Testamento pubblico, come funziona: dettagli e valore legale

Francesco Piacentini

6 Novembre 2021 - 06:30

condividi

Accanto al testamento olografo e al testamento segreto, quello pubblico rappresenta la terza forma di testamento ordinario. Eccone le principali caratteristiche.

Testamento pubblico, come funziona: dettagli e valore legale

Il testamento pubblico è un testamento solenne.

Anche se il concetto di «pubblicità» e solennità sembrano stonare con il concetto di testamento, la presenza di un notaio e di testimoni possono rivelarsi formalità utili contro alcuni pericoli connessi alle disposizioni testamentarie.

Comunicazione, registrazione e pubblicazione del testamento pubblico, così, devono essere inquadrate in un più ampio impianto di tutela legale delle volontà finali di una persona.

Un impianto, quello del testamento pubblico, nel quale gli svantaggi connessi a procedure complesse sono compensati da altri vantaggi pratici, che abbattono la probabilità di incomprensioni, attriti, fratture familiari, sempre dietro l’angolo, quando si ha a che fare con l’eredità.

Cos’è un testamento pubblico

Il testamento pubblico è il tipo di testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, alla presenza del notaio e di due testimoni, dichiara le ultime volontà, che verranno trascritte dal notaio stesso in apposito documento notarile, firmato dal notaio, dal testatore stesso e dai testimoni.

Esclusi i rarissimi casi in cui il testatore abbia conoscenze giuridiche in materia successoria, di solito la sottoscrizione del testamento pubblico viene preceduta da un colloquio (o più colloqui) tra il testatore e il notaio, così da poter definire il “quadro successorio” del testatore e poter trasformare quelle volontà personali in disposizioni valide ed efficaci da un punto di vista successorio.

Solo in un secondo momento, si procederà alla definizione delle specifiche disposizioni testamentarie, dandone apposita lettura.

Testamento pubblico e codice civile

L’articolo 603 c.c. prevede che il testatore, in presenza dei testimoni, dichiari a voce al notaio la sua volontà, che sarà “ridotta in iscritto” a cura del notaio stesso.

Il notaio dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Egli, in tale fase, può rivolgere domande al testatore per comprenderne l’esatta volontà, così da tradurla in quegli istituti giuridici a cui la legge affida la produzione degli effetti desiderati dal testatore.

Elemento essenziale, ai fini della piena conformità del testamento pubblico alla legge, è che di tali operazioni formali si faccia espressa menzione nel testamento stesso, conferendo ad esso il valore di atto pubblico. Secondo l’articolo 2700 del codice civile, l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (ossia il notaio), nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Il testamento pubblico deve necessariamente:

  • indicare il luogo (il luogo fisico preciso: ad es. studio notarile di Tizio);
  • indicare la data (giorno, mese, anno) del ricevimento;
  • indicare l’ora della sottoscrizione;
  • essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

Nullità ed annullabilità del testamento pubblico

Come sancito espressamente dall’articolo 606 c.c., il testamento pubblico è nullo – ossia di per sé improduttivo di effetti giuridici per via di un vizio strutturale - se:

  • manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore;
  • manca la sottoscrizione del testatore e del notaio.

Il testamento pubblico è, invece, annullabile – cioè può essere reso privo di effetti solo su iniziativa di parte, con sentenza del giudice – per ogni altro difetto di forma, rilevato su istanza di chiunque abbia interesse alla successione.

Sono cause di annullabilità, ad esempio, il fatto che:

  • non sia stata data lettura a voce delle disposizioni testamentarie;
  • non si rinvenga nel testamento la dichiarazione del testatore circa la paternità delle disposizioni;
  • difetti la menzione delle operazioni formali;
  • non si sia proceduto alla lettura del testamento davanti ai testimoni.

L’azione di annullamento, come sancito dall’articolo 606, comma 2 c.c., si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

La Corte di cassazione civile (sentenza 2489/2019) ha stabilito che il titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento, quando agisce in giudizio, deve dimostrare l’esistenza di un proprio concreto interesse ad agire: di conseguenza, l’azione giudiziaria non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto provocata da quello specifico testamento.

Guardando ai cd. vizi del consenso, invece, sempre la Cassazione civile (sentenza 2702/2019) ha chiarito che lo stato di sanità mentale del testatore, seppure appurato e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore stesso, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza dover proporre, in giudizio, querela di falso ex articolo 221 del codice di procedura civile.

In tema di contenuto del testamento, la legge notarile, all’articolo 28 primo comma, in ogni caso fa divieto al notaio di redigere il testamento pubblico quando le disposizioni dettate dal testatore siano espressamente proibite dalla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Conservazione, comunicazione e registrazione del testamento pubblico

Il testamento pubblico, a differenza di quanto può accadere per il testamento olografo, viene custodito in originale dal notaio stesso, che rilascia una copia conforme al testatore, solitamente racchiusa in un plico sigillato e munito di timbro notarile. Tale operazione consente agli eredi, una volta morto il testatore, di risalire al notaio presso il quale l’originale è conservato.

Dato che può capitare (e, nella realtà, capita spesso) che il notaio non venga a conoscenza direttamente della morte del testatore, è fondamentale che il testatore, ancora vivo, comunichi a qualcuno (un erede o una persona di fiducia) l’esistenza del testamento e il nominativo del notaio presso cui è custodito.

In virtù dell’articolo 623 c.c., il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico, nel momento in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore:

  • comunica l’esistenza del testamento agli eredi di cui conosce il domicilio o la residenza, in caso contrario esponendosi al risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale;
  • procede a registrare il testamento nel Registro Generale dei Testamenti, istituito presso il Ministero di Giustizia, Ufficio centrale degli Archivi notarili, su richiesta di chiunque abbia interesse all’eredità.

La registrazione del testamento pubblico – effettuabile dal solo notaio rogante – consiste, in concreto, nel passaggio del testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili.

Il Registro generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta abbia fatto testamento, in Italia o all’estero. Gli eredi possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio abbia cessato l’attività.

Per ogni certificato rilasciato dal Registro è dovuto l’importo di € 37,16 (€ 50,00 quando la richiesta è effettuata verso uno Stato estero).

I vantaggi di fare un testamento pubblico

Al netto degli obblighi procedurali e dei costi per il testatore (a cominciare dalla parcella del notaio), il testamento pubblico dimostra soprattutto due vantaggi:

  • a differenza del testamento olografo, garantisce un elevato livello di sicurezza contro smarrimenti, celamenti, alterazioni, manomissioni, distruzioni, furti;
  • si caratterizza per la presenza di un professionista qualificato (che riveste la qualifica di pubblico ufficiale) che “accompagna” alla corretta redazione e fornisce assistenza finalizzata a conferire certezza al trasferimento dei diritti sui beni di cui si dispone.

Il notaio che redige il testamento pubblico, attraverso la richiesta di chiarimenti al testatore, l’illustrazione di determinati istituti giuridici di tipo successorio e l’indicazione del corretto modo per perseguire l’impianto successorio che il testatore ha immaginato, è in grado di garantire l’esatta corrispondenza tra volontà e disposizioni ultime, cucendo “su misura” del testatore e dei suoi desiderata il testamento stesso.

Iscriviti a Money.it

Correlato