Saldo Iva 2023: per chi ci sarà la proroga a luglio 2024?

Nadia Pascale

27 Febbraio 2024 - 09:20

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Il saldo Iva 2023 deve essere versato entro il 18 marzo 2024 o può essere posticipato al mese di luglio per coloro che aderiscono al concordato preventivo?

Saldo Iva 2023: per chi ci sarà la proroga a luglio 2024?

Entro il 18 marzo 2024 deve essere versato il saldo Iva 2023, ma dal decreto legislativo 13 del 2024 sembra emergere la possibilità di un posticipo della scadenza per i contribuenti che decidono di aderire al concordato preventivo biennale.

Ecco per chi potrebbe esserci la proroga del versamento Iva a luglio 2024.

Concordato preventivo e versamento Iva, è posticipato?

L’Associazione Nazionale dei Commercialisti e Confimi Industria, con il comunicato stampa del 20 febbraio, chiedono al viceministro Maurizio Leo dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 37 del decreto sul Concordato preventivo biennale.

In particolare, l’articolo 37 specifica che i soggetti: «tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione

Ricordiamo che il concordato preventivo biennale si applica per il biennio 2024-2025.

Da qui nasce la confusione e l’Associazione chiede se effettivamente anche per il saldo 2023, che deve essere versato entro il 18 marzo 2024, si può posticipare il pagamento al 31 luglio 2024 senza maggiorazioni o per esso è valido il termine antecedentemente previsto.

Saldo Iva, deve essere pagato entro il 18 marzo 2024?

Ricordiamo che in base alle norme attualmente vigenti il saldo Iva 2023 può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro lunedì 18 marzo (scadenza del 16 marzo, sabato, prorogata a lunedì 18);
  • in unica soluzione entro i termini di versamento delle imposte sui redditi, con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo;
  • con differimento ai trenta giorni successivi al termine di pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi, applicando al totale dovuto l’ulteriore interesse di differimento dello 0,40 per cento.

I dubbi sulla possibilità di posticipare la scadenza Iva deriva anche dalla lettura combinata dell’articolo 18 con l’articolo 37 dello stesso decreto, il primo infatti prevede che l’adesione al concordato non produce alcun effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

In attesa di eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il consiglio è comunque di predisporre il pagamento. Sembra, infatti, poco probabile alla scrivente una proroga perché in questa fase non è neanche disponibile il software per la proposta di concordato preventivo biennale. Inoltre mancano ancora dei decreti attuativi. Di conseguenza, il contribuente non sa oggi se aderirà o meno al concordato preventivo, quindi sembra a dir poco strano che ci sia il posticipo di un versamento per chi aderisce al concordato. A ciò si aggiunge che il pagamento riguarda l’anno di imposta 2023, non rientrante comunque dal concordato preventivo biennale.

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