Entro domani, 16 giugno 2026, si deve versare l’acconto Imu. I proprietari di prime case di lusso e di seconde case come dovranno effettuare il varsamento?
In scadenza domani, 16 giugno 2026, l’acconto Imu. Entro la mezzanotte di domani, quindi, i contribuenti passivi dell’imposta dovranno versare la prima rata dell’Imu che ammonta al 50% del totale versato nel 2025.
Come si paga l’Imu? A disposizione dei proprietari tre diverse modalità per versare il dovuto:
- con modello F24;
- con bollettino postale;
- online con PagoPA.
Per chi non dovesse riuscire a pagare l’acconto entro domani, poi, c’è la possibilità di pagare in ritardo con il ravvedimento operoso che consente di versare con interessi molto ridotti sull’importo dell’imposta dovuta.
Come ogni anno gli appuntamenti con l’Imu sono due:
- il 16 giugnola prima rata in acconto;
- il 16 dicembre la seconda rata a saldo.
Vediamo chi sono i soggetti chiamati alla cassa il 16 giugno e chi invece è esonerato.
Scadenza Imu 2026: acconto il 16 giugno. Chi paga?
Ricordarsi quando si paga l’Imu è piuttosto semplice, visto che il calendario dell’imposta unica municipale segue due scadenze:
- acconto o prima rata a giugno;
- saldo o seconda rata con eventuale conguaglio a dicembre.
Il 16 giugno 2026 è l’ultimo giorno per pagare l’acconto Imu senza incorrere in sanzioni (attutite dal’istituto del ravvedimento operoso)
Chi deve pagare l’acconto Imu 2026? I soggetti obbligati a pagare l’Imu sono i titolari di diritti di proprietà, di altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.
L’imposta si applica a fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e capannoni. I proprietari delle case di lusso, ovvero degli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 sono tra i soggetti obbligati al pagamento dell’Imu anche se l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Per sapere l’importo dell’Imu da versare in acconto utilizza il calcolatore Imu di Money.it
Esenzioni Imu 2026
Anche per il 2026 l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale). Sono quindi esenti:
- il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale non di lusso;
- l’esenzione si applica anche alle pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7;
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.
Sono inoltre esenti dal pagamento dell’Imu:
- immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
- immobili occupati abusivamente a patto che si sia presentata la denuncia all’Autorità giudiziaria o per i quali si sia iniziata l’azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva (serve comunicazione al Comune);
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori;
- terreni agricoli che sono ubicati in aree montane;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...); immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art. 1, commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.
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