Ecco come si nomina un tutore legale, quali sono i suoi poteri, che cosa può fare e a cosa serve.
Il tutore legale ha una funzione molto importante nel nostro ordinamento. Si tratta di un compito piuttosto delicato, in quanto bisogna agire con correttezza e diligenza nell’esclusivo interesse di un altro soggetto. I poteri del tutore non sono però illimitati, bensì regolamentati e controllati per assicurarsi che agisca appunto nel modo più opportuno per il soggetto rappresentato. Chi è sottoposto alla tutela non può infatti agire per conto proprio, a causa di un’incapacità naturale dovuta all’età o di un problema psichico che ne limiti le facoltà.
Si tratta per questo di un istituto piuttosto temuto, ma nasce in realtà con il preciso scopo di aiutare e appunto salvaguardare i cittadini più fragili. Di fatto, sono tutori tutti i genitori di figli minorenni, per esempio, che agiscono in tutto e per tutto per conto dei figli. Il tutore legale ha compiti più limitati rispetto a quelli genitoriali, in quanto non deve prendersi cura direttamente del soggetto rappresentato ma ha una funzione più che altro amministrativa. Ciononostante, si tratta di un impegno piuttosto esteso, che presuppone comunque un certo controllo delle condizioni del cittadino. Vediamo meglio come funziona questo istituto, quando viene nominato un tutore, a cosa serve e che cosa fa.
Quando e come si nomina un tutore
Il tutore può essere nominato dal giudice in favore di una persona incapace soltanto in due situazioni:
- Per il minore;
- per l’interdetto.
Di norma, i genitori sono automaticamente i tutori dei figli fino al compimento del 18° anno di età. Al mancare di entrambi i genitori (per morte o decadenza della potestà genitoriale) si procede quindi alla nomina di un tutore, affinché vengano curati gli interessi del minore. Questo accade soltanto quando non ci sono esercenti della potestà genitoriale, non è necessario invece nominare un tutore quando c’è un solo genitore (biologico o adottivo che sia). In caso di più minori fratelli e sorelle, viene nominato un solo tutore (eventualmente affiancato da un curatore).
La seconda ipotesi in cui viene nominato il tutore è in seguito alla sentenza di interdizione, la quale accerta la completa incapacità di agire di un soggetto maggiorenne o minorenne emancipato. Il tutore dell’interdetto ha funzioni analoghe al tutore del minore e svolge il ruolo di rappresentante legale.
L’interdizione è l’unica circostanza che dà luogo alla nomina di un tutore per un soggetto maggiorenne. Le figure del curatore (in caso di inabilitazione) e dell’amministratore di sostegno sono completamente differenti e hanno poteri decisamente ridotti. Sia l’uno che l’altro, infatti, non possono rappresentare il soggetto e decidere in sua vece. Oltretutto, le funzioni del tutore sono molto più ampie rispetto ai soli atti di natura economica e riguardano tutte le necessità della persona rappresentata.
Perché si nomina un tutore (a cosa serve)
La nomina del tutore avviene per minore età o interdizione, al fine di tutelare i soggetti più deboli che non hanno la capacità di discernimento adatta per poter prendere da soli le decisioni più importanti della loro vita. Il tutore legale si nomina quando un soggetto non è in grado di compiere in autonomia decisioni opportune per tutelare i propri interessi. Ciò può avvenire appunto per minore età, in mancanza dei genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale, oppure per interdizione (che può riguardare sia maggiorenni che minori emancipati).
L’interdizione legale è proprio un provvedimento che sancisce la mancanza di capacità d’agire del soggetto, stabilito dal giudice nell’interesse dell’interdetto stesso. Ciò avviene quando il cittadino versa in uno stato di infermità mentale permanente con capacità psichiche, intellettive o volitive alterate irreparabilmente. Il tutore serve quindi a rappresentare minori e interdetti, compiendo in loro vece tutti gli atti giuridici valutando la migliore opportunità per gli stessi.
Poteri e doveri del tutore
In generale, il tutore rappresenta il soggetto in tutti gli atti civili e ne cura gli interessi patrimoniali. Compie in autonomia tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve ottenere l’autorizzazione giudiziale per gli atti di straordinaria amministrazione.
Il tutore legale ha i seguenti compiti:
- Prendersi cura del soggetto in tutela;
- compiere gli atti in vece del tutelato e amministrare i suoi beni;
- mantenere informato il giudice sull’andamento della tutela.
Oltretutto, per alcuni atti il tutore non può decidere in modo discrezionale ma deve ottenere specifiche autorizzazioni, così da preservare il più possibile i diritti del tutelato. In particolare, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per atti come:
- Compravendite immobiliari;
- accettazione e rinuncia dell’eredità;
- investimenti;
- riscossioni di capitali;
- stipula di contratti.
Serve, invece, l’autorizzazione del tribunale (sempre con il parere del giudice tutelare) per:
- Vendere beni;
- costituire pegni e ipoteche;
- stipulare divisioni, compromessi e transazioni.
Infine, in presenza di possibili conflitti d’interessi il giudice tutelare provvede anche alla nomina di un curatore speciale, che affianchi il tutore quando necessario.
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Chi può fare il tutore (e chi no)
La nomina del tutore avviene da parte del giudice, dando priorità ai familiari più vicini al tutelato (purché siano maggiorenni, capaci e irreprensibili). Il minore che ha compiuto 12 anni o che mostra capacità di discernimento può essere ascoltato dal giudice nelle sue preferenze. Anche la volontà dell’interdetto è ascoltata dal giudice e rispettata nei limiti dei suoi interessi.
Per i minorenni, tuttavia, si hanno diversi modi di assegnazione del tutore:
- Il testamento del genitore;
- la scrittura privata dell’esercente la potestà genitoriale (prima della decadenza) o dal genitore prima della morte.
Il tutore deve comunque prestare un giuramento in tribunale dinanzi al giudice tutelare, promettendo di svolgere il suo ruolo nel rispetto del tutelato e delle sue necessità. Il tutore può infatti essere revocato per negligenza, abuso dei poteri, inettitudine o insolvenza.
Sono esonerati dall’incarico di tutore i soggetti per cui l’impegno risulterebbe impossibile o troppo gravoso (come militari in servizio, arcivescovi, genitori con almeno 3 figli, over 65) e dispensati i soggetti non in grado di esercitare efficacemente la tutela (ad esempio per malattia o anzianità).
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