Rischio smantellamento per chi ha montato male il condizionatore

Ilena D’Errico

5 Aprile 2024 - 18:30

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Prima di installare un condizionatore bisogna seguire le regole previste, altrimenti si rischiano multe e perfino lo smantellamento del dispositivo montato male.

Rischio smantellamento per chi ha montato male il condizionatore

Il diritto di proprietà riconosce al titolare molti poteri, che trovano limite soltanto nella legge e in particolare nei pari diritti altrui. Anche la semplice possibilità di installare un condizionatore per rinfrescare la propria abitazione può quindi scontrarsi con le leggi e i regolamenti in materia, con il rischio di subire multe e persino lo smantellamento del condizionatore montato male.

Per evitare queste conseguenze bisogna stabilire il posizionamento del condizionatore in modo adeguato, verificando la normativa competente in materia:

  • il Codice civile;
  • i regolamenti comunali;
  • il regolamento condominiale;
  • la normativa Uni sugli impianti idraulici (n. 10339:1995).

Nel dettaglio, è fondamentale assicurarsi che il condizionatore non pregiudichi il decoro architettonico dell’edificio, la sicurezza dello stabile e il benessere dei vicini. È richiesta particolare attenzione agli apparecchi con unità esterna, considerando che quest’ultima risulta più invadente per dimensioni, visibilità e emissioni rumorose, ma è importante ricordare che valgono le stesse regole per tutti i condizionatori. Ecco cosa c’è da sapere.

Rischio smantellamento se il condizionatore è montato male

Come anticipato, installare un condizionatore senza rispettare le regole non è una leggerezza innocua, perché può comportare anche lo smantellamento dell’apparecchio, con i correlati disagi e la perdita economica relativa all’acquisto del condizionatore e alla sua installazione. L’assemblea condominiale, infatti, può ordinare la rimozione forzata del condizionatore montato male, cioè senza rispettare le varie norme in materia.

È fondamentale sottolineare che il potere dell’assemblea condominiale non si limita ai condizionatori che non rispettano il regolamento condominiale oppure le norme su condominio e vicinato contenute nel Codice civile, bensì si estende a tutti i casi in cui il dispositivo non è conforme alla normativa. Oltre all’assemblea condominiale, la rimozione forzata può essere ordinata anche dal Comune - laddove di competenza dell’Ente - o richiesta tramite ricorso al giudice da chiunque ne abbia interesse (compresi condomini e vicini).

Oltre allo smantellamento del condizionatore in sé, si rischiano anche le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento comunale o dal regolamento condominiale, in quest’ultimo caso non superiori a 200 euro (800 euro in caso di recidive). Infine, particolari danni arrecati all’edificio o ai condomini devono essere risarciti, naturalmente previa sentenza del giudice che si pronuncia sulla causa civile.

Le regole da seguire per l’installazione del condizionatore

Sebbene ogni Comune e ogni condominio possa stabilire regole specifiche che riguardano l’installazione e il posizionamento dei condizionatori all’esterno degli edifici, ci sono alcune indicazioni generali sempre valide. Nel dettaglio, l’articolo 1122 del Codice civile stabilisce che vieta al condomino di eseguire opere che possono arrecare pregiudizio “alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio".

Limite che si applica tanto alle parti di proprietà individuale quanto alle aree comuni, tenendo conto del fatto che per queste ultime i limiti sono ancora più stringenti, poiché nessun condomino deve limitare il godimento altrui. In ogni caso, deve essere sempre data comunicazione preventiva all’amministratore di condominio.

Non è necessario alcun voto da parte dell’assemblea condominiale, a meno che lo imponga il regolamento oppure in caso di particolare valore storico o artistico dell’edificio. In quest’ultimo caso è di assoluta importanza controllare anche i regolamenti comunali, che possono vietare l’installazione o imporre specifici fattori da rispettare.

Il Codice civile ci aiuta anche in merito alle distanze minime da rispettare, poiché l’articolo 905 del Codice civile stabilisce quanto segue:

“Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.”

La distanza da ricordare è dunque un metro e mezzo, anche se il regolamento condominiale potrebbe imporre limiti più stringenti, per evitare che il condizionatore limiti lo spazio e le vedute panoramiche dei vicini.

Bisogna infine tenere conto di tutte le emissioni prodotte dal condizionatore, cioè principalmente il rumore e lo scolo. Entrambe non devono arrecare pregiudizi ai vicini e rientrare nel limite della normale tollerabilità, rispettando gli eventuali limiti specifici imposti dai regolamenti condominiali approvati all’unanimità o comunali. Proprio riguardo a questo punto, le limitazioni si fanno più importanti anche per i condizionatori privi di unità esterna.

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