Il DdL di bilancio 2026 riproduce la recente norma inserita nell’ultimo DL Fiscale
Entro il prossimo 30 aprile 2026, sarà possibile presentare istanza di rottamazione-quinquies.
La data è stata messa nero su bianco nel DdL di bilancio 2026 ossia nella bozza bollinata approvata dal Consiglio dei Ministri e pubblicata il 22 ottobre 2025.
Chi presenta l’istanza di rottamazione dovrà tenere conto del fatto che l’adesione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti; dunque anche se magari siamo in un grado di giudizio favorevole al contribuente e questo decide comunque di rottamare il carico, il processo si estingue.
Ma quali sono i requisiti per l’estinzione? Basta pagare la prima rata della sanatoria? E se all’Agenzia delle entrate Riscossione è stata affidata solo una parte del debito?
In questo ultimo caso siamo nella casistica della c.d. riscossione frazionata.
Cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande partendo dalle peculiarità che caratterizzano la rottamazione-quinquies.
La rottamazione-quinquies
A prevedere una nuova pace fiscale è l’art23 del DdL di bilancio 2026.
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti
Presentando istanza di adesione entro il 30 aprile 2026 il contribuente si assicura la cancellazione di: sanzioni; interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); aggio della riscossione.
Dovranno invece essere versati:
- il capitale ossia l’imposta, i contributi previdenziali,
- le spese di rimborso per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella di pagamento.
In ipotesi di pagamento rateale sono dovuti gli interessi di dilazione al 4%..
Come si può pagare?
Rispetto alle precedenti sanatorie, il contribuente avrà molto più tempo per pagare.
Nello specifico, si va oltre le 18 rate concesse per la rottamazione-quater.
Infatti, Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Come detto sono dovuti gli interessi al 4%, con decorrenza 1° agosto 2026.
Rottamazione-quinquies. Effetti sui contenziosi in corso
Con la presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle, per i debito oggetto di domanda, il contribuente dichiara di rinunciare ai contenziosi in essere.
Nello specifico, nell’istanza, il debitore indica:
- l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi nell’istanza e
- assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
- dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Ma poi cosa succede?
Fino a poco tempo fa si registrava un forte contrasto tra quanto sosteneva l’Agenzia delle entrate e quanto invece ribadiva la Giurisprudenza con alcune sentenze (vedi ad esempio Corte di Cassazione ordinanza n. 24428/2024).
Il problema nasceva da norme non poco chiare che potevano essere interpretate in un senso o nell’altro:
- l’Agenzia delle entrate riteneva che per estinguere il giudizio sarebbe stato necessario pagare tutte le rate, ciò non era uno svantaggio assoluto per il contribuente in quanto, laddove decadeva dalla sanatoria poteva riprendere il contenzioso in corso;
- la Corte di Cassazione invece affermava che bastava essere in regola con le rate al momento della richiesta di estinzione del processo.
Tuttavia a risolvere la questione è intervenuto il DL 84/2025 prevedendo che:
- l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute;
- l’estinzione del giudizio è dichiarata d’ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione;
- l’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Come documentazione serve: l’istanza di rottamazione; la c.d. «comunicazione delle somme dovute» inviata dall’ADER al contribuente; la copia del bollettino relativa alla prima o unica rata.
Tale impianto normativo viene ora replicato nel DdL di bilancio 2026.
Nei fatti, con il pagamento della prima rata si estingueranno i processi tributari aventi a oggetto i debiti inseriti nella sanatoria.
C’è un però.
Infatti, l’estinzione del processo si ha solo nell’ipotesi in cui l’istanza di rottamazione riguarda l’intero importo oggetto dello stesso giudizio.
Dunque, se siamo in fase di riscossione frazionata come avviene per gli avvisi accertamenti il giudizio proseguirà per la parte di debito non oggetto di pace fiscale. Ossia non ancora affidato all’ADER per il recupero.
Ad esempio, se siamo in pendenza di giudizio di 1° grado sono affidate all’Agente della riscossione le somme dovute a titolo di imposta e di interessi, nella misura di 1/3 (art.15 D.P.R. 602/73). In tale caso il processo prosegue per la parte residua.
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