Rimborso biglietto spettacolo annullato: il voucher può diventare Art-bonus

Rosaria Imparato

20 Luglio 2020 - 16:25

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Rimborso biglietto per lo spettacolo teatrale o cinematografico annullato, il voucher può diventare erogazione liberale a favore della fondazione, ovvero trasformarsi in Art-bonus in caso di rinuncia: ecco i dettagli della risoluzione n. 40/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2020.

Rimborso biglietto spettacolo annullato: il voucher può diventare Art-bonus

Rimborso biglietto dello spettacolo teatrale o del cinema annullato, se l’acquirente vi rinuncia si può trasformare in Art-bonus.

La rinuncia al voucher prevista dal decreto Cura Italia può diventare un’erogazione liberale a favore dell’ente culturale: è quanto emerge dalla risoluzione n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 15 luglio 2020.

Quindi, se in possesso di determinati requisiti, l’acquirente può rinunciare al voucher emesso dal teatro o dal cinema dello stesso valore del biglietto precedentemente comprato.

Rimborso biglietto spettacolo annullato: il voucher può diventare Art-bonus

È la risoluzione n. 40/E del 15 luglio a stabilire che il voucher ottenuto in seguito all’annullamento dello spettacolo teatrale o al cinema si può trasformare in Art-bonus.

Risoluzione AdE n. 40/E del 15 luglio 2020
Spettacolo teatrale annullato per emergenza epidemiologica – Rinuncia al voucher/rimborso da parte dell’avente diritto – Rilevanza come erogazione liberale – Credito di imposta Art-bonus – Spettanza

Procediamo con ordine. Il decreto Cura Italia ha stabilito che in caso di annullamento di uno spettacolo teatrale o cinematografico a causa dell’emergenza da covid-19, gli acquirenti del biglietto non hanno diritto alla restituzione della somma pagata, ma possono presentare istanza di rimborso entro 30 giorni dall’organizzazione dell’evento allegandone titolo di acquisto.

La risoluzione richiama la norma del decreto Cura Italia, ovvero l’articolo 88:

“L’organizzatore dell’evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.”

Dunque, gli acquirenti non hanno diritto alla restituzione in denaro della somma pagata per lo spettacolo annullato, ma entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’annullamento dello spettacolo possono richiedere il rimborso all’organizzatore dell’evento, allegando il relativo titolo di acquisto.

La Fondazione che ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate vorrebbe concedere l’opportunità a chi ha richiesto il voucher di rinunciare allo stesso, così da destinare volontariamente l’importo a titolo di erogazione liberale.

Rimborso biglietto spettacolo annullato: il voucher può diventare donazione

L’organizzatore provvede quindi all’emissione di un voucher dello stesso importo del biglietto acquistato, che deve essere utilizzato entro i 18 mesi successivi.

La rinuncia a tale voucher può essere trasformata in un’erogazione liberale a favore dell’ente organizzatore: per dare il proprio parere l’Agenzia delle Entrate si è prima rivolta al Mibact, il Ministero per i beni culturali.

Il Mibact ha stabilito che la rinuncia all’ottenimento del voucher, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente rappresenta in sostanza un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni che seguono:

“L’applicabilità dell’Art bonus è, tuttavia, condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto (rectius, non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che, ad avviso di questo Ufficio, appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione.”

L’Art-bonus si riferisce al credito d’imposta riconosciuto a:

  • persone fisiche ed enti che non svolgono attività d’impresa, ovvero privati cittadini, enti non commerciali e società semplici, ai quali è riconosciuto un rimborso fiscale del 65% sull’importo erogato nella misura del 15% del proprio reddito imponibile;
  • soggetti titolari di reddito d’impresa, ovvero società, ditte individuali e stabili organizzazioni, che hanno diritto ad un credito d’imposta nel limite del 5 per mille dei ricavi annui conseguiti.

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