Diritti dei minori: la guida per chi diventa genitore

Marco Montanari

28 Novembre 2021 - 16:26

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Guida ai diritti dei minori: i principali doveri del genitore, l’esercizio della responsabilità genitoriale e l’ipotesi della decadenza. Cosa prevede la legge al riguardo?

Diritti dei minori: la guida per chi diventa genitore

Si parla di diritti dei minori tutte le volte in cui abbiamo a che fare con la tutela giuridica delle persone minorenni; e se ne parla, in particolare, in riferimento all’ambito familiare e ai rapporti con i genitori.

È risaputo che il mestiere del genitore è, senza dubbio, tra i più difficili: comporta non soltanto grandi sacrifici ma anche importanti responsabilità.

Nelle situazioni più complesse, può capitare di doversi confrontare con la fitta normativa dettata in materia, potendo addirittura sorgere la necessità di rapportarsi con giudici e avvocati.

Non sempre è facile, infatti, individuare quali sono, per l’ordinamento italiano, i doveri del genitore nei confronti della prole e, di conseguenza, i diritti che spettano ai figli minori.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza con questa breve guida ai diritti dei minori.

La tutela del minore nella Costituzione

È innanzitutto la nostra Carta costituzionale a prestare particolare attenzione alla figura del minore e alla tutela del suo sviluppo psico-fisico.

In primo luogo, ai minori si applicano quegli articoli che, in via generale, riconoscono l’importanza dei diritti inviolabili dell’uomo e l’uguaglianza tra i cittadini (artt. 2 e 3, Cost.).

Sempre in via generale, è estesa al minore la garanzia del diritto alla salute prevista dall’art. 32, Cost., mentre l’articolo 33, nel prevedere l’istituzione di scuole pubbliche e l’equiparazione degli alunni delle scuole paritarie a quelli delle scuole statali, garantisce l’insegnamento pubblico e la libertà di insegnamento privato.

Il successivo articolo 34 garantisce ai minori di ogni condizione sociale la possibilità di ricevere un’istruzione adeguata, stabilendo che:

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvi­denze, che devono essere attribuite per concorso”.

Con particolare riguardo agli obblighi nei confronti del minore, l’articolo 30 impone ai genitori “il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, mentre l’articolo 31, nell’agevolare la formazione della famiglia, tutela in modo particolare “la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Infine, l’art. 37, Cost. protegge il minore che presta lavoro, stabilendo che: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.

Vediamo ora, in concreto, quali doveri e responsabilità comportano per i genitori queste garanzie costituzionali.

La responsabilità genitoriale

È importante sapere che a ogni genitore spetta la cosiddetta «responsabilità genitoriale» ovvero quel complesso di responsabilità nei confronti dei figli che implica il diritto-dovere alla loro istruzione, formazione, educazione e mantenimento finché non abbiano raggiunto la maggiore età (o l’emancipazione) e l’indipendenza economica.

Il minore, infatti, fino al raggiungimento della maggiore età, è considerato privo della capacità di agire; il che implica la necessità di un rappresentante legale, ossia un soggetto che possa sostituirlo nel compimento di validi atti giuridici.

I genitori, appunto, ricoprono tale importante ruolo attraverso l’esercizio della responsabilità genitoriale.

La responsabilità genitoriale ha recentemente sostituito la vecchia «potestà genitoriale», prevista fino all’intervento del D. Lgs. n. 154/2013 che ha modificato gli articoli del Codice civile dedicati alla famiglia e al minore (artt. 315 e ss., c.c.).

Il suo esercizio comprende i diritti-doveri di custodire, allevare, educare, istruire, amministrare, rappresentare e usufruire dei beni del minore; il tutto, nell’ottica di salvaguardare il suo primario interesse.

Essa spetta normalmente a entrambi i genitori (art. 316, c.c.) che devono esercitarla di comune accordo. Gli stessi genitori, sempre di comune accordo, devono stabilire la residenza abituale del minore.

Nel caso in cui sorgano contrasti in merito a scelte di particolare importanza per i figli, è possibile ricorrere al giudice chiedendo che sia quest’ultimo a decidere.

Si pensi al caso di genitori non conviventi e alla possibilità che uno di essi decida di trasferirsi in una residenza lontana portando con sé il minore: in caso di disaccordo, l’altro genitore potrà chiedere al giudice di intervenire per risolvere il contrasto.

È importante precisare che i provvedimenti adottati in casi simili mirano sempre a salvaguardare l’interesse del minore.

Il Codice civile prevede, poi, specifici diritti che devono sempre essere garantiti al figlio minore (art. 315 bis, c.c.):

  • il diritto di essere mantenuto;
  • il diritto di essere educato;
  • il diritto di essere istruito;
  • il diritto di essere assistito moralmente;
  • il diritto al rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Al minore deve essere poi assicurato il diritto di crescere in famiglia e di avere significativi rapporti con i parenti: deve essergli sempre assicurata la possibilità di conoscere e frequentare, ad esempio, nonni, zii e cugini.

L’impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale

Abbiamo visto che la responsabilità genitoriale spetta «normalmente» a entrambi i genitori.

Può tuttavia accadere che uno di essi sia materialmente impossibilitato a esercitarla, come nel caso di una grave malattia che lo renda infermo di mente.

In questo caso, la legge stabilisce che la responsabilità venga attribuita in modo esclusivo all’altro genitore (art. 317, c.c.).

La responsabilità genitoriale in caso di separazione o divorzio

Ma cosa accade alla responsabilità genitoriale in caso di separazione o divorzio dei genitori coniugati?

È molto semplice: l’art. 317, c.c. stabilisce, al riguardo, che “La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio”.

Questa verrà infatti regolata da diverse norme, appositamente previste per tale evenienza dal Codice civile (artt. 337 bis e ss., c.c.).

Esistono però delle situazioni limite in cui è possibile, per uno o entrambi i genitori, perdere la responsabilità genitoriale sul figlio minore: vediamo quando.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale

Si è visto più volte come la legge tuteli, in modo assolutamente prioritario, l’interesse e la salvaguardia dell’equilibrio psico-fisico del minore.

In alcuni casi limite, la stessa legge consente al giudice di intervenire al fine di proteggere il minore anche dai suoi stessi genitori.

È quanto previsto dall’art. 330, c.c., il quale prevede che:

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore
”.

Quindi, in presenza di determinate condizioni (violazione o noncuranza dei propri doveri verso il figlio, abuso di potere ai danni di quest’ultimo) il genitore può perdere la responsabilità genitoriale, così come rischia di essere allontanato dall’abitazione del minore nel caso in cui si sia reso colpevole di gravi abusi o maltrattamenti.

Si pensi, ad esempio, al genitore che usa abitualmente violenza nei confronti del figlio o nei confronti del proprio partner, così turbando la serenità dell’ambiente familiare a discapito del minore, oppure al genitore tossicodipendente che rifiuta di sottoporsi a terapie di recupero manifestando totale disinteresse nei confronti del figlio.

Attraverso questo strumento, dunque, la legge mira a tutelare il minore anche all’interno della propria famiglia.

È sempre possibile, inoltre, essere riammessi (o, meglio, "reintegrati") nella responsabilità genitoriale nel caso in cui siano venute meno le ragioni che hanno costretto il giudice a dichiarare la decadenza e non ci sia più alcun pericolo per il minore (art. 332, c.c.).

Infine, le condotte appena viste possono assumere rilevanza penale, ad esempio, nell’ipotesi prevista dall’art. 570 c.p., in base al quale il genitore che viene meno agli obblighi di assistenza familiare nei confronti del minore può incorrere in una responsabilità penale.

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