Separazione giudiziale, come funziona? Requisiti, procedura e costi

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23/05/2017

Separazione giudiziale: quando si può fare ricorso? Di seguito il modulo da scaricare e tutte le informazioni su cos’è e su come funziona la separazione giudiziale.

Separazione giudiziale, come funziona? Requisiti, procedura e costi

La separazione giudiziale è il procedimento civile contenzioso attraverso il quale uno o entrambi i coniugi si rivolgono al Tribunale per ottenere la pronuncia della separazione personale, quando non riescono a trovare un accordo sulle condizioni o quando uno di essi intende far valere pretese che l’altro contesta. Non serve dimostrare una colpa: è sufficiente che si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio all’educazione della prole, come stabilito dall’articolo 151 del Codice Civile.

In questa guida trovi tutto quello che c’è da sapere sulla separazione giudiziale: cos’è, come funziona il procedimento (aggiornato alla riforma Cartabia del 2023), quali sono i presupposti, gli effetti, i tempi, le regole su figli, addebito e casa coniugale, quanto costa e chi paga le spese legali.

Separazione giudiziale, consensuale e di fatto: le differenze

La separazione è l’atto con cui i coniugi sospendono alcuni effetti del vincolo matrimoniale in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Non mette fine al rapporto matrimoniale, ma incide su diritti e doveri specifici: con la separazione cessa, ad esempio, l’obbligo di coabitazione, mentre restano in piedi l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge più debole e tutti gli obblighi verso i figli.

Il nostro ordinamento prevede tre tipi di separazione.

  • Separazione consensuale: i coniugi sono d’accordo sulle condizioni e le presentano congiuntamente al Tribunale, oppure, nei casi consentiti dalla legge, ricorrono alla negoziazione assistita o all’ufficiale di stato civile.
  • Separazione giudiziale: uno o entrambi i coniugi si rivolgono al Tribunale perché non c’è accordo sulle condizioni della separazione.
  • Separazione di fatto: interruzione della vita coniugale basata su un accordo informale, senza conseguenze giuridiche automatiche.

La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché presuppone il disaccordo tra i coniugi e si svolge necessariamente davanti all’autorità giudiziaria. Quella consensuale, invece, oltre che con domanda congiunta al Tribunale, può essere definita - nei casi previsti dalla legge - anche mediante negoziazione assistita o davanti all’ufficiale di stato civile.

Cos’è la separazione giudiziale?

La separazione giudiziale è un procedimento attraverso il quale uno solo dei coniugi, o ciascuno di essi mediante proprio ricorso autonomo, chiede al Tribunale competente di emettere una sentenza di separazione che regoli i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e quelli riguardanti i figli.

Si ricorre alla separazione giudiziale tipicamente in tre scenari:

  • non c’è un dialogo sufficiente per firmare un accordo sulle condizioni della separazione;
  • esistono urgenze che richiedono provvedimenti immediati (ad esempio sull’assegnazione della casa coniugale o sull’affidamento dei figli);
  • uno dei coniugi intende chiedere l’addebito, cioè l’accertamento che la crisi sia stata causata dalla violazione dei doveri matrimoniali da parte dell’altro.

È bene sapere che la separazione giudiziale può, in qualsiasi momento del procedimento, trasformarsi in consensuale qualora le parti raggiungano un accordo nel corso del giudizio.

Quando si può chiedere la separazione giudiziale: i presupposti

Il testo originale del Codice Civile ammetteva la separazione solo in presenza di una colpa attribuibile a uno dei coniugi. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha ampliato sensibilmente i presupposti: oggi la separazione è consentita in presenza di «fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole» (articolo 151, comma I, Codice Civile).

I presupposti sono quindi due: l’intollerabilità della convivenza e il pregiudizio all’educazione della prole.

Intollerabilità della convivenza

L’intollerabilità della convivenza si verifica quando l’unione tra i coniugi viene meno. Può derivare dalla mera disaffezione e dal distacco spirituale anche di una sola delle parti: non è necessaria la percezione della crisi da entrambi i coniugi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7148 del 1992, ha stabilito che è sufficiente che uno dei due si trovi nella «condizione di disaffezione e di distacco spirituale».

