Rottamazione con interessi retroattivi, quanto si paga in più?

Patrizia Del Pidio

27 Giugno 2025 - 12:17

I riammessi alla rottamazione quater devono tener conto, oltre all’importo più alto per le rate non pagate, anche degli interessi retroattivi. Vediamo quanto si paga di più.

Rottamazione con interessi retroattivi, quanto si paga in più?

Interessi retroattivi per i riammessi alla rottamazione delle cartelle. Entro il 30 giugno coloro che hanno presentato domanda di riammissione alla rottamazione quater riceveranno dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle somme dovute. Il problema principale per questi contribuenti è che, diversamente da quello che accadeva con le rate originarie della rottamazione quater, con la riammissione si troveranno a dover versare rate più alte, in parte a causa delle rate saltate, in parte per gli interessi retroattivi applicati sulle somme stesse.

In una serie di Faq l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche come avviene il calcolo degli interessi sul totale dovuto. La norma prevedeva l’applicazione del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 (soltanto la prima rata della sanatoria, infatti, era priva di interessi).

Per i decaduti gli interessi sono stati pagati, ovviamente, fino alla decadenza. Quelli delle rate non pagate, invece, devono essere sommati al nuovo piano di rateizzazione che, a sua volta, ha un tasso di interesse applicato a partire dalla seconda rata: considerando che la prima rata dei riammessi cade il 31 luglio, dal pagamento da effettuare entro il 30 novembre 2025 si applicano i nuovi interessi. Cerchiamo di capire come funziona.

Rate più alte per i riammessi alla definizione agevolata

La riammissione alla rottamazione quater, quindi, ha un costo che molti non hanno considerato. Nel calcolo della nuova rata sono da considerare due parametri fondamentali:

  • le rate scadute e non pagate (che sono almeno 3, quella di decadenza, quella in scadenza il 28 febbraio 2025 e quella in scadenza il 31 maggio 2025 se si è decaduti per la rata non versata a novembre 2024; in caso si sia decaduti prima le rate non pagate sono di più);
  • gli interessi complessivi, calcolati a decorrere dal 1° novembre 2023, pari al 2% annuo.

In questo modo viene calcolata la somma ancora dovuta per saldare il debito: se si decide di saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio non saranno applicati i nuovi interessi (ma peseranno comunque quelli retroattivi), ma se si decide di versare la somma residua a rate, occorre considerare che, dalla rata di novembre 2025 l’importo sarà gravato dagli ulteriori interessi dovuti.

La rottamazione non fa sconti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, quindi, che il nuovo piano di rateizzazione che parte dal 31 luglio 2025 dovrà essere considerato tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati fino al 30 maggio 2025 (anche di eventuali versamenti effettuati dopo la decadenza).

La maggior parte dei contribuenti ha già ricevuto la comunicazione delle somme dovute con gli importi che si dovranno versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio o in 10 rate la cui prima scadenza cade sempre il 31 luglio. Ciò che emerge con maggiore evidenza è l’importo più elevato delle nuove rate, ma come abbiamo spiegato, sul calcolo si deve tenere conto che sono stati inseriti (e spalmati sulle nuove rate) gli importi scaduti e non versati e la maggiorazione (di tutto l’importo) degli interessi a partire dal 1° novembre 2023.

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