Il conguaglio del 730/2025 è disponibile sul sito dell’Inps per chi percepisce prestazioni dall’istituto previdenziale. Vediamo come controllare se si è a debito o a credito.
Come controllare il conguaglio del modello 730/2025? Una volta presentata la dichiarazione dei redditi c’è un esito del conguaglio che può scaturire in un rimborso o un debito Irpef. Quando il sostituto di imposta è l’Inps l’esito del conguaglio può essere verificato direttamente online sul sito dell’istituto.
Il servizio è destinato a coloro che percepiscono prestazioni economiche imponibili all’Irpef dall’Inps (come, per esempio, pensione, Naspi o cassa integrazione). In questo caso il sostituto di imposta del contribuente è proprio l’istituto e per verificare l’esito dei conguagli fiscali, visibili solo dopo la trasmissione del 730 all’Agenzia delle Entrate, bisogna accedere al servizio “Assistenza fiscale 730/4: servizi al cittadino” dal quale il contribuente può verificare il conguaglio relativo al modello 730/2025.
Il rimborso Irpef spettante o il debito emerso dal modello 730 saranno erogati e trattenuti direttamente sulla prestazione che l’Inps liquida (sulla pensione, la Naspi o la cassa integrazione, per esempio), ma è possibile conoscere gli importi anche prima del pagamento della prestazione, un’informazione che molti ignorano.
Il servizio di verifica relativo al modello 730/2025 consentirà inoltre di comunicare all’Inps l’intenzione di modificare o eventualmente annullare l’importo dell’eventuale seconda rata di acconto Irpef emersa dalla dichiarazione dei redditi, a partire dal 15 luglio.
Rimborso modello 730/2025 o debito Irpef? Sul sito Inps la verifica dei conguagli
Basterà essere in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi Inps, ossia Pin, Spid, Cie o Cns, per verificare online l’esito del modello 730/2025, accedendo al servizio denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile tra l’altro anche nell’app Inps mobile.
Il servizio consente di visualizzare non solo la presenza di un rimborso Irpef relativo al modello 730/2025 o un debito d’imposta, con i relativi importi, ma anche:
- l’avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- la conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- il diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta.
Il servizio online è disponibile esclusivamente per i contribuenti che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta nel modello 730/2025. Si pensi ai pensionati o ai titolari di indennità di disoccupazione Naspi.
Si evidenzia che l’Inps non può essere indicato come sostituto d’imposta per le prestazioni assistenziali, quali ad esempio l’assegno sociale, il bonus baby sitter o l’assegno unico.
Debito Irpef nel modello 730/2025: come ridurre o annullare la seconda rata di acconto
Oltre a poter verificare se si è a debito o a credito, il servizio online disponibile sul sito Inps consentirà di trasmettere la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata di acconto Irpef o cedolare secca.
Sempre per quel che riguarda il conguaglio Irpef a debito, si evidenzia che se l’Inps dovesse trovarsi nell’impossibilità di completare le trattenute previste dal modello 730/2025, per cessazione della prestazione o, ad esempio, in caso di incapienza, verrà inviata un’apposita comunicazione all’interessato con l’invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito.
Si evidenzia inoltre che in caso di debito Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi, è buona cosa inviare in tempi celeri la dichiarazione dei redditi, per poter sfruttare i vantaggi della rateizzazione dei versamenti, da concludersi obbligatoriamente entro il mese di novembre.
L’Inps potrebbe non riuscire a rispettare il numero di rate richieste dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a giugno.
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