Qualora vengano violati specifici obblighi coniugali, l’intollerabilità può derivare da:

  • infedeltà;
  • violazione del dovere di assistenza morale e materiale;
  • violazione del dovere di collaborazione per soddisfare gli interessi della famiglia;
  • venir meno della coabitazione.

La giurisprudenza valuta questi comportamenti nel loro complesso e nell’ambito delle dinamiche familiari, non come episodi isolati.

Pregiudizio all’educazione della prole

Il pregiudizio arrecato alla prole riguarda la compromissione della salute fisica o psichica dei figli derivante dal comportamento di uno dei coniugi. Può conseguire alla violazione del dovere di mantenimento o di assistenza, a comportamenti violenti o minacciosi, o a qualunque condotta che pregiudichi concretamente l’educazione e la crescita dei figli.

Come funziona il procedimento di separazione giudiziale

La separazione giudiziale si apre con un ricorso depositato presso il Tribunale competente. Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 – data di entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia – la separazione giudiziale non è più regolata dagli articoli 706 e seguenti c.p.c., ma dal rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato dagli articoli 473-bis.47 e seguenti c.p.c..

La competenza territoriale segue queste regole:

  • se vi sono figli minori, è competente il Tribunale del luogo della loro residenza abituale;
  • in assenza di figli minori, è competente il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto.

Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti che hanno determinato la crisi coniugale e le richieste in merito a figli, casa familiare, mantenimento e altri aspetti patrimoniali. Dopo il deposito, il presidente designa il relatore entro tre giorni e fissa l’udienza di prima comparizione, che deve svolgersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Tra la notifica al convenuto e l’udienza devono intercorrere almeno sessanta giorni liberi.

La prima udienza e i provvedimenti provvisori

All’udienza le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, assistite dai rispettivi difensori. Le conseguenze della mancata comparizione sono:

  • la domanda di separazione non ha effetto: se a mancare è la parte ricorrente;
  • viene fissata una nuova udienza: se a mancare è la parte convenuta.

Il giudice ascolta le parti - prima separatamente, poi congiuntamente - e tenta la conciliazione; può anche formulare una proposta conciliativa. Se la conciliazione non riesce, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti: assegnazione della casa coniugale, disciplina provvisoria dei figli, contributo al mantenimento. Questi provvedimenti sono immediatamente efficaci e regolano la vita concreta delle parti per tutta la durata del processo. La causa prosegue poi con la fase istruttoria: scambio di memorie, produzione documentale, eventuali prove testimoniali e consulenze tecniche d’ufficio.

Gli effetti della separazione giudiziale

Gli effetti della separazione sono gli stessi sia che si tratti di quella consensuale che giudiziale. Con la separazione cessa l’obbligo di coabitazione. L’obbligo di fedeltà non scompare formalmente, ma cessa di avere rilevanza pratica per i comportamenti successivi alla separazione; continua invece a rilevare per i comportamenti anteriori, soprattutto ai fini dell’eventuale addebito. L’obbligo di assistenza materiale non viene meno automaticamente, ma trova possibile espressione nell’assegno di mantenimento previsto dall’articolo 156 del Codice Civile.

Per i figli, sia in caso di separazione che di divorzio, i doveri dei coniugi non cambiano: i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti.

Lo scioglimento della comunione legale

Ai sensi dell’articolo 191 del Codice Civile, la comunione legale dei beni si scioglie nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separatamente e adotta i provvedimenti temporanei. I beni che ne facevano parte entrano nella comunione ordinaria: ciascun coniuge diventa titolare di una quota pari a un mezzo. Da quel momento, i beni acquistati da ciascun coniuge non entrano più nella comunione. I coniugi possono comunque prendere accordi sulla divisione dei beni comuni in sede di separazione giudiziale.

I diritti successori del coniuge separato

I diritti di successione rimangono invariati a meno che alla separazione non segua una sentenza di addebito o di divorzio. Ai sensi dell’articolo 548, comma I, del Codice Civile, al coniuge separato senza addebito spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Se invece è stato pronunciato l’addebito a carico di un coniuge, questi ha diritto soltanto a un assegno vitalizio, e solo se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548, comma II, c.c.).

In caso di decesso di uno dei coniugi nel periodo di separazione, il superstite ha comunque diritto alla pensione di reversibilità, al TFR e all’indennità di mancato preavviso.

Con la sentenza di separazione giudiziale il giudice può inoltre vietare l’uso del cognome del marito alla moglie, qualora da tale comportamento ne derivi un pregiudizio per il marito stesso.

Separazione giudiziale con figli minorenni: affidamento, mantenimento e ascolto

Quando vi sono figli minorenni, la separazione giudiziale assume un rilievo ancora più delicato. Il giudice deve adottare decisioni orientate esclusivamente all’interesse del minore. L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Affidamento e collocamento

La regola generale è l’affidamento condiviso, che comporta l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, scelta della residenza abituale) devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. L’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione, disposta solo quando la gestione condivisa risulti pregiudizievole per il figlio.

Il Tribunale stabilisce il collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori e disciplina con precisione i tempi e le modalità di frequentazione con l’altro. Il calendario non può essere generico: deve indicare giorni, festività, vacanze e modalità di consegna. Una disciplina vaga è spesso all’origine di nuovi conflitti tra i genitori.

Mantenimento e spese straordinarie

Il giudice determina un assegno di mantenimento periodico a carico del genitore non collocatario, valutando redditi, patrimonio, tempo trascorso dal minore presso ciascun genitore e tenore di vita goduto durante la convivenza. Alle spese ordinarie si affiancano le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive), normalmente ripartite in percentuale tra i genitori.

L’inadempimento agli obblighi di mantenimento può comportare conseguenze gravi: esecuzione forzata, pignoramento, fino a profili di responsabilità penale nei casi più gravi. Le condizioni relative ai figli non sono immutabili: se intervengono cambiamenti rilevanti (perdita del lavoro, trasferimento, nuove esigenze educative) è sempre possibile chiedere una revisione dei provvedimenti.

L’ascolto del minore

Ai sensi dell’articolo 473-bis c.p.c., il giudice può ascoltare il figlio minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19327 del 2015, richiamando le Convenzioni di New York e Strasburgo, ha ribadito l’obbligo dell’ascolto in tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti riguardanti il fanciullo, salvo che l’audizione sia manifestamente superflua o si ponga in contrasto con il suo interesse. In quest’ultimo caso il giudice deve motivare la scelta con provvedimento apposito.

L’addebito della separazione giudiziale: cos’è e quando si richiede

L’addebito è l’accertamento da parte del giudice che la crisi coniugale è stata causata dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi (articoli 143 e 147 del Codice Civile). Può essere richiesto fin dall’inizio, con il ricorso introduttivo, oppure nelle memorie previste dal rito. Tra i comportamenti che possono dare luogo alla richiesta: infedeltà, abbandono del tetto coniugale, mancanza di assistenza morale o materiale, violazione del dovere di collaborazione e di coabitazione.

Non basta dimostrare un comportamento scorretto: è necessario provare il nesso causale tra quella condotta e l’intollerabilità della convivenza. Le violazioni devono essere la causa della rottura, non la conseguenza di una relazione già compromessa. Le violazioni successive alla domanda di separazione non hanno rilievo ai fini dell’addebito.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 febbraio 2020, ha chiarito che fotografie che mostrano il marito in atteggiamento di intimità con un’altra donna, tali da far presumere secondo la comune esperienza l’esistenza di una relazione extraconiugale, sono sufficienti a pronunciare l’addebito per infedeltà.

Le conseguenze dell’addebito

Le conseguenze sono principalmente economiche e successorie. Il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento, conservando solo il diritto agli alimenti qualora ricorrano i presupposti dello stato di bisogno (incapacità di provvedere al proprio sostentamento e capacità economica dell’altro coniuge). Sul piano successorio, il coniuge separato con addebito ha diritto soltanto a un assegno vitalizio, e soltanto se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548, comma II, c.c.).

Prima di intraprendere questa strada è essenziale valutare la solidità delle prove disponibili: una causa costruita su accuse non documentate può trasformarsi in un contenzioso lungo e costoso, con esito opposto a quello sperato.

