Ritardo consegna figli minori: cosa rischia il genitore separato

Marco Montanari

31 Gennaio 2022 - 20:03

condividi

In caso di separazione la prole è gestita secondo le prescrizioni del giudice. Ma cosa rischia il genitore separato che elude tali prescrizioni eseguendo in ritardo la consegna dei figli minori?

Ritardo consegna figli minori: cosa rischia il genitore separato

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337-ter, comma 1, c.c.).

Si tratta di uno dei principi cardine dettati dalla legge in materia di separazione personale e divorzio dei coniugi quando si è in presenza di figli minori.

Da ciò si ricava che entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di mantenere rapporti continuativi e significativi con i figli minori, anche quando la loro relazione entra in crisi sfociando nella fine del matrimonio.

La legge considera l’interesse del minore sempre prevalente rispetto a quello dei singoli genitori separati.

Difatti, in caso di separazione, “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” (art. 337-ter, comma 2, c.c.).

In tale contesto, il giudice decide presso quale dei due genitori il minore deve essere collocato: in altri termini, in quale casa il minore abiterà in maniera prevalente.

Non solo: in base alle circostanze del caso, egli potrebbe decidere a quale dei genitori attribuire l’affidamento del minore, ossia l’esercizio su di lui della responsabilità genitoriale.

È per questo motivo che i genitori separati si trovano spesso ad alternarsi nella frequentazione del figlio, ripartendosi i giorni e gli orari in cui il minore viene lasciato alle cure di ognuno sulla base delle prescrizioni impartite dal giudice.

La gestione della situazione può dirsi ottimale quando i coniugi riescono a mantenere rapporti civili e collaborativi; molto frequentemente, però, si verifica il contrario.

Ad esempio, uno di essi potrebbe disinteressarsi del provvedimento adottato dal Tribunale, rifiutando la consegna del figlio all’altro coniuge oppure eseguendola con sistematico ritardo.

Ebbene, cosa rischia il genitore separato che adotta simili comportamenti?

Cerchiamo di dare una breve risposta al quesito nell’articolo che segue.

Consegna in ritardo figlio minore: è reato?

Va innanzitutto premesso che la condotta del genitore che consegni in ritardo il figlio minore potrebbe, a seconda della gravità del caso, assumere rilevanza penale potendo arrivare ad integrare il reato previsto e punito dall’art. 388, c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

In particolare, il Codice penale sanziona con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 chi elude un provvedimento del giudice che concerne l’affidamento di minori (art. 388, c.p.).

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, la quale in questo caso corrisponde al genitore che subisce la lesione del diritto di frequentare il figlio con le modalità e le tempistiche previste dal giudice civile (Cass. pen. n. 46483/2017).

La querela va necessariamente presentata entro il termine di tre mesi da quando è stato commesso il fatto o, in ogni caso, da quando se n’è avuta notizia (art. 124, c.p.).

Quando è escluso il reato

Non sempre il genitore interessato rischia di subire un procedimento penale quando ritarda nel riportare il figlio a casa dell’altro o, addirittura, quando evita del tutto di riaccompagnarlo.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione (Cass. pen. n. 1748/2018), l’art. 388, c.p. punisce soltanto quelle condotte che costituiscono consapevole elusione del provvedimento del giudice o quei comportamenti che rendono vane le legittime pretese altrui: ciò non si realizza necessariamente con ogni violazione formale delle prescrizioni imposte dal Tribunale.

Per prima cosa, deve trattarsi di un vero e proprio atto di rifiuto del genitore (e non di una semplice dimenticanza o di un ritardo dovuto a particolari contingenze del momento).

In altri termini, secondo la Corte è necessaria una chiara manifestazione della volontà di non adeguarsi al provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

La norma, infatti, sanziona il comportamento elusivo del genitore che non adempie al provvedimento, intendendosi come tale un comportamento in grado di “eludere” e cioè di frustrare o rendere vane le legittime pretese altrui.

Deve trattarsi di una condotta dolosa, ossia consapevole e volontaria, diretta a impedire il rapporto genitore-figlio a cui hanno diritto sia entrambi i genitori sia la prole stessa.

Si può dire, allora, che non viene sanzionata qualsiasi violazione del provvedimento del giudice, ma soltanto quelle violazioni gravi che, senza alcuna giustificazione, impediscono il rapporto genitoriale a discapito, soprattutto, dell’interesse dei figli.

