Revoca testamento già scritto, quando è possibile e come fare

Ilena D’Errico

20 Agosto 2023 - 23:40

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Ecco quando è possibile la revoca del testamento già scritto, come si esegue e quando può essere esercitata dagli eredi.

Revoca testamento già scritto, quando è possibile e come fare

Ognuno è libero di disporre dei propri beni come preferisce e il modo migliore per farlo è sicuramente il testamento, che consente di dividere l’eredità in modo diverso o più specifico rispetto a quanto previsto dalla legge. In presenza di eredi legittimari bisogna tener conto delle possibilità di impugnazione della legittima, ma al di fuori di questo particolare la libertà testamentaria è piuttosto elastica. Il testamento, però, non può contrariare la volontà degli eredi nominato. O meglio, il testamento può essere opposto agli altri eredi ma il soggetto nominato può rinunciarvi.

Ne consegue che di fianco alla possibilità di revoca del testamento, disciplinata dalla legge in modo piuttosto semplice, c’è anche la facoltà di rinuncia all’applicazione del testamento da parte degli eredi. Vediamo quando è possibile la revoca del testamento e come si fa.

Quando è possibile la revoca del testamento

Il nostro ordinamento riconosce e tutela la libertà testamentaria, entro i limiti individuati dal Codice civile riguardo agli eredi legittimari e alle loro rispettive quote. Trattandosi di una libera manifestazione di volontà, il testamento può essere revocato in qualsiasi momento.

Oltretutto, proprio per tutelare le volontà del testatore, non è ammissibile per legge la rinuncia alla revoca testamentaria. Questo significa che se nel testamento ci si impegna a non revocarlo questa clausola non ha alcun tipo di validità dal punto di vista legale; perciò, il testamento può essere comunque – e in ogni momento – revocato.

Revocare il testamento è sempre possibile, ma esistono dei casi in cui la revoca è del tutto superflua. È infatti importante sapere che secondo la legge viene attuato il testamento più recente, senza tenere conto di quelli antecedenti anche in assenza di revoca. Pertanto, la revoca del testamento non è utile quando si desidera annullare le proprie disposizioni in favore di nuove volontà, a meno che il testamento più vecchio non rechi disposizioni complementari che si vogliano modificare.

Infine, la revoca non è indispensabile per i testamenti speciali, la cui validità cessa dopo 3 mesi dalla fine della causa, a meno che ci siano ulteriori preoccupazioni relative a questo breve arco temporale. Infine, il testamento è revocato di diritto alla sopravvenienza dei figli, sia nuovi nati/adottati che scoperti in un secondo momento dal genitore. Al di fuori di queste ipotesi, il testatore deve invece procedere alla revoca.

Come fare la revoca del testamento

La revoca del testamento può essere tacita, ad esempio quando viene redatto un nuovo testamento oppure viene distrutto il precedente. Esiste poi la revoca espressa, quando si esplicita nel nuovo testamento che si desidera revocare il precedente (ad esempio perché complementare) oppure si compie un atto dal notaio, indicando le parti da revocare.

La revoca può infatti riguardare l’intero testamento così come delle sue parti limitate e perfino inserire delle modifiche, proprio in virtù della libertà testamentaria. Per l’atto di revoca presso il notaio è comunque richiesta la presenza di 2 testimoni oltre che – ma questo a prescindere dalla forma scelta – la manifestazione inequivocabile di volontà di revoca, in modo tale che non sia soggetta a fraintendimenti.

Si ricorda che la revoca può essere eseguita in qualsiasi tipo di testamento (pubblico, olografo o segreto) a prescindere dalla tipologia del precedente, in quanto tutti questi atti hanno eguali validità. In caso di revoca e mancanza di nuovo testamento, inoltre, verrà attuata la divisione secondo legge.

Rinuncia al testamento da parte degli eredi

In virtù della libertà testamentaria il testatore può revocare e cambiare le sue disposizioni in qualsiasi momento, ma non può comunque imporre l’eredità a chi non la desidera (anche perché potrebbe comprendere dei debiti). Dalla possibilità di rinuncia degli eredi deriva anche la possibilità di rinunciare all’applicazione del testamento.

Gli eredi individuati dal testamento possono infatti, solo su comune accordo, decidere di non far applicare le disposizioni testamentarie e preferire l’applicazione delle leggi successorie. Questa possibilità può apparire contrastante con le leggi, anche perché contraria alle volontà del defunto, ma non ha ragione (né modo) di essere impedita.

Il testamento può infatti disporre della quota disponibile del patrimonio ereditario e devolverla a una persona terza rispetto agli eredi individuati dal Codice civile. Se il chiamato all’eredità vuole rinunciare, il patrimonio sarà comunque suddiviso secondo la successione legittima. Ecco perché il testamento non è vincolante se tutti gli eredi decidono in modo univoco di rinunziarvi. Questa possibilità è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione. I requisiti fondamentali restano l’unanimità dell’accordo e la forma scritta in caso di immobili nell’asse ereditario.

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