Casa coniugale e assegno di mantenimento per il coniuge: ecco cosa dice la legge

La decisione sull’assegnazione della casa coniugale è spesso uno dei punti più conflittuali del procedimento. Quando vi sono figli minorenni o non economicamente autosufficienti, l’assegnazione è orientata prioritariamente all’interesse dei figli, così da garantire continuità nell’ambiente domestico. L’assegnazione può riguardare anche un immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, senza modificarne il titolo di proprietà: incide solo sul diritto di godimento.

In assenza di figli è generalmente molto difficile che la casa venga assegnata al coniuge non proprietario. Può avvenire solo su esplicita richiesta e se l’assegnazione serve a equilibrare i rapporti economici tra i coniugi nel complessivo assetto della separazione. Il giudice tiene conto del titolo di proprietà sull’immobile e opera un bilanciamento proporzionato tra le posizioni economiche delle parti.

Fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale con il divorzio, il coniuge economicamente debole ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, previsto dall’articolo 156 del Codice Civile, a condizione che la separazione non gli sia addebitabile e che non disponga di adeguati redditi propri. Di fatto, il coniuge economicamente debole ha diritto a ricevere un contributo proporzionato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il parametro di riferimento nella separazione resta il tenore di vita matrimoniale e la disparità reddituale tra le parti – criterio diverso da quello che governa l’assegno divorzile, il quale risponde a presupposti e funzioni differenti.

Costi della separazione giudiziale e chi li sostiene

I costi della separazione giudiziale variano sensibilmente in base alla complessità della controversia. Le principali voci di spesa sono:

  • compenso dell’avvocato: può variare dai 1.800 euro a oltre 4.000 euro, oltre gli accessori. Il compenso è influenzato dal numero di udienze, dall’attività istruttoria, dalla presenza di domanda di addebito, dalla mole documentale e dall’eventuale proposizione di reclami o impugnazioni;
  • contributo unificato e spese vive di cancelleria;
  • eventuali consulenze tecniche d’ufficio (CTU), richieste ad esempio per valutazioni patrimoniali o psicologiche;
  • eventuali investigazioni difensive o perizie di parte.

Nei procedimenti con elementi internazionali si aggiungono i costi per la produzione e la traduzione di atti stranieri. Va considerato anche il costo indiretto del conflitto: una causa protratta per anni comporta tensioni che incidono sulla vita quotidiana e, dove vi sono figli, sul loro equilibrio psicologico.

Chi paga le spese legali

Come nella gran parte dei procedimenti civili contenziosi, le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza: chi perde paga. Se un coniuge chiede l’addebito e lo ottiene, le spese sono a carico del coniuge a cui l’addebito è stato addebitato; se la richiesta non è accolta, è il richiedente a dover rimborsare le spese all’altro.

Nei procedimenti familiari, tuttavia, il Tribunale può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, soprattutto quando il conflitto riguarda aspetti oggettivamente controversi e non vi è una netta «parte vincente». In questo caso ciascun coniuge sostiene il costo del proprio avvocato.

Va distinto il momento dell’anticipazione da quello della rifusione: ogni parte anticipa i costi al proprio legale durante il processo; solo con la sentenza finale si stabilisce se e in che misura l’altra parte dovrà rimborsare tali somme.

Documenti necessari per avviare la separazione giudiziale

Per avviare il procedimento è necessario fornire all’avvocato una documentazione completa e aggiornata. Con la riforma del processo familiare è stato rafforzato l’obbligo di fornire una rappresentazione chiara e trasparente della situazione economica sin dall’inizio del giudizio: omettere informazioni o fornire dati incompleti può compromettere la posizione processuale e determinare valutazioni negative da parte del giudice.

I documenti normalmente necessari sono:

  • copia integrale dell’atto di matrimonio;
  • stato di famiglia dei due coniugi;
  • certificato di residenza;
  • copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
  • buste paga, CU o documentazione relativa ad attività autonome;
  • estratti conto bancari e documentazione patrimoniale (immobili, investimenti, partecipazioni societarie, veicoli);
  • eventuali contratti di mutuo o finanziamento.

