Testamento segreto, come funziona

Francesco Piacentini

30 Ottobre 2021 - 06:00

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Una forma di testamento inedita, poco utilizzata, che mette al riparo il testatore da alcuni rischi connessi alla redazione delle ultime volontà.

Testamento segreto, come funziona

L’idea di tenere un testamento segreto, nell’immaginario collettivo, è sicuramente affascinante: celare le proprie volontà per anni, e poi manifestarle al momento opportuno.

Eppure, per questa forma tipica di testamento, il codice civile prevede la partecipazione necessaria di un notaio, con relativi costi annessi. Ma i costi notarili, in tal caso inevitabili, rappresentano costi effettivi, nel più ampio disegno successorio?

Tra oneri di conservazione, apposizione di sigilli, divieti espressi, conversioni e pubblicazione, vediamo da più vicino perché il testamento segreto equivalga a uno strumento maggiormente sicuro, almeno nel disegno del legislatore, rispetto al testamento olografo.

Cos’è un testamento segreto

Il testamento segreto è un testamento redatto e poi consegnato dal testatore ad un notaio alla presenza di due testimoni attraverso le procedure e le formalità espressamente previste dalla legge agli articoli 604 e 605 del codice civile.

Esso consta di due atti fondamentali:

  • la scheda testamentaria (la carta che contiene le disposizioni testamentarie);
  • l’atto di ricevimento del notaio (la ricevuta con cui si attesta la consegna del testamento).

Formalità e nullità del testamento segreto

In base all’articolo 604 cod. civ. il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo, ossia da un’altra persona.

Il testamento segreto non deve per forza essere olografo, cioè steso a mano: può anche redatto «con mezzi meccanici», quindi al computer.

Qualora sia redatto da un’altra persona, in tutto o in parte (si pensi al caso in cui il testatore non abbia più possibilità di scrivere per via di una disabilità), l’articolo 598 del codice specifica che il testamento debba necessariamente riportare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato al testamento.

Il senso della sottoscrizione del testamento segreto

Come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2723/1973), «la norma secondo cui il testamento segreto, se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata».

Sono nulle, dunque, le disposizioni testamentarie redatte da un’altra persona a favore del testatore, qualora queste non siano siano approvate «di mano» dallo stesso testatore o al momento della consegna del testamento segreto al notaio.

Qualora sia redatto dal testatore, invece, esso deve essere sottoscritto alla fine delle disposizioni, come vale per il testamento olografo.

Per intenderci: se un amico scrive per mio conto un testamento, deve comunque essere rintracciabile una formula con cui «ratifico» ciò che ha scritto, intestandomene la paternità. Nel caso in cui mi sia del tutto precluso apporre una firma, invece, dovrò dichiarare al notaio - al momento della consegna del testamento - di attribuirmi la piena la paternità di quelle disposizioni. L’articolo 604 cod. civ., comma 2, prevede, infatti, che si dichiari al notaio di aver letto il testamento e si faccia espressamente riferimento, nell’atto con cui il notaio attesta la ricezione, alla causa che ha impedito al testatore di sottoscriverlo.

Il testamento segreto, poi, non deve necessariamente contemplare una data (come invece deve essere per il testamento olografo): farà fede, comunque, quella indicata nell’atto di ricevimento del notaio.

Allorché il testamento segreto sia stato scritto, datato e sottoscritto dal testatore, la data interna alla scheda acquisterà efficacia fondamentale quando, ad esempio, per una nullità intervenuta nell’atto di consegna al notaio (si rompe sfortunatamente il sigillo), il testamento non varrà più come segreto, ma come olografo (come vedremo anche più avanti).

Il senso del sigillo al testamento segreto

Altra incombenza formale è la consegna del testamento in un plico necessariamente sigillato: l’articolo 598 cod. civ., secondo periodo, prescrive infatti la nullità delle disposizioni di quel testamento consegnato al notaio «in plico non sigillato».

L’articolo 605 del codice, al primo comma, prevede che la carta su cui sono redatte le disposizioni o quella che serve da involucro o contenitore al testamento segreto deve essere sigillata con una impronta, in modo tale che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

L’impronta sul sigillo non è altro che un segno distintivo apposto sul sigillo così che, quando si procede ad aprire il plico, il sigillo viene «manomesso» o «alterato» (si pensi alla ceralacca e al timbro notarile appostovi sopra). Ciò serve a rendere immediatamente visibili eventuali segni di alterazione presenti sul sigillo, che indichino una sua apertura o manomissione indebita - che porterebbe alla nullità delle disposizioni testamentarie.

