Partite IVA, sanatoria avvisi bonari: più tempo per inviare l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato

Rosaria Imparato

4 Dicembre 2021 - 13:10

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Proroga della scadenza per l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato delle partite IVA per usufruire della sanatoria degli avvisi bonari: le ultime novità nel provvedimento delle Entrate.

Partite IVA, sanatoria avvisi bonari: più tempo per inviare l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2021 contiene novità importanti rispetto alla sanatoria degli avvisi bonari per le partite IVA introdotta dal decreto Sostegni. In attesa del modello per gli Aiuti di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga della scadenza per l’invio dell’autodichiarazione.

La definizione agevolata consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni relative ai periodi d’imposta al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. Il provvedimento del 3 dicembre chiarisce anche quali sono i requisiti dei soggetti che non presentano la dichiarazione IVA.

Sanatoria avvisi bonari partite IVA, i requisiti per accedere alla definizione agevolata

La sanatoria, secondo l’articolo 5 del DL Sostegni, consente alle partite IVA beneficiarie di pagare l’importo dovuto senza sanzioni e riguarda gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate:

  • elaborati entro il 31 dicembre 2020 ma non inviati a causa della sospensione dell’attività della Riscossione, relativi alle dichiarazioni del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  • delle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Possono accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari i soggetti con partita IVA non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per uno o entrambi i periodi d’imposta 2019 e 2020 se in possesso dei seguenti requisiti:

  • riduzione maggiore del 30% dell’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al volume d’affare dell’anno precedente, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i due periodi;
  • con partite IVA attiva alla data del 23 marzo 2021.

Il provvedimento del 3 dicembre specifica che per garantire la massima trasparenza, in allegato sono esplicitati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.

Provvedimento AdE - 3 dicembre 2021
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021

Sanatoria avvisi bonari partite IVA, più tempo per inviare l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato

L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle istruzioni per pagare con il provvedimento del 18 ottobre 2021, e tra le indicazioni veniva specificato di dover inviare un’autodichiarazione del rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato percepiti, rispetto a quanto previsto dal Quadro Temporaneo.

La scadenza da rispettare prevista era quella del 31 dicembre 2021, o comunque entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata. Manca, però, il modello di autodichiarazione da usare.

L’Agenzia delle Entrate col provvedimento del 3 dicembre sposta la scadenza per l’invio dell’autodichiarazione entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.

I campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per determinare l’ammontare dei ricavi e compensi rilevante ai fini dell’accesso alla definizione, sono indicati nell’allegato A:

MODELLO REDDITI 2020 PERSONE FISICHE (periodo d’imposta 2019)MODELLO REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (periodo d’imposta 2020)
RS116 RS116
RE2 col. 2 RE2 col. 2
RG2 col. 2 RG2 col. 2
LM2 LM2 col. 3
da LM22 a LM27, col. 3 da LM22 a LM27, col. 3
MODELLO REDDITI 2020 SOCIETÀ DI PERSONE (periodo d’imposta 2019)MODELLO REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE (periodo d’imposta 2020)
RS116 RS116
RE2 RE2
RG2 col. 5 RG2 col. 5
MODELLO REDDITI 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (periodo d’imposta 2019)MODELLO REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI (periodo d’imposta 2020)
RS107 col. 2 RS107 col. 2
MODELLO REDDITI 2020 ENTI NON COMMERCIALI (periodo d’imposta 2019)MODELLO REDDITI 2021 ENTI NON COMMERCIALI (periodo d’imposta 2020)
RS111 RS111
RC1 RC1
RE2 RE2
RG2 col. 7 RG2 col. 7
RG4 col. 2 RG4 col. 2

In allegato, l’allegato A del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 3 dicembre 2021.

Allegato A al provvedimento dell’AdE del 3 dicembre 2021
Campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare l’ammontare dei ricavi e compensi rilevante ai fini dell’accesso alla definizione di cui all’art. 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

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