In via generale, il semplice ritardo nella consegna del figlio, quando si tratta di un caso saltuario e giustificato da particolari esigenze del momento, non comporta necessariamente la responsabilità penale del genitore.

Si pensi al caso in cui il genitore affidatario impedisca all’altro le visite al figlio o ne ostacoli, per qualche motivo, la possibilità di incontro.

Ebbene, la Cassazione, anche per quest’ipotesi, ha precisato che “,…, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo” (Cass. pen. n. 12976/2020).

In questo senso, sempre per la Suprema Corte, può essere considerata una valida causa di esclusione della colpevolezza il fatto che il genitore non si sia adeguato al provvedimento del giudice per la volontà di esercitare“ ,…, il diritto-dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla” (Cass. pen. n. 27705/2019).

Il reato può essere escluso, dunque, in tutte quelle circostanze non previste dal giudice della separazione (o del divorzio) ma che richiedono un intervento tempestivo del genitore a tutela dell’interesse del figlio.

Così, ad esempio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta della madre che, in qualità di affidataria, aveva rifiutato nei giorni indicati dal giudice di consegnare la figlia minore all’altro genitore per consentirle di seguire un corso di catechismo (Cass. pen. n. 27613/2006).

Un caso pratico

Vediamo un altro esempio pratico in cui la giurisprudenza si è orientata nel senso di assolvere l’imputato.

Si pensi al padre che, dopo la consueta giornata di visita, eviti di riportare il figlio all’abitazione della madre preavvisando quest’ultima con un sms o un’e-mail, facendo sì che il minore si trattenga a dormire presso di lui oltre l’orario di visita prestabilito.

La faccenda si ripete più volte fino a spingere la madre del bambino a sporgere querela per il reato previsto dall’art. 388, c.p.

In questo caso il comportamento del genitore si mostra apparentemente in contrasto con le prescrizioni imposte dal giudice in materia di affidamento del minore.

Tuttavia, in un’ipotesi simile, il Tribunale ha deciso di assolvere l’imputato dopo aver sentito le sue giustificazioni.

In particolare, egli precisava che non fosse sua intenzione violare le disposizioni del giudice, in quanto capitava, a volte, che il bambino fosse molto stanco, tanto da chiedere di poter rimanere a dormire dal padre, residente fuori città.

Così poteva capitare che quest’ultimo decidesse di non riportare il minore a casa della madre, solo ed esclusivamente per evitargli un lungo viaggio in macchina e per fare in modo che potesse riposare tranquillamente.

Ebbene, in questa particolare ipotesi il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il fatto che “,…, il comportamento dell’imputato fosse sorretto dalla volontà di non dare esecuzione al provvedimento del Tribunale o di agire contro l’interesse del minore e quindi in danno dello stesso, ed al fine di contrastare la madre” (Trib. Firenze, sent. n. 1728/2014).

Per la stessa sentenza, infatti, affinché si possa parlare del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale, deve trattarsi, in primo luogo, della violazione di un provvedimento concernente l’affidamento del minore.

In questo senso, quindi, i comportamenti penalmente rilevanti possono consistere:

  • nel rifiuto di consegna del figlio al coniuge non affidatario;
  • nell’inottemperanza dell’obbligo di favorirne gli incontri con le persone stabilite dal giudice;
  • nell’inosservanza di prescrizioni concernenti i rapporti del figlio con persone diverse da quelle indicate;
  • nell’elusione degli obblighi appena elencati anche mediante comportamenti di tipo omissivo (e cioè tramite il mancato compimento di un’azione doverosa).

Tutti comportamenti, questi, che devono essere sorretti dalla volontà di non conformarsi al provvedimento del giudice e di contrastare il diritto dell’altro genitore.

Il consenso del minore ha rilevanza?

Infine, va precisato che l’eventuale consenso del minore non ha rilevanza, di per sé, sulla possibilità che il genitore sia considerato penalmente responsabile.

È quanto ha avuto modo di precisare, recentemente, la Corte di Cassazione, che così ha affermato:

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all’art. 388, comma secondo, cod. pen., il consenso dei figli minorenni alla condotta di un genitore che impedisca all’altro l’esercizio del diritto di visita non esclude la sussistenza del reato” (Cass. pen. n. 29672/2020).

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO