Sanzioni omessa dichiarazione dei redditi

Redazione Fisco

05/06/2026

Dichiarazione dei redditi omessa: quali sono le sanzioni previste e cosa si rischia in concreto

Sanzioni omessa dichiarazione dei redditi

Le sanzioni sulla dichiarazione dei redditi omessa sono previste dall’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 471/1997, profondamente rivisto dal D.Lgs. n. 87/2024, il decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario.

Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024: poiché la violazione si perfeziona alla scadenza dei termini di presentazione, il nuovo regime opera già a partire dal modello Redditi 2024 (periodo d’imposta 2023) e dal modello IVA 2025.

Partiamo da una premessa obbligatoria: quando si intende omessa una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi (e Irap) si intende omessa quando viene presentata oltre 90 giorni dalla data di scadenza originaria.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione fosse presentata oltre la scadenza ma entro i 90 giorni si parla di dichiarazione tardiva: si tratta di una fattispecie ben più lieve, che resta valida e sconta una sanzione fissa regolarizzabile con il ravvedimento operoso, senza le conseguenze proprie dell’omissione. Le sanzioni che seguono riguardano quindi la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni (o mai presentata).

Per comprendere il meccanismo di applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione occorre considerare due elementi:

  • se sono dovute imposte o meno (ovvero se quanto risulta dalla dichiarazione, ancorché omessa, sia stato comunque versato);
  • se la dichiarazione, pur omessa, viene comunque presentata prima dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento.

Sanzioni omessa dichiarazione dei redditi con imposte dovute

Con la riforma cambia il punto centrale. Prima del 1° settembre 2024 le sanzioni erano previste in una forbice dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Dal 1° settembre 2024 la sanzione diventa fissa al 120% delle imposte dovute, sempre con un minimo di 250 euro.

Si tratta di una modifica favorevole al contribuente, perché elimina la parte alta della vecchia forbice (il 240%) e fissa la sanzione su un valore unico. Viene inoltre abrogato l’aumento di un terzo che in precedenza si applicava ai redditi prodotti all’estero non dichiarati.

Dichiarazione omessa ma presentata prima dei controlli: sanzione al 75%

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997 introduce un trattamento di favore per chi rimedia spontaneamente. Se la dichiarazione è presentata oltre i 90 giorni, ma entro i termini di accertamento (ex articolo 43 del DPR n. 600/1973) e comunque prima dell’inizio di qualunque attività di controllo, sull’ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento (pari al 25%) aumentata al triplo, quindi pari al 75%.

È questa, di fatto, la misura sanzionatoria di riferimento ai fini del ravvedimento operoso per la dichiarazione omessa: chi presenta la dichiarazione e versa il dovuto prima che scattino i controlli può beneficiare di una sanzione sensibilmente più bassa rispetto al 120% pieno.

Sanzioni omessa dichiarazione dei redditi senza imposte dovute

Qualora le imposte fossero state comunque versate regolarmente, nonostante la dichiarazione omessa, le sanzioni sono pari a un importo compreso tra un minimo di 250 e un massimo di 1.000 euro.

La sanzione è aumentabile fino al doppio (quindi fino a 2.000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Per l’omessa dichiarazione IVA senza imposte dovute il tetto massimo è fissato direttamente a 2.000 euro.

Cedolare secca e attività in paradisi fiscali

Restano previste fattispecie con sanzioni raddoppiate. In caso di omessa dichiarazione dei canoni di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca, la sanzione è del 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 500 euro. Allo stesso modo, per i redditi presunti da attività finanziarie detenute in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), la sanzione dal 1° settembre 2024 è pari al 240%.

Quando l’omessa dichiarazione diventa reato

Sul piano penale, l’articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta la dichiarazione quando l’imposta evasa supera i 50.000 euro con riferimento a una singola imposta. La stessa pena si applica all’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770) quando le ritenute non versate superano i 50.000 euro.

Non si considera comunque omessa, ai fini penali, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza. Inoltre il reato non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono integralmente estinti tramite ravvedimento o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di quella relativa al periodo d’imposta successivo, purché ciò avvenga prima dell’avvio di controlli o procedimenti penali.

Tabella riepilogativa: cosa cambia con la nuova legge

  • Omessa dichiarazione con imposte dovute: prima dal 120% al 240% (minimo 250 euro), ora 120% fisso (minimo 250 euro);
  • Omessa dichiarazione senza imposte dovute: da 250 a 1.000 euro (fino a 2.000 euro per i soggetti obbligati alle scritture contabili e per l’IVA);
  • Dichiarazione presentata prima dei controlli (oltre 90 giorni): sanzione al 75% delle imposte dovute;
  • Redditi esteri non dichiarati: abrogato il precedente aumento di un terzo;
  • Cedolare secca e paradisi fiscali: sanzione al 240%.