Sanzioni dal Fisco, ecco come non pagarle

Nadia Pascale

19 Settembre 2025 - 08:43

C’è un modo per evitare di pagare le sanzioni tributarie? Ecco alcuni consigli per ridurre gli importi dovuti al Fisco se la norma non è chiara.

Sanzioni dal Fisco, ecco come non pagarle

C’è un modo per non pagare le sanzioni del Fisco? Ricevere una cartella esattoriale in cui oltre all’imposta sono previste sanzioni e interessi è piuttosto spiacevole e molti cercano un modo per evitare il pagamento almeno della componente sanzionatoria. In alcuni casi è possibile farlo. Il caso tipico è quello della rottamazione delle cartelle, ma non sempre è possibile accedervi, vi è però un’altra via di fuga e si tratta dei dubbi interpretativi.

Cosa succede al contribuente che a causa di incertezza interpretativa su una norma tributaria viene applicata una sanzione? Non sempre è facile interpretare correttamente le norme fiscali, spesso si verificano casi in cui i contribuenti, ma anche i professionisti, non sanno qual è il perimetro di applicazione concreto di una norma tributaria e in questi casi può verificarsi il mancato pagamento di un tributo o il versamento in misura minore del dovuto. Spesso ci si accorge dell’errore solo quando arrivano le sanzioni, ma a questo punto cosa fare visto che non si è trattato di una furbizia ma un errore in buona fede?

Ecco come non pagare le sanzioni del Fisco.

Buona fede del contribuente per evitare le sanzioni fiscali

Il nostro ordinamento tutela sempre la buona fede e lo fa anche quando a cadere in errore è il contribuente.
L’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 472 del 1997 prevede che in caso di obiettive condizioni di incertezza su portata e ambito di applicazione di una disposizione, indeterminatezza, il soggetto che cade in errore non è perseguibile. Attenzione, questo non vuol dire che l’imposta, o maggiore imposta, non deve essere versata, ma che semplicemente non si applica la sanzione.

Per capire i precisi limiti di questa norma si deve fare riferimento alle sentenze già emanate in passato. La prima cosa da sottolineare è che la sentenza 14987 della Corte di cassazione di giugno 2009 sottolinea che non deve trattarsi di un’incertezza interpretativa soggettivamente rilevata dal contribuente, ma deve trattarsi di una incertezza interpretativa oggettivamente rilevata dal giudice. Insomma, potrebbe essere troppo comodo per il contribuente richiamare proprie difficoltà soggettive, il dubbio deve essere oggettivo e deve derivare dalla formulazione della norma stessa, non può essere ricavata soggettivamente dal contribuente.

A rendere ancora più difficile la situazione è l’onere della prova che è ricadente sul contribuente, cioè il contribuente deve dimostrare che effettivamente la norma poteva dare adito a dubbi interpretativi.

La prova è in effetti abbastanza tortuosa e può basarsi anche su precedenti giurisprudenziali, cioè può richiamare sentenze già rese in cui emerge che vi è un dubbio interpretativo sulla norma.

Il contribuente può dimostrare che mancano orientamenti consolidati su un’interpretazione diversa rispetto a quella da lui fornita.

Sanzioni tributarie: l’istanza di interpello può evitare l’applicazione

Un’altra possibile strada per evitare le sanzioni è la presentazione di un’istanza di Interpello all’Agenzia delle Entrate. Effettivamente questo è lo strumento maggiormente utilizzato quando vi sono dubbi. Presentare un interpello però non è semplice dal punto di vista tecnico, infatti, deve essere descritta la situazione in modo puntuale e non sommario: con un’esposizione sommaria sarebbe molto difficile dare conto dell’esatta estensione applicativa di una determinata norma. Devono essere richiamati elementi a suffragio della propria interpretazione normativa richiamando anche gli articoli di legge che si intendono applicare.

La risposta dell’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello è generalmente formata da una parte in cui si ripercorre la soluzione prospettata dal contribuente e dall’altro si fornisce l’interpretazione “ufficiale” che può essere o meno coincidente con quella del contribuente.

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