Il genitore che paga interamente le spese straordinarie per i figli ha in alcuni casi diritto al rimborso parziale dall’altro genitore. Ecco quali sono i tempi di prescrizione e come ottenerlo.
A prescindere dall’assegno di mantenimento, i genitori sono tenuti a suddividere le spese straordinarie necessarie per i figli. Rientrano in questa categoria tutte le spese per natura imprevedibili o non quantificabili in anticipo, come una gita scolastica, l’apparecchio e così via. Di norma le spese devono essere suddivise in maniera equa, vale a dire che ogni genitore ne corrisponde il 50%.
Non si tratta però di una regola fissa, è il giudice a stabilire la ripartizione in base alle condizioni specifiche. In ogni caso, il fatto che le spese straordinarie debbano essere suddivise comporta un diritto al rimborso (parziale ovviamente) per il genitore che le abbia anticipate. Questo vale sempre per le spese concordate, ma anche per quelle non concordate ma caratterizzate da particolari condizioni di necessità e urgenza.
Il genitore che ha sostenuto l’intera spesa matura dunque un vero e proprio diritto di credito, che come gli altri è soggetto a prescrizione. Questo significa che bisogna esercitarlo in modo formale entro un certo periodo di tempo, per non perdere ogni possibilità di ricevere il pagamento. Senza dubbio il modo in cui nasce questo credito appare un po’ insolito, vediamo dunque come si applicano le norme sulla prescrizione.
Quando ho diritto al rimborso delle spese straordinarie?
Come anticipato, le spese straordinarie devono essere suddivise tra entrambi i genitori, dunque sia il collocatario che chi versa l’assegno di mantenimento devono provvedere in parte. La misura di ripartizione viene stabilita dal giudice in base alle capacità economiche dei genitori in fase di definizione del collocamento e del mantenimento, ma molto spesso prevede una divisione in parti uguali.
Al di là della divisione specifica, è obbligatorio per i genitori pagare nella misura stabilita dal giudice tutte le spese straordinarie concordate, a prescindere dalla loro effettiva necessità. In alcuni casi, l’obbligo ricade anche quando le spese non sono state concordate e dunque la decisione è stata presa da uno solo dei genitori (in genere quello collocatario, ma non necessariamente).
Ciò vale però soltanto per quei bisogni urgenti e indifferibili, per i quali non era possibile attendere di discutere con l’altro genitore senza compromettere l’interesse del minore. L’esempio più classico è quello delle spese mediche urgenti, ma si potrebbe pensare anche alle spese per un biglietto aereo in particolari condizioni e così via. In mancanza del consenso e dell’urgenza, bisogna rivolgersi al giudice per ottenere - se opportuno - l’obbligo di ripartizione della spesa.
leggi anche
Spese extra mantenimento figli, quali sono?
La prescrizione del rimborso delle spese straordinarie
Il genitore che ha pagato interamente le spese straordinarie e ha diritto al rimborso può avviare un’azione legale per pretendere l’adempimento da parte dell’altro genitore. Bisogna però tenere conto dei tempi di prescrizione, che sono pari a 10 anni, in quanto il diritto ha origine dalla sentenza del giudice e non è atteso alcun pagamento periodico.
La prescrizione deve essere calcolata a partire dall’avvenimento della spesa o, soltanto in alcuni casi particolari, anche successivamente. Per esempio, in caso di causa di riconoscimento della paternità la prescrizione inizia a decorrere dalla sentenza di accertamento. Di conseguenza, soprattutto se l’altro genitore è lontano e irreperibile (ed è più facile che intercorra la prescrizione, seppure lunga), bisogna agire per tempo.
Come ottenere il rimborso
Per interrompere la prescrizione è possibile utilizzare degli atti interruttivi, come una diffida inviata tramite pec o raccomandata a/r, o la richiesta di recupero crediti forzato. La diffida può essere inviata anche senza assistenza legale, mentre per l’azione creditizia è necessario un avvocato (a meno che ci si possa rivolgere autonomamente presso il giudice di pace).
È però bene sottolineare che secondo l’orientamento recente della Corte di Cassazione, si cita in particolare la sentenza n. 40992/2021, la sentenza del giudice è un titolo esecutivo a tutti gli effetti. Non serve un ulteriore passaggio per la richiesta del decreto ingiuntivo, bensì è sufficiente predisporre l’atto di precetto e, se la scadenza viene superata, procedere con la procedura esecutiva.
Ovviamente l’altro genitore può presentare opposizione se le somme non sono dovute. Questo orientamento non è comunque una regola ferrea, perciò il tribunale potrebbe comunque chiedere di seguire la procedura ordinaria e dunque la precedente richiesta di decreto ingiuntivo tramite l’atto in cui il giudice ha disciplinato il mantenimento.
Da non perdere su Money.it
- 💬 Hai apprezzato questo articolo? Lascia il tuo commento!
- 🌟 Hai già dato un'occhiata a Money.it Premium? Scoprilo adesso
- 📈 Prova Gratis il Trading Online con un conto demo
- 🪙 Scopri tutto su Bitcoin e ChatGPT nella sezione Corsi di Money Premium
- 🇺🇸 Elezioni USA 2024: tutte le analisi nella sezione dedicata
- 📖 Il Libro Bianco sull'educazione digitale di Money.it, scaricalo gratis
- 🎁 Vuoi regalare un abbonamento a Money.it Premium? Puoi farlo qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA