Rottamazione quater cartelle, ancora pochi giorni per pagare

Patrizia Del Pidio

11 Settembre 2024 - 09:58

Dopo lo slittamento della scadenza della quinta rata della rottamazione, restano ancora pochi giorni per versare il dovuto.

Rottamazione quater cartelle, ancora pochi giorni per pagare

Dopo l’annuncio, arrivato solo a inizio agosto, dello slittamento della scadenza della quinta rata della rottamazione quater, restano ancora pochi giorni per versare il dovuto. La proroga al pagamento che era, originariamente, in scadenza il 31 luglio, ha portato il termine ultimo al 15 settembre 2024, ma l’Agenzia delle Entrate nell’aggiornare le Faq della definizione agevolata fornisce importanti chiarimenti al riguardo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024, il decreto legislativo 108 del 5 agosto 2024 porta “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”. Il decreto, all’articolo 6, prevede che la rata non versata entro il 31 luglio 2024 non porta alla decadenza dalla rottamazione se l’integrale pagamento della stessa viene effettuato entro il 15 settembre 2024.

Questo significa che, per chi non ha ancora versato la quinta rata della rottamazione quater, ha tempo ancora qualche giorno per effettuare il pagamento. La tolleranza, però, permette di ritardare ancora il versamento.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

La novità è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione che nella giornata di ieri, 6 agosto, ha fornito gli opportuni chiarimenti al riguardo.

La quinta rata della rottamazione delle cartelle esattoriali può essere versata, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della sanatoria, entro il 15 settembre. Se si considerano, però, i 5 giorni di tolleranza che la legge concede al riguardo, la rata può essere pagata entro il 23 settembre (per i differimenti causati dai giorni festivi del 15, 21 e 22 settembre). La rata, quindi, versata entro il 23 settembre 2024 sarà considerata come valida per mantenere i benefici della rottamazione quater.

Ulteriori chiarimenti sulla quinta rata della rottamazione

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorda che per effettuare il pagamento deve essere utilizzato il modulo ricevuto con la Comunicazione delle somme dovute. Se non si avesse più il modulo a disposizione lo stesso può essere tranquillamente reperito sul portale dell’Ader accedendo alla propria Area Riservata.

Se il pagamento viene eseguito dopo il 23 settembre o con importo inferiore a quello previsto dal piano di dilazione, per il contribuente si profila la decadenza dalla rottamazione quater e tutto quello che ha già versato con le precedenti rate sarà considerato come un acconto per il debito residuo.

Niente remissione in bonis delle rate precedenti

Anche se in molti ci avevano sperato, il decreto non prevede nessuna remissione in bonis per le rate precedenti. Lo slittamento al 15 settembre, quindi, non permetterà a coloro che sono decaduti per non aver saldato in tempo una delle rate precedenti di rientrare nel piano di dilazione godendo dei benefici previsti dalla rottamazione quater.

Nelle due precedenti proroghe questa possibilità era stata prevista, ma nell’attuale slittamento si permetterà di saldare solo la quinta rata. La non riammissione dei decaduti alla rottamazione quater, forse potrebbe essere un ulteriore segno che la rottamazione quinquies è in arrivo: i decaduti dall’attuale sanatoria, infatti, potrebbero sanare la propria situazione debitoria con la prossima rottamazione.

Cosa accade se si paga dopo il 23 settembre?

Va tenuto presente che il 23 settembre rappresenta il termine ultimo per il versamento della rata originariamente in scadenza il 31 luglio: per chi dovesse saltare l’appuntamento in questione la conseguenza è la decadenza della definizione agevolata con tutto quello che comporta.

Va ricordato, infatti, che con l’adesione alla definizione agevolata il contribuente si trova nella condizione di pagare solo il debito iniziale, senza la maggiorazione di sanzioni e interessi che, una volta iscritta a ruolo, vanno ad appesantire la cartella. Con la decadenza della sanatoria, però, le somme dovute, comprensive anche della maggiorazione, saranno di nuovo esigibili. Quanto versato con le prime rate della rottamazione, poi, è considerato come acconto delle stesse.

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