Una ricostruzione precisa dei redditi e del patrimonio è essenziale non solo per il mantenimento dei figli o del coniuge, ma anche per evitare contestazioni successive e richieste di integrazione istruttoria che allungano i tempi dell’intero procedimento.

Tempi della separazione giudiziale: quanto dura il processo?

I tempi del procedimento di separazione giudiziale sono sensibilmente più lunghi rispetto a quelli della separazione consensuale, che può concludersi anche in un mese. Per la separazione giudiziale è difficile che siano inferiori ai due anni; in alcuni casi possono arrivare anche a quattro anni.

È utile distinguere due «orologi» diversi: il tempo per ottenere i provvedimenti provvisori (assegnazione della casa, disciplina temporanea dei figli, contributo al mantenimento) e il tempo per arrivare alla sentenza definitiva. Il primo incide più concretamente sulla vita quotidiana: già con la prima udienza, dopo qualche mese dal deposito del ricorso, i coniugi ottengono gran parte degli effetti pratici della separazione.

I tempi sono influenzati da molte variabili: il carico del Tribunale competente, il numero di udienze, l’istruttoria richiesta, l’eventuale CTU, la conflittualità sulle condizioni economiche, la presenza di domanda di addebito, eventuali appelli o ricorsi per Cassazione. La riforma Cartabia ha introdotto un rito unificato che punta a rendere più ordinata la gestione dei fascicoli, ma nella pratica i tempi restano legati all’organizzazione del singolo ufficio giudiziario. Laddove i coniugi trovino un accordo nel corso del giudizio, il procedimento può concludersi in poche settimane.

Dalla separazione giudiziale al divorzio: quanto tempo deve passare?

Trascorso un anno dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Tribunale nella causa di separazione giudiziale è possibile presentare domanda di divorzio. Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione delle parti, non dalla sentenza finale. Il riferimento normativo è l’articolo 3, numero 2, lettera b), della Legge n. 898 del 1970 sul divorzio.

In caso di separazione consensuale, il termine si riduce a sei mesi.

È peraltro possibile, in caso di contemporanea pendenza dei processi di separazione e divorzio, che il giudice disponga la riunione dei due procedimenti. In questo senso si è espresso il Tribunale di Milano con ordinanza del 26 febbraio 2016, affermando che il giudice investito di entrambe le cause può valutare l’opportunità della riunione ai sensi dell’articolo 274, comma I, c.p.c., trattandosi di cause connesse.

La riconciliazione dopo la separazione giudiziale

Lo stato di separazione giudiziale cessa, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice, per volontà anche tacita dei coniugi che riprendono a convivere. La legge non prescrive particolari formalità: i coniugi possono riconciliarsi «di fatto», attraverso comportamenti incompatibili con lo stato di separazione, come il ritorno alla coabitazione e alla vita comune.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19497 del 2005, ha tuttavia chiarito che il solo ripristino della convivenza non è sufficiente: è necessaria la «completa ripresa dei rapporti caratteristici della vita coniugale», non semplicemente rapporti pacifici o una frequentazione sporadica.

Un aspetto decisivo da tenere presente: se la riconciliazione avviene dopo la separazione e i coniugi intendono successivamente divorziare, non sarà possibile farlo direttamente. Il procedimento di separazione dovrà ricominciare da capo. Se invece la riconciliazione avviene a domanda già proposta ma prima della pronuncia, l’articolo 154 del Codice Civile stabilisce che essa comporta l’abbandono della domanda di separazione già proposta.

Si possono modificare le condizioni di separazione?

I provvedimenti adottati dal giudice nella separazione giudiziale non hanno carattere definitivo e possono sempre essere modificati su richiesta delle parti. Come prevede il Codice di Procedura Civile, le parti possono sempre chiedere, nelle forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

La modifica può riguardare l’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e altri aspetti patrimoniali. La richiesta si attiva con ricorso e può riguardare sia il procedimento di separazione giudiziale sia quello consensuale. Il giudice dispone le modifiche con decreto motivato avente natura decisoria, che può essere impugnato. In ogni caso è necessaria l’assistenza di un avvocato.

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