo stop a scadenze fiscali, pagamenti e lettere di compliance per il mese di agosto 2021.

Anche il Fisco va in vacanza: stop a pagamenti, scadenze e lettere di compliance per agosto 2021

Agosto significa (di solito) ferie, e anche il Fisco non fa eccezione: fino alla fine del mese si fermano pagamenti, scadenze e lettere di compliance.

Tuttavia, le scadenze fiscali cambiano in base agli adempimenti, che siano per l’Agenzia delle Entrate o per la Riscossione.

Vediamo quindi come funziona la sospensione feriale di agosto per il Fisco e quando riprenderanno le varie attività connesse.

Fisco in vacanza: stop a pagamenti e trasmissione documenti per il mese di agosto 2021

In generale, la sospensione feriale per il Fisco è iniziata il 1° agosto e continuerà fino alla fine del mese.

Trasmissione dei documenti e in generale delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate e da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto fino al 4 settembre.

Fanno eccezione i documenti relativi alle richieste fatte durante attività di accesso, ispezione e verifica, così come le procedure dei rimborsi IVA e anche il pagamento degli avvisi bonari.

Riscossione in vacanza ad agosto, anche il contenzioso tributario riprende da settembre

Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ferma la propria attività durante il mese di agosto. Ricordiamo innanzitutto che il decreto Sostegni bis ha sospeso l’attività dell’AdeR fino al 31 agosto 2021.

I pagamenti dovuti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 devono essere effettuati entro il 30 settembre.

Sospese, dal 1° al 20 agosto, anche le scadenze tributarie. Per quanto riguarda il contenzioso tributario, la sospensione feriale è valida per tutti gli adempimenti processuali, quindi sono sospesi i termini:

  • di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;
  • per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;
  • di impugnazione delle sentenze;
  • per il deposito di documenti, repliche e memorie.

Se uno di questi termini è caduto prima della sospensione dell’attività, il conteggio si effettua fino al 31 luglio e ripartendo dal 1° settembre in poi, saltando quindi tutto il mese di agosto.

In ogni caso, i pagamenti con modello F24 e gli adempimenti in scadenza nel periodo 1-20 agosto possono essere effettuati entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Iscriviti a Money.it