Risarcimento per intervento senza risultati: la responsabilità medica contrattuale

Vittorio Proietti

29 Maggio 2017 - 16:10

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Un intervento senza risultati porta al risarcimento secondo la responsabilità medica della struttura, ma anche ad un risarcimento per danno per perdita di chance. Ecco la Sentenza della Corte di Cassazione.

Risarcimento per intervento senza risultati: la responsabilità medica contrattuale

In caso di intervento inutile la Sanità italiana prevede il risarcimento, in quanto consiste in un adempimento inesatto dell’obbligazione tra struttura sanitaria e paziente, disciplinato anche esso dalle Legge Gelli sulla responsabilità civile in ambito sanitario.

La nuova Legge sulla responsabilità medica ha infatti distinto la responsabilità di medici, infermieri e OSS, da quella degli ospedali e presidi della Sanità. Le fasi preparatorie e riabilitative possono rendere inutile un intervento ben riuscito, configurandosi solo come un costo per la PA.

La Corte di Cassazione nella Sentenza 12597/2017 ha infatti dichiarato legittimo un risarcimento anche più esteso dei soli danni conseguenziali procurati alla vittima di intervento inutile, in quanto l’intervento senza risultati ha compromesso anche la psiche della paziente.

Vediamo cosa prevede la Legge sulla responsabilità medica in caso di intervento senza risultati e cosa ha sancito la Corte di Cassazione nel caso specifico della Sentenza sul risarcimento per intervento inutile.

Responsabilità medica contrattuale: la richiesta di risarcimento

L’intervento inutile non è solo responsabilità del medico a lavoro, ma anche della struttura che lo ha previsto, che ha generato nel paziente un danno fisico e psichico. Da parte della struttura si tratti di un adempimento inesatto dell’obbligazione verso l’utente del SSN, visto che preparazione e riabilitazione sono mancati.

La Legge Gelli ha introdotto in Italia la disciplina sulla responsabilità civile in Sanità, suddivisa in responsabilità civile extra-contrattuale, quindi legata ad atti e omissioni del soggetto operante (o semplicemente errori del professionista sanitario), nonché in responsabilità contrattuale.

La responsabilità medica contrattuale del caso specifico è riferita al contratto che ogni utente del SSN stipula con la struttura sanitaria cui si rivolge, come cittadino e come contribuente. Nel caso di un intervento reso inutile dalle omissioni della struttura, infatti, l’obbligazione risulta irrimediabilmente viziata.

Al di là delle voci del risarcimento, un intervento prevede che la struttura sanitaria prepari ad esso e predisponga una riabilitazione successiva. Nulla deve essere lasciato al caso, altrimenti si corre il rischio di vanificare il lavoro svolto dai professionisti della Sanità, il tutto ovviamente ad onere della PA.

Intervento senza risultati comporta perdita di chance

Dalla Sentenza 12597/2017, inoltre, emerge che il risarcimento in tema di responsabilità civile per un intervento reso inutile dalla struttura stessa coinvolge molte più voci di quante non possa sembrare a prima vista.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, infatti, le omissioni della struttura riguardo a corretta preparazione all’intervento e riabilitazione successiva non hanno procurato solo danni consequenziali sulla sfera psico-fisica della paziente, ma anche un danno per perdita di chance.

La Corte ricorda come la domanda di risarcimento esprima la volontà del paziente di essere risarcito su tutte le possibili voci, anche quelle non specificatamente dichiarate o non considerate (vi è la Sentenza della stessa Cassazione 7193/2015 a decretarlo).

Questa premessa chiarisce come la vittima dell’intervento inutile possa beneficiare del risarcimento anche sulla perdita di possibilità. La chance perduta è quella uscire dallo stato di disoccupazione, giudicata evidentemente compromessa dall’intervento.

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