La Corte di Cassazione solleva la questione di legittimità costituzionale della normativa sulla tassazione della rendita vitalizia: gli importi da versare sono troppo alti.
Tassa di Successione: le norme sono da rivedere perché incostituzionali. Le norme sulla tassazione delle rendite vitalizie costituite tramite successione ereditaria sono da rivedere, a sancirlo la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 15547/5 dell’11 giugno 2025, solleva la questione di legittimità costituzionale sulla tassazione delle rendite vitalizie disposte in testamento in seguito al verificarsi di un caso abnorme con la tassazione su una base imponibile di oltre 2 milioni di euro.
Ecco come potrebbe cambiare l’imposta di successione e perché è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.
Cos’è la rendita vitalizia e come viene calcolata la tassa sulla successione
La rendita vitalizia disposta con la successione testamentaria costituisce un modo particolare di disporre della propria eredità. Nella maggior parte dei casi un soggetto, al fine di tutelare un’altra persona, ad esempio un coniuge anziano, un figlio disabile, istituisce una rendita vitalizia in suo favore. Capita, ad esempio, che proprietari di aziende lascino la stessa ai figli, ma dispongano a loro carico una rendita a favore del coniuge o di un altro figlio disabile, si tratta di un modo per consentire a una persona di mantenere un certo tenore di vita che altrimenti non sarebbe possibile.
Nel caso in oggetto il de cuius dispone un legato a carico di un soggetto (erede) con obbligo di versare in favore di altra persona una rendita vitalizia di 1.500 euro mensili, 18.000 euro l’anno. Sorge quindi la necessità di calcolare la tassazione sulla rendita vitalizia e si applica l’articolo 17, comma 1, lett. C. del TUS (Testo Unico Successione).
Lo stesso articolo dispone che la base imponibile della rendita vitalizia si ottiene moltiplicando l’annualità (nel caso in oggetto 2016, anno di apertura della successione) per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al Testo Unico, in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare. Si tratta di un calcolo volto ad attualizzare il valore della rendita.
Si osserva che il valore è determinato tramite coefficienti legati all’età del beneficiario e viene aggiornato periodicamente in base alle oscillazioni del saggio legale degli interessi. Nel caso sottoposto a valutazione del giudice, secondo l’Amministrazione Finanziaria trova applicazione il decreto ministeriale del 21 dicembre 2015 che ha stabilito il saggio legale di interesse per l’anno 2016, anno di apertura della successione, determinando il valore del multiplo per il calcolo delle rendite a 500 volte l’annualità.
Ne deriva un importo della base imponibile e relativa tassazione molto elevato e considerato esorbitante rispetto al valore della rendita vitalizia. Ne consegue quindi il ricorso che arriva fino alla Corte di Cassazione.
Tassa di successione sulla rendita vitalizia: perché è incostituzionale?
La rendita vitalizia è un contratto aleatorio con cui un soggetto (il ’vitaliziante’) conferisce al beneficiario il diritto di esigere per tutta la durata della vita la corresponsione periodica di somme di denaro o di una quantità di altre cose fungibili. L’alea consiste nel fatto che non è possibile conoscere in anticipo la durata della vita di un altro soggetto e quindi l’obbligo può essere più o meno esteso e avere un valore economico anche elevato.
Nel caso in oggetto il beneficiario del legato che dispone la rendita vitalizia, al momento dell’apertura della successione ha 77 anni. L’applicazione del dettato normativo ha condotto l’Ufficio, a fronte di una rendita annua pari a 18.000 euro (euro 1.500/mese), a determinare in 2.700.000 euro la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota dell’8% sui cespiti legati. La base imponibile è calcolata alla stregua del coefficiente pari a 150 per l’anno 2016, tenendo conto dell’età della beneficiaria, 77 anni, all’epoca del decesso. L’imposta da versare era di oltre 216.000 euro (il valore di 12 anni di rendita).
In base ai calcoli eseguiti, per percepire la somma tassata la beneficiaria dovrebbe vivere fino a oltre 180 anni, cosa quasi impossibile. La base imponibile su cui applicare l’imposta di successione è pari a 120 volte il valore annuo della rendita, il che farebbe presumere che la beneficiaria vivrà, per accumulare una somma pari alla base imponibile presa a riferimento, almeno ulteriori 120 anni dopo l’apertura della successione.
Per questo motivo viene sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione in quanto non rispetta il principio di coerenza tra la base imponibile e il presupposto dell’imposta, atteso che la base imponibile dell’imposta sulle successioni dovrebbe essere rappresentata dal valore dei beni e diritti trasferiti al momento della successione, come stabilito dall’ art. 8 del D.Lgs. n. 346 del 1990.
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