All’apertura del testamento finalizzata alla sua lettura, in tal modo, il notaio sarà il primo a «rompere il sigillo», in quanto pubblico ufficiale avente il potere di dare corso a una volontà altrui resa manifesta, in quell’occasione, per la prima volta.

Testamento segreto: la consegna al notaio

Come sancito dall’articolo 604, il testatore, in presenza di due testimoni:

  • consegna personalmente al notaio la scheda testamentaria;
  • la fa sigillare (nel modo indicato nel paragrafo precedente) in presenza del notaio e dei testimoni.

Nello stesso momento, procede solennemente a dichiarare che in quella carta è contenuto il suo testamento.

Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Un divieto espresso nel codice civile

C’è solo un’ipotesi in cui non è consentito di fare testamento nelle forme del testamento segreto. Non saper né poter leggere.

Chi non sa o non può leggere, infatti, non può fare testamento segreto, ai sensi dell’articolo 604, terzo comma, del codice civile.

Non possono fare testamento segreto, ad esempio, soggetti non vedenti o analfabeti. La ragione è chiara: se il testamento segreto consente anche ad altra persona di fare testamento per noi, salva ratifica delle disposizioni, devo necessariamente avere esatta contezza del loro contenuto, in ogni loro parte.

La capacità di lettura è l’unica garanzia al riconoscimento di possibili ripensamenti personali, manomissioni e alterazioni della propria volontà nel corso del tempo.

Tra la stesura della scheda testamentaria e la sua consegna al notaio passa, di solito, un intervallo di tempo che consente al testatore di sostituire la scheda originaria con altra scheda, che revoca la prima, oppure a qualche malintenzionato con aspirazioni ereditarie di «scambiare» la scheda originale con una falsa.

Solo chi sa leggere, cioè intendere ciò che legge, può riconoscere ciò che in un testo vi è scritto e se ciò che vi è scritto è conforme alle sue reali volontà.

Conversione e testamento segreto

Sebbene al non vedente non sia consentito dar vita a un testamento segreto, resta inteso che il testamento da egli interamente scritto a mano, datato e sottoscritto potrà sempre valere quale testamento olografo. Si parla al riguardo di conversione formale del testamento, che vale a "salvare" le ultime volontà di un soggetto quando il testamento pur difettando di alcune formalità, ne possiede altre coerenti con lo scopo della legge sottointeso all’istituto.

Pubblicazione e testamento segreto

Apertasi la successione testamentaria, il testamento segreto (come quello olografo) va pubblicato, così da rendere noto a tutti gli interessati il suo contenuto.

L’articolo 621 del codice civile prevede, infatti, che il testamento segreto venga aperto e pubblicato dal notaio appena gli giunga la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione del testamento stesso.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione dell’apertura del sigillo.

Il verbale è sottoscritto dal notaio stesso e dai testimoni. Ad esso sono uniti:

  • la carta in cui è scritto il testamento (cd. scheda testamentaria, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni);
  • l’estratto dell’atto di morte del testatore.

Una volta avvenuta la pubblicazione, il notaio deve comunicare l’esistenza del testamento agli eredi di cui conosce il domicilio o la residenza. Qualora non vi provveda, si espone al risarcimento del danno verso gli eredi.

Il ritiro del testamento segreto

Così come il testamento segreto può essere consegnato in ogni momento al notaio, può essere anche ritirato, per le più svariate ragioni. Si pensi al caso in cui il testatore abbia deciso in extremis di cambiare la destinazione di un lascito testamentario, magari da un nipote ad un altro.

In simili ipotesi, il notaio redigerà un verbale di restituzione, sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio stesso.

In conclusione

Il testamento segreto rappresenta una forma di testamento più sicura e resistente rispetto al testamento olografo. Oltre ai costi di consegna e conservazione dello stesso presso un notaio, la procedura rinforzata prevista dalla legge, però, lo rende uno strumento non troppo ricorrente nella prassi.

Ciò, dal momento che - come ricorda insigne dottrina - «la procedura è a tal punto complicata che, sebbene questo tipo di testamento racchiuda in sé i vantaggi della segretezza e della sicurezza contro distruzioni, è raramente utilizzato anche perché lo stesso risultato può raggiungersi depositando un testamento olografo in una busta chiusa presso un notaio (art. 608 c.c.) o, fiduciariamente, presso un avvocato» (così F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, XII ed., p. 500).

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